Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2024
ECLI:EU:T:2024:777
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0561_INF
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 novembre 2024 –
CFA [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
(causa T‑561/22) (
1
)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchi dell’Unione europea denominativo anteriore CFA e figurativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Decisione adottata a seguito dell’annullamento parziale da parte del Tribunale di una decisione anteriore – Oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso – Autorità di cosa giudicata»
1.
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Presa in considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza – Retroattività dell’annullamento
(Art. 266 TFUE)
(v. punti 35, 36, 39)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 64, 65, 163‑166)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punto 70)
4.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 83‑85, 91, 99‑101)
5.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio denominativo CFA e figurativo [OSCURATO:PERSONA]
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 95, 110, 118‑120, 139, 151, 171‑177)
6.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo elevato del marchio anteriore – Criteri di valutazione – Considerazione degli elementi pertinenti per dimostrare la notorietà
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 146‑148)
7.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3)
(v. punto 185)
Dispositivo
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 9 giugno 2022 (procedimento R 1660/2021‑2) è annullata parzialmente nella misura in cui essa ha respinto nuovamente l’opposizione per quanto concerne i servizi di «lavoro d’ufficio» della classe 35 e quelli di «intrattenimento; attività sportive e culturali» della classe 41.
2)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 giugno 2022 (procedimento R 1660/2021‑2) è annullata parzialmente e riformata nel senso che l’opposizione alla registrazione del marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] come marchio dell’Unione europea è accolta per quanto concerne i servizi di «educazione; formazione» della classe 41 e la domanda di registrazione di detto marchio è respinta per quanto riguarda tali servizi.
3)
I ricorsi principale e incidentale sono respinti quanto al resto.
4)
Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese, incluse quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.
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GU C 418 del 31.10.2022
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