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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 12488/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 gennaio 1962, avverso il provvedimento della Corte d'appello di Venezia del 29 gennaio 2021 Visti gli atti, il decreto e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 16 marzo 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del 29 gennaio 2021 la Corte d'appello di Venezia ha confermato il provvedimento emesso il 23 giugno 2020 dal locale Tribunale con cui a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di [OSCURATO:PERSONA] con divieto di allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità di Pubblica sicurezza.

Avverso il suindicato decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge, per avere la Corte d'appello ritenuto il ricorrente pericoloso socialmente, senza fornire alcuna motivazione, se non in termini veramente apparenti, sul fatto che egli viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e senza considerare che a carico del ricorrente risultavano solo procedimenti penali pendenti e una pronuncia assolutoria per il reato associativo.

La Corte d'appello non avrebbe valutato l'effettività del profitto e l'incidenza di esso, ove provato, sulle entrate del proposto; 2) violazione di legge, per non avere la Corte d'appello ritenuto di rideterminare le modalità e la durata della misura di prevenzione personale, escludendo l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e, in ogni caso, riducendo la durata, nonché per non aver motivato in punto di attualità della pericolosità sociale.

All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità degli avvisi di rito; all'esito questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Deve premettersi che l'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 (TU. in materia antimafia e delle misure di prevenzione, così come modificato e integrato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161) prevede che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di prevenzione è ammesso per violazione di lebge, con esclusione dei vizi di contraddittbrietà e manifesta illogicità della motivazione.

Da tale assetto normativo, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile in sede di legittimità la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso della redazione di un testo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo inidoneo a far comprendere l'itinerario logico, seguito dal giudice.

In siffatti casi, infatti, non è la congruità logica delle singole affermazioni probatorie ad essere valutata, quanto la mancata osservanza del generale obbligo di motivazione imposto dall'art. 125, comma 3, del codice di rito (Sez. 5, n. 19598, del 8.4.2010, Rv. 247514). 1.2 Nel caso in esame, la Corte d'appello ha illustrato in maniera articolata, esauriente e logicamente argomentata le ragioni per cui ha ritenuto il ricorrente soggetto pericoloso ai sensi della lettera b) dell'art. 1 del D.Ivo n. 159/2011.

La menzionata Corte ha condiviso le argomentazioni del Tribunale, il quale aveva posto in evidenza che i plurimi procedimenti penali per reati di truffa, pendenti a carico del ricorrente e "scanditi da modalità esecutive analoghe", oltre che "posti in essere anche in forma associata", erano indicativi della commissione, in un'apprezzabile arco temporale, di attività delittuose generatrici di consistenti profitti, che hanno costituito l'unico reddito del proposto o, quantomeno, una componente significativa di tale reddito.

La Corte d'appello, inoltre, dopo avere affermato che non erano stati documentati i dedotti esiti favorevoli di alcuni degli

11. procedimenti penali, da ritenersi, quindi, ancora pendenti, ha sottolineato che le segnalazioni di reato erano qualificate, atteso che le comunicazioni di reato, allegate alla proposta di applicazione della misura, evidenziavano elementi indizianti "significativi ai fini dell'attribuzione dei fatti con buon margini di sicurezza allo Zanchetta".

Ha aggiunto che le segnalazioni di reato dimostravano che l'attività delittuosa era stata posta in essere in modo non episodico ma in un arco di tempo apprezzabile, così da denotare "uno stile di vita del soggetto proposto che lo connota come un individuo che ha consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per un periodo di tempo significativo".

A fronte di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che questa Corte (Sez. 1, n. 194 del 26/01/1977, Rv. 135422) ha già avuto modo di affermare che la pericolosità sociale, necessaria per l'applicazione delle misure di prevenzione, si desume dall'esame dell'intera personalità del soggetto e può scaturire anche da situazioni che giustificano sospetti e presunzioni, purché gli uni e le altre siano fondati su elementi specifici; tali possono considerarsi i rapporti e le denunce, indipendentemente dall'esito, per reati contro il patrimonio, unitamente a precedenti asSoluzioni per insufficienza di prove, all'accompagnarsi con pregiudicati ed all'ambiguo tenore di vita personale e familiare.

Deve dunque affermarsi che il provvedimento impugnato, laddove ha desunto la pericolosità sociale dai procedimenti penali pendenti a carico del proposto, non è inficiato da violazioni di legge né da motivazione apparente.

Né il provvedimento impugnato risulta carente in punto di valutazione sull'attualità della pericolosità sociale, essendosi in esso rimarcato che ben 7 procedimenti si riferiscono agli anni 2017-2018 e che la continuità nel tempo delle segnalazioni di reato "giustificano una prognosi di probabile reiterazione dei reati, considerato che l'attività delittuosa dello Zanchetta non si è mai interrotta".

In definitiva, il decreto in disamina resiste alle doglianze, messe a fuoco dal ricorrente nel primo motivo. 1.3 Anche il secondo motivo è privo di specificità.

La Corte d'appello ha affermato che la durata di anni due e l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza erano dettati dal fine di prevenire la commissione di ulteriori reati contro il patrimonio o quantomeno di rendere più difficoltosa la consumazione di tali reati, consentendo al tempo stesso all'autorità di pubblica sicurezza di esercitarvi un più efficace controllo sulle possibili iniziative criminose del proposto.

Trattasi di valutazioni correttamente operate dal giudice del merito che sfuggono ad ogni rilievo in questa sede e con cui il ricorrente non si è confrontato adeguatamente.

2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 16 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 gennaio 1962, avverso il provvedimento della Corte d'appello di Venezia del 29 gennaio 2021 Visti gli atti, il decreto e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 16 marzo 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del 29 gennaio 2021 la Corte d'appello di Venezia ha confermato il provvedimento emesso il 23 giugno 2020 dal locale Tribunale con cui a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di [OSCURATO:PERSONA] con divieto di allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità di Pubblica sicurezza. Avverso il suindicato decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge, per avere la Corte d'appello ritenuto il ricorrente pericoloso socialmente, senza fornire alcuna motivazione, se non in termini veramente apparenti, sul fatto che egli viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e senza considerare che a carico del ricorrente risultavano solo procedimenti penali pendenti e una pronuncia assolutoria per il reato associativo. La Corte d'appello non avrebbe valutato l'effettività del profitto e l'incidenza di esso, ove provato, sulle entrate del proposto; 2) violazione di legge, per non avere la Corte d'appello ritenuto di rideterminare le modalità e la durata della misura di prevenzione personale, escludendo l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e, in ogni caso, riducendo la durata, nonché per non aver motivato in punto di attualità della pericolosità sociale. All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità degli avvisi di rito; all'esito questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Deve premettersi che l'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 (TU. in materia antimafia e delle misure di prevenzione, così come modificato e integrato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161) prevede che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di prevenzione è ammesso per violazione di lebge, con esclusione dei vizi di contraddittbrietà e manifesta illogicità della motivazione. Da tale assetto normativo, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile in sede di legittimità la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso della redazione di un testo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo inidoneo a far comprendere l'itinerario logico, seguito dal giudice. In siffatti casi, infatti, non è la congruità logica delle singole affermazioni probatorie ad essere valutata, quanto la mancata osservanza del generale obbligo di motivazione imposto dall'art. 125, comma 3, del codice di rito (Sez. 5, n. 19598, del 8.4.2010, Rv. 247514). 1.2 Nel caso in esame, la Corte d'appello ha illustrato in maniera articolata, esauriente e logicamente argomentata le ragioni per cui ha ritenuto il ricorrente soggetto pericoloso ai sensi della lettera b) dell'art. 1 del D.Ivo n. 159/2011. La menzionata Corte ha condiviso le argomentazioni del Tribunale, il quale aveva posto in evidenza che i plurimi procedimenti penali per reati di truffa, pendenti a carico del ricorrente e "scanditi da modalità esecutive analoghe", oltre che "posti in essere anche in forma associata", erano indicativi della commissione, in un'apprezzabile arco temporale, di attività delittuose generatrici di consistenti profitti, che hanno costituito l'unico reddito del proposto o, quantomeno, una componente significativa di tale reddito. La Corte d'appello, inoltre, dopo avere affermato che non erano stati documentati i dedotti esiti favorevoli di alcuni degli 11. procedimenti penali, da ritenersi, quindi, ancora pendenti, ha sottolineato che le segnalazioni di reato erano qualificate, atteso che le comunicazioni di reato, allegate alla proposta di applicazione della misura, evidenziavano elementi indizianti "significativi ai fini dell'attribuzione dei fatti con buon margini di sicurezza allo Zanchetta". Ha aggiunto che le segnalazioni di reato dimostravano che l'attività delittuosa era stata posta in essere in modo non episodico ma in un arco di tempo apprezzabile, così da denotare "uno stile di vita del soggetto proposto che lo connota come un individuo che ha consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per un periodo di tempo significativo". A fronte di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che questa Corte (Sez. 1, n. 194 del 26/01/1977, Rv. 135422) ha già avuto modo di affermare che la pericolosità sociale, necessaria per l'applicazione delle misure di prevenzione, si desume dall'esame dell'intera personalità del soggetto e può scaturire anche da situazioni che giustificano sospetti e presunzioni, purché gli uni e le altre siano fondati su elementi specifici; tali possono considerarsi i rapporti e le denunce, indipendentemente dall'esito, per reati contro il patrimonio, unitamente a precedenti asSoluzioni per insufficienza di prove, all'accompagnarsi con pregiudicati ed all'ambiguo tenore di vita personale e familiare. Deve dunque affermarsi che il provvedimento impugnato, laddove ha desunto la pericolosità sociale dai procedimenti penali pendenti a carico del proposto, non è inficiato da violazioni di legge né da motivazione apparente. Né il provvedimento impugnato risulta carente in punto di valutazione sull'attualità della pericolosità sociale, essendosi in esso rimarcato che ben 7 procedimenti si riferiscono agli anni 2017-2018 e che la continuità nel tempo delle segnalazioni di reato "giustificano una prognosi di probabile reiterazione dei reati, considerato che l'attività delittuosa dello Zanchetta non si è mai interrotta". In definitiva, il decreto in disamina resiste alle doglianze, messe a fuoco dal ricorrente nel primo motivo. 1.3 Anche il secondo motivo è privo di specificità. La Corte d'appello ha affermato che la durata di anni due e l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza erano dettati dal fine di prevenire la commissione di ulteriori reati contro il patrimonio o quantomeno di rendere più difficoltosa la consumazione di tali reati, consentendo al tempo stesso all'autorità di pubblica sicurezza di esercitarvi un più efficace controllo sulle possibili iniziative criminose del proposto. Trattasi di valutazioni correttamente operate dal giudice del merito che sfuggono ad ogni rilievo in questa sede e con cui il ricorrente non si è confrontato adeguatamente. 2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza camerale del 16 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il
Decreto Cassazione n. 12488/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris