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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 44567/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ak; avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE)APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 6 ottobre 2022 che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere il reato di cui all'art. 642 cod. pen. estinto per prescrizione, confermando nel resto la sentenza di primo grado e condannando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile. 1.1 Al riguardo il difensore reitera l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Trieste, in quanto l'atto di costituzione in mora con la richiesta di risarcimento danni era stata spedita a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. presso la sede di [OSCURATO:PERSONA], per cui la competenza era del Tribunale di Treviso 1.2 Il difensore rileva che la querela proposta dall'assicurazione era assolutamente intempestiva, in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva disconosciuto il sinistro con nota del 27.7.2012, il teste Rossano aveva dichiarato che l'agenzia investigativa aveva riferito circa la falsità del sinistro 1'11 luglio 2012 e nella successiva attività investigativa la Iavarone aveva confermato quanto già asserito con dichiarazione resa il 19.03.2013, mentre la querela era stata proposta soltanto in data 21.06.2013. 1.3 Il difensore eccepisce che la sentenza meritava censura in quanto la Corte di appello di Trieste aveva omesso di fornire una logica motivazione sulla condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nonostante la declaratoria di estinzione reato per intervenuta prescrizione; appariva inverosimile la condanna così elevata pari ad euro 8.000,00 non supportal:a da alcun riscontro probatorio circa l'effettività del danno cagionato tale da giustificare una cifra del genere, né vi era prova alcuna di spese sostenute pavimenti esulava totalmente dalle tariffe professionali forensi la statuizione circa la rifusione delle spese di costituzione pari a ben euro 9.000,00 oltre accessori. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Sul primo motivo di ricorso, è pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto, in quanto presso tale sede sono presenti gli organi o comparti della struttura societaria dotati di poteri valutativi e decisionali in merito all'oggetto della richiesta risarcitoria (vedi Sez.1, n. 51360 del 26/10/2018, Rv. 275663); la Corte di appello ha osservato che la sede legale della compagnia di assicurazione Generali è a Trieste, e l'affermazione secondo CLIi la sede di [OSCURATO:PERSONA] era "equiparata" a quella di Trieste, oltre ad essere generica, presuppone accertamenti di fatto non esperibili nella presente sede. 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha chiarito che la querela è stata presentata in data 21 giugno 2023 e che la stessa deve ritenersi tempestiva, dal momento che la compagnia di assicurazione aveva ricevuto una relazione dalla secondo agenzia di investigazioni incaricata di esaminare la denuncia di sinistridi [OSCURATO:PERSONA] in data 21 marzo 2023 e che solo alla luce di questa documentazione la persona offesa poté avere una conoscenza sufficientemente certa del fatto di reato (pag. 5) Questa conclusione, ancorata a precisi dati processuali, è coerente con il tradizionale orientamento di legittimità sul punto, secondo il quale il termine per proporre querela comincia a decorrere dalla data di piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato, non avendo rilevanza il mero sospetto (Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954); peraltro, la prova del difetto di tempestività della querela resta a carico di chi ne deduce la tardività, di modo che deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela, anche quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (vedi.

Sez.

U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zuccchi, Rv. 272170; Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015) 1.3 Relativamente al terzo motivo di ricorso, la Corte di appello ha fornito una congrua motivazione alle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata, cui viene contrapposta una inammissibile valutazione sul merito della decisione.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti; in virtù del principio di soccombenza, i ricorrenti devono essere condannati alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del leg.rappr.p.t. che liquida in complessivi euro 3.686,00, ol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ak; avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE)APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 6 ottobre 2022 che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere il reato di cui all'art. 642 cod. pen. estinto per prescrizione, confermando nel resto la sentenza di primo grado e condannando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile. 1.1 Al riguardo il difensore reitera l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Trieste, in quanto l'atto di costituzione in mora con la richiesta di risarcimento danni era stata spedita a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. presso la sede di [OSCURATO:PERSONA], per cui la competenza era del Tribunale di Treviso 1.2 Il difensore rileva che la querela proposta dall'assicurazione era assolutamente intempestiva, in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva disconosciuto il sinistro con nota del 27.7.2012, il teste Rossano aveva dichiarato che l'agenzia investigativa aveva riferito circa la falsità del sinistro 1'11 luglio 2012 e nella successiva attività investigativa la Iavarone aveva confermato quanto già asserito con dichiarazione resa il 19.03.2013, mentre la querela era stata proposta soltanto in data 21.06.2013. 1.3 Il difensore eccepisce che la sentenza meritava censura in quanto la Corte di appello di Trieste aveva omesso di fornire una logica motivazione sulla condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nonostante la declaratoria di estinzione reato per intervenuta prescrizione; appariva inverosimile la condanna così elevata pari ad euro 8.000,00 non supportal:a da alcun riscontro probatorio circa l'effettività del danno cagionato tale da giustificare una cifra del genere, né vi era prova alcuna di spese sostenute pavimenti esulava totalmente dalle tariffe professionali forensi la statuizione circa la rifusione delle spese di costituzione pari a ben euro 9.000,00 oltre accessori. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Sul primo motivo di ricorso, è pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto, in quanto presso tale sede sono presenti gli organi o comparti della struttura societaria dotati di poteri valutativi e decisionali in merito all'oggetto della richiesta risarcitoria (vedi Sez.1, n. 51360 del 26/10/2018, Rv. 275663); la Corte di appello ha osservato che la sede legale della compagnia di assicurazione Generali è a Trieste, e l'affermazione secondo CLIi la sede di [OSCURATO:PERSONA] era "equiparata" a quella di Trieste, oltre ad essere generica, presuppone accertamenti di fatto non esperibili nella presente sede. 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha chiarito che la querela è stata presentata in data 21 giugno 2023 e che la stessa deve ritenersi tempestiva, dal momento che la compagnia di assicurazione aveva ricevuto una relazione dalla secondo agenzia di investigazioni incaricata di esaminare la denuncia di sinistridi [OSCURATO:PERSONA] in data 21 marzo 2023 e che solo alla luce di questa documentazione la persona offesa poté avere una conoscenza sufficientemente certa del fatto di reato (pag. 5) Questa conclusione, ancorata a precisi dati processuali, è coerente con il tradizionale orientamento di legittimità sul punto, secondo il quale il termine per proporre querela comincia a decorrere dalla data di piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato, non avendo rilevanza il mero sospetto (Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954); peraltro, la prova del difetto di tempestività della querela resta a carico di chi ne deduce la tardività, di modo che deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela, anche quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (vedi. Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zuccchi, Rv. 272170; Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015) 1.3 Relativamente al terzo motivo di ricorso, la Corte di appello ha fornito una congrua motivazione alle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata, cui viene contrapposta una inammissibile valutazione sul merito della decisione. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti; in virtù del principio di soccombenza, i ricorrenti devono essere condannati alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del leg.rappr.p.t. che liquida in complessivi euro 3.686,00, ol
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