CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02213/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede l'annullamento senza rinvio Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 25 settembre 2020 il Tribunale di Palermo, .311'e :ito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'E frirrle..ida di C 1.800 per il reato ex. art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006, per avere, ir. coi 'corso con [OSCURATO:PERSONA], effettuato attività di raccolta, trasporto, smaltirne ito di rifiuti non pericolosi (nr. 1 divano di stoffa), senza essere in possesso delle prescritte autorizzazioni ai sensi del d.lgs. 152/2006 (in Palermo il 3 fel:braio 2018). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il dir nsore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce ex art. 606, lett. b), cod. proc peri. l'erronea applicazione dell'art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006 sul requisi .:e della non occasionalità della condotta di trasporto e di tentato abbandono del Il Tribunale non avrebbe correttamente applicato i principi della giurisprudenza per cui la natura non occasionale della condotta deve desunnersi dalla natura del rifiuto, dall'eterogeneità, dallo svolgimento di attività r rodrorniche di raccolta e di deposito, finalizzate al suo smaltimento. Al contrario, gli ele inerti valutati dal Tribunale, fra cui la mole del rifiuto e l'altruità della cosa traspc rtata, non avrebbero concretamente dimostrato il carattere non occasionale della condotta ma sarebbero compatibili con un comportamento isolato. 2.2 Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione sul recluisi':c della non occasionalità della condotta di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 1542005. La sentenza avrebbe taciuto sulle ragioni per le quali la non occasionalità della condotta potesse essere desumibile in concreto. Oltre a richiamarsi le argomentazioni del primo motivo, la motiwizione sarebbe anche contraddittoria sulla valutazione della mole della cosa c.rasportata, tale da richiedere un trasporto dedicato, elemento indicativo di un'attivi0 non organizzata ma sporadica, avendo avuto ad oggetto il trasporto in rifiu::o domestico non pericoloso. 2.3 Con il terzo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 131-bi; cod. pen.: il Tribunale ha ritenuto di non assolvere l'imputato, per particolare tenuil:à del fatto, nonostante esplicita richiesta difensiva, e non avrebbe preso in considerazione l'incensuratezza dell'imputato, la non abitualità dell 3 cor :lotta, l'assoluta tenuità dell'offesa e l'esiguità del danno o del pericolo ex art. 133, comma 1, cod. pen. I limiti edittali sono compatibili con l'applicazione dell'art. 131-bis coci. pen.; le attività di trasporto e di smaltimento, valutate ex art. 133 cod. per ., concretizzerebbero una lievissima offesa anche per la natura del rifiuto. L'esiguità del danno sarebbe dimostrata dalla circostanza che l'azic ,ne di smaltimento nei pressi di un cassonetto di raccolta dell'immondizia sarebbe stata immediatamente bloccata dal sopraggiungere degli operanti. 2.4. Con il quarto motivo si deducono la mancanza della motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Emergerebbero dalla motivazione le circostanze di fatto, di cui alcune già indicate nel notivo precedente, per l'applicazione della particolare tenuità della condotta: il rifiuto «stava» per essere abbandonato nei pressi del cassonetto; il Tribunale cli Paiermo avrebbe applicato il minimo della pena e ciò sarebbe espressione della parti mlare tenuità dell'offesa; la motivazione sarebbe dunque anche contraddittoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso sono fondati. 1.1. Va preliminarmente rilevato che la condotta è stata commessa in Sicilia sicché, più correttamente, avrebbe dovuto essere contestato il delitto ex i3d. 6 legge n.210 del 2008. 1.2. La sentenza, nel ritenere non occasionale la condotta esclusivamente sulla mole del rifiuto - un divano - e sulla apodittica affermazione della te -zietà del rifiuti - non ha correttamente applicato il costante orientarle ritp della giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 4770 del 26/01/2021, Cappabianca, Rv. 28(1375 - 01) per cui il reato di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, pnwisto dall'art. 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non ha natura di reato propri D, realizzabile dai soli soggetti esercenti professionalmente un'attività di gesti ,:,ne di rifiuti, ma costituisce un'ipotesi di reato comune, che può essere commes 50 da chiunque svolga tale attività di fatto o in modo secondario, purché nor dei tutto occasionalmente, e che, per la sua natura istantanea, si perfeziona anche cen una sola delle condotte alternativamente previste dalla norma inch milmtrice. (fattispecie relativa a rifiuti speciali, in cui la Corte ha escluso l'occasicnalità dell'attività per la natura e la quantità dei rifiuti, destinati ad essere interrai con un mezzo meccanico in un fondo preso in affitto, nonché per il coinvolcinento nell'attività di due persone). Se è sufficiente anche una sola condotta per concretizzare una delle ipotesi alternative previste dalla norma, si è affermato che ai fini della valuta;:ione li una minimale organizzazione che escluda la natura occasionale ed estemporanei della condotta, possono essere utilizzati indici quali il dato ponderale dei rifiuti ngetto di gestione, la loro natura, la necessità di un veicolo adeguato e fur2.ionale all'attività concretamente svolta, il numero dei soggetti coinvolti nell'ativ t (cfr. Sez. 3, n. 2575 del 06/11/2018 - dep. 2019, n.m), come pure la prcgierlien:a del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispo 1E l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristicte del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggnipparrento, cernita, deposito (Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017, Ricevuti, Rv. 270)5)5). Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016, Revello, Rv. 266305, na e cluse l'occasionalità della condotta atteso che, pur essendo stato effettuato il tra;por:o in un'unica occasione, l'ingente quantità di rifiuti denotava lo svo g merto di un'attività commerciale implicante un minimum di organizzazione necessar a alla preliminare raccolta e cernita dei materiali; nello stesso senso, Sez. 3, n, 5716 del 07/01/2016, Isoardi, Rv. 265836. 1.3. Nel caso in esame il fatto non concretizza il reato contestato, Cattandosi del trasporto di un solo rifiuto, per altro depositato nei pressi dei caso letto della spazzatura, di natura «domestica» (un divano) e con un motoveicolo r on di proprietà del ricorrente. 2. Si impone, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugna:a perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non stissistk!. Così deciso il 17/12/2021. Il C9