CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 luglio 2026
Cassazione n. 23366/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-RICORRENTE-controCONSIGLIO [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].-CONTRORICORRENTE-nonché controPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].-INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza della Corte d'appello di Bologna n. 613/2024depositata il 22/02/2024.Udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] GeneraleClaudia Pedrelli, che ha chiesto di respingere il ricorso.Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16754/2024Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 23366/2026Data pubblicazione 16/07/20261. Con decisione del 23 giugno 2022, la COREDI dell’Emilia-Romagna haapplicato al notaio [OSCURATO:PERSONA] la sanzione della censura per non averinviato al Consiglio notarile copia degli atti stipulati nel periodo compresotra il 10 marzo ed il 6 aprile 2020, unitamente agli estratti repertorialirelativi al medesimo arco temporale, e la sanzione pecuniaria di euro15.000,00 per aver svolto la professione, nel periodo di emergenzaepidemiologica da Covid-19, avvalendosi di strumenti di collegamentoaudiovisivo a distanza.Avverso tale decisione il notaio ha proposto reclamo dinanzi alla Corted'appello di Bologna, che ha confermato il provvedimento disciplinare conordinanza n. 613 del 22 febbraio 2024.Il giudice distrettuale ha respinto l’eccezione di decadenza per tardivitàdella contestazione, sostenendo che il termine previsto dall’art. 153 dellalegge notarile ha natura ordinatoria e non perentoria e il suo decorso noncomporta l’illegittimità della sanzione e che il tempo intercorso tral’acquisizione degli elementi informativi e l’esercizio dell’azione disciplinareera congruo, dati il contesto emergenziale e la necessità di svolgeredifensivo in danno del sanzionato.Ha ritenuto fondata la prima contestazione, evidenziando che PaoloCastellari, dopo la richiesta del 7 aprile 2020, non aveva trasmesso alConsiglio notarile la documentazione richiestagli, avendola depositatadirettamente dinanzi alla COREDI nel procedimento amministrativo.In merito alla seconda contestazione, la Corte distrettuale, dopo averrespinto l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte nella faseistruttoria, ha dato atto che lo stesso notaio aveva ammesso di essersiservito di apparecchi audiovisivi nel periodo pandemico, ritenendo che talemodalità operativa si ponesse in contrasto con il principio prescrittoNumero registro generale 16754/2024Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 23366/2026Data pubblicazione 16/07/2026dall’art. 47 della legge notarile e dalle norme deontologiche, cheimpongono al notaio di svolgere personalmente e in presenza l’attivitàprofessionale.Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidato a quattro motivi, illustrati con memoria; il Consiglio Notarile diRavenna ha resistito con controricorso.Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bologna non ha svoltodifese.RAGIONI DELLA DECISIONELe eccezioni di inammissibilità del ricorso sono infondate.L’impugnazione illustra in maniera esaustiva i fatti di causa e le ragioni indiritto della decisione impugnata ed indica in modo sufficientementespecifico gli atti del giudizio di merito rilevanti per la decisione, senzalimitarsi a sollevare censure in fatto.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 153 e 160della legge notarile, in relazione all’art. 360 c.p.c., per avere la Corte diappello escluso la tardività dell’azione disciplinare, ritenendo congruo iltermine di otto mesi intercorso tra l’acquisizione degli elementi diincolpazione e la richiesta di apertura del procedimento.Secondo il ricorrente, la necessità che la contestazione sia formulata“senza indugio”, come prescrive l’art. 153 della legge notarile, impone unobbligo di tempestiva attivazione dell’azione disciplinare, da valutarsi conriferimento al momento in cui l’autorità procedente abbia acquisitoconoscenza degli elementi costitutivi dell’illecito, il che, nel caso in esame,doveva farsi risalire al periodo compreso tra il 6 e il 14 aprile 2020,allorquando erano state raccolte le dichiarazioni delle persone informatesui fatti. Il termine di otto mesi effettivamente decorso non sarebbe statoin alcun modo giustificabile per la necessità di ulteriori accertamenti né daun preteso comportamento ostruzionistico del notaio, non avendo rilievol’assenza di un pregiudizio difensivo ai danni dell’incolpato. La decisioneNumero registro generale 16754/2024Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 23366/2026Data pubblicazione 16/07/2026sarebbe illogica nella parte in cui ha ricollegato il ritardo nellacontestazione alla mancata trasmissione della documentazione.Il motivo è infondato.L’art. 153, comma 2, della legge notarile, nel prescrivere che l’azionedisciplinare sia promossa “senza indugio” introduce un criterio elastico, ilcui controllo si esaurisce nella verifica di adeguatezza del tempo impiegatoin relazione alle esigenze del caso concreto, senza incidenza sulla validitàdell’azione, che resta soggetta al solo termine prescrizionale dell’illecito.La giurisprudenza di questa Corte ha ribadito anche di recente che itermini della fase amministrativa sono ordinatori, non perentori, e chel’art. 153 impone un accertamento di congruità del tempo impiegato infunzione del possibile pregiudizio difensivo e della complessitàdell’accertamento, ma non comporta alcuna decadenza ove tale terminenon sia rispettato (Cass., n. 7105/2026; Cass. n. 22573/2025; Cass. n.20650/2025; Cass. n. 9041/2016 e Cass., n. 15963/2011).La diversa tesi del ricorrente non consente, peraltro, di superarel’accertamento in fatto, logicamente motivato, che ha condotto il giudicedistrettuale a ritenere del tutto congruo il termine di otto mesidall’apertura del procedimento alla successiva contestazione, sul rilievoche il tempo decorso era oggettivamente contenuto e giustificato dallanecessità di completare l’istruttoria.E’ principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che, qualora nonsia avvenuta la contestazione immediata, il momento dell'accertamento -in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto per lanotifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui siastato acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui èstato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui dettaautorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini dellaverifica dell'esistenza dell’illecito e per la quantificazione della sanzione.Numero registro generale 16754/2024Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 23366/2026Data pubblicazione 16/07/2026Anche in tema di sanzioni disciplinari previste dalla legge notarile, l’ art.153 della L. 89/1913, nel richiedere che il procedimento a carico delnotaio sia avviato senza indugio, impone al giudice di merito il compito diaccertare se il tempo impiegato possa considerarsi adeguato in relazioneall'esigenza di celerità richiesta dalla norma in relazione al concretosviluppo del procedimento disciplinare e degli accertamenti che si rendononecessari sulla base degli elementi che vanno dedotti ed acquisiti nelgiudizio di merito (Cass. 7051/2021; Cass. 9041/2016).Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità dellasituazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazioneavrebbe potuto essere tradursi nella contestazione compete al giudice delmerito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimitàpoiché congruamente motivata (Cass., n. 27702/2019; Cass., n.27405/2019; Cass., n. 21171/2019; Cass., n. 9254/2018; Cass., n.2687/2016; Cass., n. 25836/2011; Cass., SU, n. 5395/2007).2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 21 e 22del codice deontologico notarile e dell’art. 147 della legge notarile, inrelazione all’art. 360 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenutosussistente la responsabilità disciplinare per il mancato invio degli atti alConsiglio notarile, trascurando che la documentazione era funzionaleall’applicazione della sanzione e che, per tale ragione, era stata trasmessaalla COREDI, consentendone la piena utilizzazione per il giudizio sullalegittimità del provvedimento oggetto di reclamo; si evidenzia che, concomunicazione del 18 maggio 2020, era stata offerta una pienadisponibilità ad ottemperare alla richiesta, subordinandola legittimamenteall’adozione di misure a tutela della riservatezza dei clienti.Il ricorrente sostiene, inoltre, che l’illecito disciplinare di cui all’art. 147presuppone una violazione non meramente occasionale delle normedeontologiche, mentre la condotta, quand’anche irregolare, ha avutocarattere episodico e circoscritto nel tempo; lamenta che la motivazioneNumero registro generale 16754/2024Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 23366/2026Data pubblicazione 16/07/2026della sentenza si risolva nella riproposizione delle stesse argomentazionidella decisione disciplinare, senza un autonomo esame delle censurearticolate in sede di reclamo, in particolare con riferimento alla naturacollaborativa del comportamento tenuto dal notaio.Il motivo è infondato.La Corte di merito ha stabilito che il notaio non aveva ottemperato allarichiesta di trasmettere al Consiglio notarile gli atti rogati dal 10 marzo al6 aprile 2020 e i relativi dati repertoriali.Tale condotta omissiva era sufficiente ad integrare l’illecito, non avendorilievo la successiva trasmissione degli atti nel corso del procedimentosanzionatorio dinanzi alla COREDI, essendo ugualmente ostacolata lafunzione di vigilanza e di controllo sugli iscritti che compete al Consigliodistrettuale senza che fosse eliso il disvalore della violazione.L'art. 22 dei "Principi di deontologia professionale dei notai", nel testoall’epoca in vigore, stabilisce che il notaio è tenuto a comunicare alConsiglio i dati e le informazioni che gli sono richiesti, riguardanti lapropria attività professionale, e ad esibire o trasmettere copie, estratti delrepertorio ed atti, registri, libri e documenti.Il notaio che non fornisce al Consiglio la documentazione richiesta,sottraendosi ai controlli dell'organo preposto alla funzione di vigilanza sullacategoria, pone in essere una condotta contraria ad una prescrizionedeontologica espressa e improntata a scarsa lealtà, correttezza elimpidezza, in contrasto con i principi di deontologia oggettivamenteenucleabili dal comune sentire in un dato momento storico, e, pertanto,lesiva del prestigio e del decoro della classe notarile (Cass. 32147/2018;Cass. 24962/2016; Cass. 11451/2015; Cass. 24962/2016).Per l’applicazione della sanzione non è, pertanto, richiesta la nonoccasionalità della condotta, che deve sussistere per le violazioni di cuialla lettera b) dell’art. 147 della legge notarile, non per quelle, tra cui vacorrettamente sussunta quella addebitata al ricorrente (ferma l’identità delNumero registro generale 16754/2024Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 23366/2026Data pubblicazione 16/07/2026fatto contestato e il trattamento sanzionatorio), ricadente nell’ipotesiregolata dall’art. 147, lett. a).L’obbligo di collaborazione del notaio con il Consiglio notarile, funzionaleall’esercizio del potere di vigilanza, ha carattere generale e la suaviolazione si configura anche in presenza di un singolo inadempimento.Non assume rilievo la disponibilità manifestata dal notaio, poiché l’obbligodi collaborazione non è subordinato a condizioni né può essere differitounilateralmente, tanto più quando la richiesta proviene da un organismopubblico nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, non potendoinvocarsi ragioni di riservatezza della clientela: come correttamentericordato dal giudice distrettuale, ai sensi degli artt. 18 e 19 d.lgs. 30giugno 2003 n. 196 (c.d. codice della privacy) - secondo cui il trattamentoda parte di un soggetto pubblico di dati personali è consentito soltanto perlo svolgimento delle funzioni istituzionali, mentre il trattamentoriguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito anche inmancanza di una norma di legge o di regolamento che lo prevedaespressamente - commette illecito disciplinare il notaio, liberoprofessionista esercente una funzione pubblica, il quale non ottempera allarichiesta del Consiglio notarile distrettuale, organismo di natura anch'essopubblica, di trasmettere copia delle fatture attinenti agli atti repertoriati,trattandosi della comunicazione di dati tra soggetti pubblici stabilita daiprincipi di deontologia professionale dei notai emanati in virtù di autonomapotestà regolamentare attribuita a tale Consiglio dall'art. 16 della legge[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 220 (Cass. 25504/2006; Cass. 3802/2014).3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c., inrelazione all’art. 360 c.p.c..Il ricorrente si duole che la decisione impugnata abbia attribuito rilievo alledeposizioni assunte in fase preliminare, senza considerare che ledichiarazioni erano state successivamente rettificate nel corso delprocedimento disciplinare e, in particolare, che il teste Elena MerendiNumero registro generale 16754/2024Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 23366/2026Data pubblicazione 16/07/2026aveva precisato di avere partecipato ad una sola stipula e di non essereaffatto certo dell’assenza fisica del notaio, avendo soltanto dichiarato diaverlo visto tramite monitor e di non sapere dove si trovasse. Analogheincertezze emergevano dalla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], che avevariferito di non avere visto personalmente il notaio, senza tuttavia poterescludere la sua presenza nello studio.Le prove sarebbero state valutate in modo parziale e selettivo, senza darconto delle ragioni della preferenza accordata ad alcune risultanze rispettoad altre e nonostante i dubbi espressi, in proposito, nella decisionedisciplinare impugnata.Il motivo è infondato.La Corte di appello ha anzitutto escluso che le informazioni rese in faseistruttoria dal teste Borrometi fossero inutilizzabili poiché assunte dalPresidente privo di delega del Consiglio, essendo questi ancora in carica almomento dell’assunzione del mezzo istruttorio; ha ritenuto superfluo ogniulteriore verifica solo riguardo alla deposizione della Merendi, rinnovata insede disciplinare, il che confuta l’asserita inutilizzabilità di tutti elementiacquisiti nella fase preliminare del procedimento.La sussistenza dei fatti contestati è stata desunta non dalle soledichiarazioni testimoniali ma, principalmente, dalle stesse ammissionidell’incolpato circa l’utilizzo di sistemi audiovisivi per la redazione deglinotaio protrattosi nel periodo pandemico e, quindi, per sua natura nonoccasionale, pur avendo i testi riferito delle modalità di stipula di un soloLe dichiarazioni, asseritamente rettificate nel corso del procedimento,avevano in realtà confermato che il notaio era collegato solo tramitemonitor e che la firma era stata raccolta da un dipendente, circostanzeche il giudice distrettuale ha ritenuto dimostrassero che il ricorrente nonera presente al momento della stipula e che operava a distanza.Numero registro generale 16754/2024Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 23366/2026Data pubblicazione 16/07/2026La credibilità delle dichiarazioni e l’accertamento dei fatti riposano su unavalutazione globale del materiale istruttorio, non occorrendo porre aconfronto le dichiarazioni di tutti gli altri clienti, né ha rilievo che gli attinon siano stati invalidati poiché non rogati alla presenza del notaio, nonessendo eliso il disvalore della condotta.La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni,costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito (Cass., n. 20553/2020; Cass. n.32505/2022; Cass., n. 10927/2024) L’accertamento delle violazioniappare, sotto tale profilo, incensurabile, poiché correttamente motivate efrutto di un vaglio critico delle risultanze istruttorie, dovendo ritenersipienamente assolto l’obbligo di motivazione.Non è, infine, invocabile l’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3 c.p.c., la cui violazione può essere dedotta in sede dilegittimità ove si alleghi che il giudice, nell’esaminare una prova, nonabbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo ilsuo "prudente apprezzamento", o quando il giudice abbia disatteso ilcriterio di apprezzamento di una prova soggetta ad una specifica regola divalutazione, restando esclusa la possibilità di censurare – da taleprospettiva - le conclusioni che il giudice abbia tratto dagli elementiacquisiti al processo (Cass., n. 11892/2016; Cass., n. 13960/2014; Cass.,n. 26965/2007).4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 32 Cost.,36, 37 e 42 del codice deontologico notarile, nonché degli artt. 47 e 147della legge notarile, in relazione all’art. 360 c.p.c., contestando alla Corted'appello di aver ritenuto che il notaio non potesse far uso di strumentiaudiovisivi, senza tener conto del contesto emergenziale provocato dallapandemia da Covid-19 e senza considerare che le modalità organizzativeadottate erano volte a garantire il rispetto delle misure di distanziamentoNumero registro generale 16754/2024Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 23366/2026Data pubblicazione 16/07/2026e la tutela della salute costituzionalmente garantita, senza pregiudicare lapresenza del notaio nello studio.Il ricorrente sostiene, inoltre, che le norme deontologiche non contengonoun espresso divieto di utilizzo di strumenti tecnologici di collegamentoaudiovisivo, purché sia assicurata l’interazione tra il notaio e le parti.La Corte d'appello avrebbe, infine, prescelto un’interpretazione restrittivasenza effettuare il necessario bilanciamento con il diritto fondamentale allasalute di cui all’art. 32 Cost. Difetterebbe, da ultimo, il requisito di nonoccasionalità della condotta prescritta dall’art. 147, lettera b), della leggenotarile.Il motivo è infondato.La Corte territoriale ha accertato in fatto che il notaio aveva proceduto allaredazione degli atti mediante collegamento audiovisivo senza garantire lapresenza fisica nello studio, avendo delegato ai collaboratori l’acquisizionedelle firme dei contraenti; ha ritenuto che il ricorrente avesse operato contale modalità organizzativa del lavoro nel periodo emergenziale, come dalui stesso ammesso (a conforto della non occasionalità della violazione aisensi dell’art. 147, lettera b), della legge notarile).Il principio sancito dall’art. 47 della legge notarile e declinato dalle normedeontologiche impone che il notaio svolga personalmente, in presenzadelle parti, tutte le attività essenziali del ricevimento dell’atto, compresa laraccolta delle sottoscrizioni, il che implica un rapporto diretto e immediato,non surrogabile mediante l’intervento di collaboratori o strumenti cheimpediscano il contatto personale in ogni fase dello svolgimentodell’attività (Cass., n. 8036/2014; Cass., n. 10872/2018).L'art. 36 delle norme deontologiche, nella formulazione vigente rationetemporis, dispone che "l'esecuzione della prestazione del notaio ècaratterizzata dal rapporto personale con le parti; la facoltà di valersi dicollaboratori non può pregiudicare la complessiva connotazione personaleche deve rivestire l'esecuzione dell'incarico professionale.; l'art. 37Numero registro generale 16754/2024Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 23366/2026Data pubblicazione 16/07/2026prevede che "in ogni caso compete al notaio svolgere di persona, in modoeffettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari...per l'indaginesulla volontà delle parti, da svolgere in modo approfondito e completo,mediante proposizione di domande e scambio di informazioni intese aricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della determinazionevolitiva come prospettatagli".L’art. 142 della legge notarile dispone che il notaio non può assentarsidallo studio in caso di emergenza epidemiologica.La possibilità di redazione di atti con l’impiego di piattaforme audiovisivenon è generalizzata ed è stata consentita solo successivamente ai fatticontestati dall’art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183 perla redazione dell'atto costitutivo delle società a responsabilità' limitata edelle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italiamediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dalConsiglio nazionale del notariato, ammettendo la partecipazione invideoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse (art. 1 del D.M.26.7.2022, n. 155 - Regolamento in materia di definizione dei modellidegli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata aventi sede inItalia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, in2021, n. 183).4.1 Non può riconoscersi alcun rilievo esimente alle particolari modalità diespletamento della funzione notarile per ragioni di tutela della saluteimposte dall’emergenza sanitaria: il bilanciamento tra il diritto alla salute eil rispetto dei doveri professionali non consentiva al notaio di derogareall’obbligo di svolgere l’attività personalmente e in presenza con l’adozionedelle opportune misure di prevenzione atte a contrastare la diffusione delcontagio.La disciplina emergenziale (D.L. 23.2.2020 n. 6 - Misure urgenti in materiadi contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;Numero registro generale 16754/2024Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 23366/2026Data pubblicazione 16/07/2026D.L. 8.3.2020 n. 11 - Misure straordinarie ed urgenti per contrastarel'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativisullo svolgimento dell'attività giudiziaria; D.P.C.M. 11.3.2020- Ulterioridisposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recantemisure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenzaepidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale),non prevedeva sospensioni generalizzate dell’attività professionale, fermi ilimiti derivanti dai divieti di circolazione delle persone e di allontanamentodalle abitazioni.L’art. 1, n. 7), del D.P.C.M. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per garantire continuità alleprotocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile, dirispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura dicontenimento, di sanificare periodicamente i luoghi di lavoro.Era raccomandato l’utilizzo del lavoro agile per le attività che potesseroesser svolte a distanza ma senza contemplare deroghe ai doveri previstidalla legge notarile anche in caso di epidemia, essendo la tutela dellasalute affidata alle specifiche misure cautelative individuate dallanormativa emergenziale.Il ricorso è, quindi, respinto.Le spese seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, liquidate in € 200,00 per esborsi e in € 4.000,00 perNumero registro generale 16754/2024Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 23366/2026Data pubblicazione 16/07/2026compenso, oltre ad IVA, C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generaliin misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/06/2026.Il Consigliere estensoreGiuseppe FortunatoIl Presidente