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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11240/2026

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entato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado del Lazio n.4487/2023 depositata il 19/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4173/2024Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 11240/2026Data pubblicazione 27/04/2026La vicenda trae origine dall’avviso di accertamento n.TK3035102972/2019, notificato il 31 ottobre 2019 dall’Agenzia delleEntrate alla società [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale veniva contestato di averdetratto, nell’anno d’imposta 2016, IVA relativa a operazioni ritenutesoggettivamente inesistenti.

La pretesa erariale trovava fondamento nelprocesso verbale di constatazione redatto dall’Agenzia delle Doganenell’ambito di indagini penali condotte dalla Procura di Bolzano su ipotesidi contrabbando di prodotti energetici, dalle quali era emerso che taluneforniture acquistate da [OSCURATO:SOCIETA] erano accompagnate da documenti diaccompagnamento (DAS) recanti difformità nella veste grafica e formalerispetto ai modelli autentici.

Secondo l’Amministrazione tali anomaliedimostravano l’irregolarità dei documenti e la riconducibilità delleoperazioni a circuiti fraudolenti, anche alla luce della posizione dei soggetticoinvolti nella filiera commerciale: [OSCURATO:SOCIETA]., indicata comecommittente nei documenti, era risultata inesistente, mentre la societàNew [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., emittente delle fatture, non aveva presentato ledichiarazioni fiscali dovute e, secondo l’Ufficio, presentava lecaratteristiche di una “cartiera”. [OSCURATO:SOCIETA] impugnava l’avviso diall’accertamento, sostenendo di aver operato in buona fede, di averacquistato quantitativi esigui di prodotto rispetto al volume complessivodell’anno, di aver corrisposto prezzi pienamente in linea con quelli praticatidal mercato e di non aver potuto rilevare alcuna anomalia dei documenti,perché le difformità erano state individuate solo all’esito di complesseverifiche tecniche non esigibili da un normale operatore del settore.

LaCommissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso consentenza n. 11715/2021, ritenendo non provata la consapevolezza dellacontribuente dell’eventuale fraudolenza delle operazioni e osservando chel’Amministrazione non aveva fornito alcun elemento idoneo a dimostrareche [OSCURATO:SOCIETA] disponesse, o avrebbe dovuto disporre, di indicazioni tali dafar sospettare l’irregolarità delle forniture.

L’Agenzia delle EntrateNumero registro generale 4173/2024Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 11240/2026Data pubblicazione 27/04/2026proponeva appello, sostenendo che il primo giudice avesse valutato glielementi indiziari in modo atomistico anziché globale, e ribadendo che lacompresenza di molteplici difformità dei DAS, unitamente alla posizionedei soggetti coinvolti, fosse sufficiente a escludere la buona fede dellacontribuente.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio,con sentenza n. 4487/01/2023, ha rigettato il gravame, rilevando che ledifformità dei documenti non erano riconoscibili dall’operatore medio, che iprezzi corrisposti erano congrui e che nulla dimostrava un vantaggioeconomico o un coinvolgimento consapevole della società nelle condottedel fornitore.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorsoper cassazione, articolando un unico motivo di impugnazione; la societàNafttermo resiste con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazionee deducendone l’inammissibilità sotto diversi profili.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. edell’art. 116 c.p.c., nonché degli artt. 19 e 54 del d.P.R. 633/1972,deducendosi che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente limitato lapropria valutazione a singole difformità riscontrate nei documenti diaccompagnamento, omettendo di considerare l’intero quadro indiziarioposto a fondamento dell’accertamento.Il motivo di ricorso è fondato.La sentenza impugnata non si è attenuta ai criteri che governano lacorretta applicazione della prova presuntiva, avendo svolto unavalutazione degli elementi indiziari prospettati dall’Amministrazione cherisulta, in buona sostanza, per un verso monca e parziale e, per altroverso, atomistica e frammentaria.

L’argomentazione della Corteterritoriale, infatti, non dà conto – in alcun passaggio della motivazione –di aver vagliato la complessiva pregnanza degli elementi presuntiviNumero registro generale 4173/2024Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 11240/2026Data pubblicazione 27/04/2026valorizzati dall’Ufficio, né mostra di averli esaminati secondo il necessariocriterio della lettura unitaria, l’uno per mezzo dell’altro, che costituiscepresupposto imprescindibile del ragionamento presuntivo.

Ciò che difetta èproprio la verifica della possibile interazione degli indizi tra loro: ciascunodi essi, quand’anche non idoneo a fondare isolatamente la presunzione,può infatti rafforzare, o trarre forza, dagli altri elementi convergenti,secondo un rapporto di vicendevole completamento e di compenetrazionelogica.A tale riguardo, va richiamato il principio per cui «in tema di provapresuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., adammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove ilrequisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve esseredeterminato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado diprobabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto,mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità dielementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desuntoda una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nelladimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logiconei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, ondescartare quelli irrilevanti, e della successiva valutazione complessiva diquelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la lorocombinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza delmolteplice), non raggiungibile attraverso un’analisi atomistica degli stessi»(Cass. n. 9054 del 2022; conf.

Cass. n. 14151 del 2022).Tali principi avrebbero dovuto orientare la disamina degli elementi indiziariposti dall’Amministrazione a fondamento dell’asserita inesistenzasoggettiva delle operazioni, imponendo al giudice d’appello di verificare –in modo complessivo e non segmentato – la significatività congiunta delleanomalie formali dei DAS, dell’inesistenza del soggetto indicato comecommittente, della natura di cartiera del fornitore, della mancataNumero registro generale 4173/2024Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 11240/2026Data pubblicazione 27/04/2026presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte di quest’ultimo e, infine,della qualificazione professionale della società acquirente. [OSCURATO:PERSONA], invece, ha isolato singoli profili, svalutandoli immediatamentesulla base della loro pretesa non riconoscibilità da parte dell’operatorecommerciale e compensandoli con elementi (quali la congruità dei prezzi ola tracciabilità dei pagamenti) non decisivi ai fini della conoscibilità dellafrode, omettendo radicalmente di esaminare se, nel loro insieme, gli indiziaddotti dall’Amministrazione fossero idonei a fondare il giudiziopresuntivo.Da ciò deriva il vizio motivazionale denunciato: il ragionamento della Corteterritoriale risulta strutturalmente inidoneo a sorreggere l’esclusione dellaresponsabilità della contribuente, poiché non si è confrontato con la logicapropria della prova presuntiva, né ha verificato la possibile convergenzadegli elementi offerti dall’Ufficio nella direzione della conoscibilità delmeccanismo fraudolento, anche alla luce dei principi eurounitari secondocui la detrazione dell’IVA deve essere negata non solo quando ilcontribuente partecipi consapevolmente alla frode, ma anche quando egliavrebbe potuto avvedersene mediante l’adozione della diligenza esigibilein ragione della propria qualificazione professionale.In tale prospettiva, va altresì evidenziato che la Corte territoriale non hadato adeguato conto della natura sistemica delle irregolarità rappresentatedall’Amministrazione, le quali – pur considerate singolarmente nondecisive – avrebbero imposto una valutazione complessiva idonea averificare se la contribuente potesse ragionevolmente percepire l’anomaliadella filiera commerciale.

La mancata considerazione dell’effettocumulativo degli indizi, infatti, priva la motivazione della necessariacompletezza logica e impedisce di verificare l’effettiva conformità delgiudizio ai criteri che presidiano l’impiego del ragionamento presuntivo.Numero registro generale 4173/2024Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 11240/2026Data pubblicazione 27/04/2026Ne consegue la fondatezza del motivo, con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio al giudice di merito, il quale dovrà procedere a unanuova valutazione conforme ai criteri sopra richiamati.

P.Q.MAccoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata.

Rinvia la causa per unnuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte diGiustizia Tributaria di II Grado del Lazio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado del Lazio n.4487/2023 depositata il 19/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4173/2024Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 11240/2026Data pubblicazione 27/04/2026La vicenda trae origine dall’avviso di accertamento n.TK3035102972/2019, notificato il 31 ottobre 2019 dall’Agenzia delleEntrate alla società [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale veniva contestato di averdetratto, nell’anno d’imposta 2016, IVA relativa a operazioni ritenutesoggettivamente inesistenti. La pretesa erariale trovava fondamento nelprocesso verbale di constatazione redatto dall’Agenzia delle Doganenell’ambito di indagini penali condotte dalla Procura di Bolzano su ipotesidi contrabbando di prodotti energetici, dalle quali era emerso che taluneforniture acquistate da [OSCURATO:SOCIETA] erano accompagnate da documenti diaccompagnamento (DAS) recanti difformità nella veste grafica e formalerispetto ai modelli autentici. Secondo l’Amministrazione tali anomaliedimostravano l’irregolarità dei documenti e la riconducibilità delleoperazioni a circuiti fraudolenti, anche alla luce della posizione dei soggetticoinvolti nella filiera commerciale: [OSCURATO:SOCIETA]., indicata comecommittente nei documenti, era risultata inesistente, mentre la societàNew [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., emittente delle fatture, non aveva presentato ledichiarazioni fiscali dovute e, secondo l’Ufficio, presentava lecaratteristiche di una “cartiera”. [OSCURATO:SOCIETA] impugnava l’avviso diall’accertamento, sostenendo di aver operato in buona fede, di averacquistato quantitativi esigui di prodotto rispetto al volume complessivodell’anno, di aver corrisposto prezzi pienamente in linea con quelli praticatidal mercato e di non aver potuto rilevare alcuna anomalia dei documenti,perché le difformità erano state individuate solo all’esito di complesseverifiche tecniche non esigibili da un normale operatore del settore. LaCommissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso consentenza n. 11715/2021, ritenendo non provata la consapevolezza dellacontribuente dell’eventuale fraudolenza delle operazioni e osservando chel’Amministrazione non aveva fornito alcun elemento idoneo a dimostrareche [OSCURATO:SOCIETA] disponesse, o avrebbe dovuto disporre, di indicazioni tali dafar sospettare l’irregolarità delle forniture. L’Agenzia delle EntrateNumero registro generale 4173/2024Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 11240/2026Data pubblicazione 27/04/2026proponeva appello, sostenendo che il primo giudice avesse valutato glielementi indiziari in modo atomistico anziché globale, e ribadendo che lacompresenza di molteplici difformità dei DAS, unitamente alla posizionedei soggetti coinvolti, fosse sufficiente a escludere la buona fede dellacontribuente. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio,con sentenza n. 4487/01/2023, ha rigettato il gravame, rilevando che ledifformità dei documenti non erano riconoscibili dall’operatore medio, che iprezzi corrisposti erano congrui e che nulla dimostrava un vantaggioeconomico o un coinvolgimento consapevole della società nelle condottedel fornitore. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorsoper cassazione, articolando un unico motivo di impugnazione; la societàNafttermo resiste con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazionee deducendone l’inammissibilità sotto diversi profili.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. edell’art. 116 c.p.c., nonché degli artt. 19 e 54 del d.P.R. 633/1972,deducendosi che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente limitato lapropria valutazione a singole difformità riscontrate nei documenti diaccompagnamento, omettendo di considerare l’intero quadro indiziarioposto a fondamento dell’accertamento.Il motivo di ricorso è fondato.La sentenza impugnata non si è attenuta ai criteri che governano lacorretta applicazione della prova presuntiva, avendo svolto unavalutazione degli elementi indiziari prospettati dall’Amministrazione cherisulta, in buona sostanza, per un verso monca e parziale e, per altroverso, atomistica e frammentaria. L’argomentazione della Corteterritoriale, infatti, non dà conto – in alcun passaggio della motivazione –di aver vagliato la complessiva pregnanza degli elementi presuntiviNumero registro generale 4173/2024Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 11240/2026Data pubblicazione 27/04/2026valorizzati dall’Ufficio, né mostra di averli esaminati secondo il necessariocriterio della lettura unitaria, l’uno per mezzo dell’altro, che costituiscepresupposto imprescindibile del ragionamento presuntivo. Ciò che difetta èproprio la verifica della possibile interazione degli indizi tra loro: ciascunodi essi, quand’anche non idoneo a fondare isolatamente la presunzione,può infatti rafforzare, o trarre forza, dagli altri elementi convergenti,secondo un rapporto di vicendevole completamento e di compenetrazionelogica.A tale riguardo, va richiamato il principio per cui «in tema di provapresuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., adammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove ilrequisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve esseredeterminato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado diprobabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto,mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità dielementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desuntoda una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nelladimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logiconei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, ondescartare quelli irrilevanti, e della successiva valutazione complessiva diquelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la lorocombinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza delmolteplice), non raggiungibile attraverso un’analisi atomistica degli stessi»(Cass. n. 9054 del 2022; conf. Cass. n. 14151 del 2022).Tali principi avrebbero dovuto orientare la disamina degli elementi indiziariposti dall’Amministrazione a fondamento dell’asserita inesistenzasoggettiva delle operazioni, imponendo al giudice d’appello di verificare –in modo complessivo e non segmentato – la significatività congiunta delleanomalie formali dei DAS, dell’inesistenza del soggetto indicato comecommittente, della natura di cartiera del fornitore, della mancataNumero registro generale 4173/2024Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 11240/2026Data pubblicazione 27/04/2026presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte di quest’ultimo e, infine,della qualificazione professionale della società acquirente. [OSCURATO:PERSONA], invece, ha isolato singoli profili, svalutandoli immediatamentesulla base della loro pretesa non riconoscibilità da parte dell’operatorecommerciale e compensandoli con elementi (quali la congruità dei prezzi ola tracciabilità dei pagamenti) non decisivi ai fini della conoscibilità dellafrode, omettendo radicalmente di esaminare se, nel loro insieme, gli indiziaddotti dall’Amministrazione fossero idonei a fondare il giudiziopresuntivo.Da ciò deriva il vizio motivazionale denunciato: il ragionamento della Corteterritoriale risulta strutturalmente inidoneo a sorreggere l’esclusione dellaresponsabilità della contribuente, poiché non si è confrontato con la logicapropria della prova presuntiva, né ha verificato la possibile convergenzadegli elementi offerti dall’Ufficio nella direzione della conoscibilità delmeccanismo fraudolento, anche alla luce dei principi eurounitari secondocui la detrazione dell’IVA deve essere negata non solo quando ilcontribuente partecipi consapevolmente alla frode, ma anche quando egliavrebbe potuto avvedersene mediante l’adozione della diligenza esigibilein ragione della propria qualificazione professionale.In tale prospettiva, va altresì evidenziato che la Corte territoriale non hadato adeguato conto della natura sistemica delle irregolarità rappresentatedall’Amministrazione, le quali – pur considerate singolarmente nondecisive – avrebbero imposto una valutazione complessiva idonea averificare se la contribuente potesse ragionevolmente percepire l’anomaliadella filiera commerciale. La mancata considerazione dell’effettocumulativo degli indizi, infatti, priva la motivazione della necessariacompletezza logica e impedisce di verificare l’effettiva conformità delgiudizio ai criteri che presidiano l’impiego del ragionamento presuntivo.Numero registro generale 4173/2024Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 11240/2026Data pubblicazione 27/04/2026Ne consegue la fondatezza del motivo, con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio al giudice di merito, il quale dovrà procedere a unanuova valutazione conforme ai criteri sopra richiamati. P.Q.MAccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa per unnuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte diGiustizia Tributaria di II Grado del Lazio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il Presidente
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