CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10133/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva, proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Sandro FRANCIOSI, per la ritenuta carenza di elementi di novità atti a modificare precedente ordinanza di rigetto di analoga istanza inerente ai reati di falso e contro il patrimonio giudicati con le due sentenze elencate; considerato, in particolare: che il giudice adito ha escluso che l'elemento sopravvenuto, rappresentato dal disturbo di personalità documentato, assumesse carattere di effettiva novità rispetto al precedente provvedimento reiettivo, in assenza di elementi atti a giustificare la correlazione temporale del disturbo medesimo, emerso in riferimento a fatti commessi nel 2014, con reati collocati nel biennio 2008-2009; ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge, sono meramente assertivi e confutativi e, pertanto, conducono alla declaratoria di inammissibilità della impugnazione, con le conseguenti statuizioni; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de