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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 maggio 2021

Cassazione n. 15599/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ej24je LILA_ c,c,Ake 3,„z rx ott c.C.9~5-"o [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 7 maggio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen., ha confermato il provvedimento reso dal Gip presso il medesimo Tribunale - in data 2 marzo 2021 - che applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto gravemente indiziato per i delitti di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di vari reati di frode fiscale ex art. 416 cod. pen. - capo C) della provvisoria imputazione - e di autoriciclaggio ex art. 648 ter 1 cod. pen. - capo H) -. 1.1 Nell'ambito delle indagini che hanno ricostruito l'esistenza e l'operatività di un sofisticato meccanismo fraudolento adoperato dalla associazione criminale - capeggiata dai coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - allo scopo di evadere le imposte (iva e accise) e di riciclare i relativi proventi, viene contestato, per quel che in questa sede rileva, al Bonafortuna di aver partecipato, in qualità di organizzatore, alla predetta consorteria.

Egli, infatti, si occupava ed era responsabile della contabilità documentale afferente al deposito fiscale della società [OSCURATO:PERSONA] di Locri, gestita dal sodalizio criminale, su cui sono confluiti debiti d'imposta destinati a non essere adempiuti. 1.2 In sintesi, il meccanismo criminale era inizialmente incentrato nella fornitura, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], di prodotto petrolifero in regime di non imponibilità, prodotto che veniva acquistato da società cartiere prive di depositi di stoccaggio - formalmente amministrate da prestanomi nullatenenti e riconducibili all'organizzazione criminale - che presentavano false dichiarazioni d'intento; il prodotto così acquistato, a seguito di diversi e cartolari passaggi societari, veniva poi ceduto, a prezzi concorrenziali e a mezzo di broker, ad individuati clienti complici del meccanismo di frode. [OSCURATO:PERSONA] non versata restava a carico delle cartiere e veniva, attraverso un sistema di riciclaggio compiutamente descritto a pag. 4 dell'ordinanza, prelevata in contanti, spartita tra i sodali e, in parte, restituita a broker e clienti finali. 1.3 Gli elementi indiziari raccolti a carico del Bonafortuna e desunti dalla copiosa attività di intercettazione telefonica lo vedono, in qualità di dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] e institore della stessa sino al 16 aprile 2019, stretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendosi occupato, sotto il loro controllo, di gestire a nome del deposito fiscale gli ordinativi di acquisto e di vendita del prodotto petrolifero e di movimentare i conti correnti.

La sua intraneità al sodalizio viene apprezzata, in particolare, partendo dalle vicende successive alla verifica fiscale avviata sulla [OSCURATO:SOCIETA] il 13 febbraio del 2019 - a seguito del mancato pagamento delle accise -, fatto che determinò la fibrillazione del sodalizio criminale e la necessaria predisposizione di strategie alternative per il proseguimento della frode tributaria.

A tal fine veniva mutata la governance societaria, nominato quale amministratore unico un mero prestanome — così dissimulando la gestione rimasta in capo ai vertici - e revocata la procura institoria al Bonafortuna, in modo da spogliare tutti i sodali da cariche formali e tenerli esenti da eventuali responsabilità.

Il cambio di strategia avrebbe reso la [OSCURATO:SOCIETA] - divenuta s.r.l. - semplice contenitrice dei debiti fiscali da destinare al fallimento.

Il contributo infungibile e significativo del Bonafortuna e la sua intraneità emergono anche in relazione al tentato pagamento dell'F24 dallo stesso materialmente effettuato per evitare la sospensione della licenza alla [OSCURATO:SOCIETA], puntualmente rifiutato dalla [OSCURATO:PERSONA] per incapienza del conto corrente.

Come emerso dalle captazioni telefoniche, il Bonafortuna, in quei frangenti, aggiornava tempestivamente, attraverso l'utilizzo di utenze dedicate, il Casile e il Sabatino sui movimenti del conto corrente e sui bonifici ricevuti da determinate società per onorare, fittiziamente, il debito maturato.

Tale omissione, con il successivo controllo della Guardia di Finanza operato nei confronti del Bonafortuna - a bordo dell'auto appena modificata per adattarla al trasporto di valuta e ritrovato in possesso di una ingente somma di denaro contenuta in un borsone, prelevata dalla "cassa" dell'organizzazione situata in Napoli - porterà alla fase conclusiva del disegno fraudolento, nonostante altri tentativi messi in atto per guadagnare tempo e massimizzare i profitti della frode (compiutamente emersi nella captazioni intercettive).

2. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale condivide il riconoscimento effettuato dal GIP in ordine al pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, attesa la gravità, le concrete modalità dei fatti e il ruolo di primo piano svolto dal ricorrente anche nelle successive fasi di fibrillazione del sodalizio criminale.

In ordine alla interruzione, da parte del Bonafortuna, di ogni rapporto di collaborazione con gli altri associati, viene precisato come tale profilo sia stato idoneamente valutato al momento della sostituzione della misura cautelare più rigorosa originariamente disposta.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo del proprio difensore di fiducia - articolando due motivi di censura. 3.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 416 e 648 ter 1 cod. pen. .

Non vi sarebbe motivazione atta a sostenere la gravità del quadro indiziario in ordine alla commissione dei reati contestati e alla ritenuta sussistenza del ruolo di organizzatore in capo al ricorrente.

Non vengono indicati gli elementi di prova da cui dedurre la consapevolezza dello stesso in ordine allo stoccaggio illegale del prodotto petrolifero, alla creazione di società di comodo o a fatturazioni per operazioni inesistenti (circostanze, peraltro, neppure mai emerse nelle conversazioni captate).

Egli non ha mai avuto alcun potere di iniziativa, di gestione o di spesa in generale e mai ha presenziato ad alcuna delle innumerevoli e documentate riunioni organizzate dai vertici del sodalizio criminale.

Peraltro, non si comprende in che modo la revoca della carica di institore possa essere sintomatica della volontà degli amministratori di tenere indenne il ricorrente da qualsivoglia responsabilità, dato che poi gli stessi lo esposero ad un rilevante pericolo nel momento in cui gli commissionarono di condurre l'auto sulla quale era stato nascosto del denaro -a sua insaputa-, oltre alla somma - contenuta nel borsone- da depositare in banca.

Le ulteriori circostanze indicate nell'ordinanza gravata - in tesi - rientrano a pieno titolo nelle ordinarie mansioni svolte da qualsivoglia ragioniere alle dipendenze di una società. 3.2 Al secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen. .

Si eccepisce l'assenza di esigenze cautelari sotto il profilo della mancanza di attualità del pericolo di reiterazione o prosecuzione delle condotte contestate, ormai risalenti nel tempo, anche in ragione dell'interruzione dell'attività lavorativa presso la [OSCURATO:SOCIETA].

Per questi motivi si chiede l'annullamento della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato esclusivamente in relazione alla ritenuta sussistenza della esigenza cautelare di cui all'artr. 274 comma 1 lett. a) cod.proc.pen., e va dichiarato inammissibile nel resto.

2. Il primo motivo è inammissibile per genericità, posto che la prospettazione difensiva - essenzialmente tesa alla rivalutazione degli elementi di prova - non si confronta in modo adeguato con i contenuti argomentativi della decisione impugnata. 2.1 Prima di esaminare le doglianze, va brevemente richiamato l'assetto normativo e giurisprudenziale sul tema della verifica del giudizio di gravità indiziaria.

Quanto al tipo di valutazione richiesta in sede di emissione o conferma del titolo cautelare, va ricordato che il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi. .di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti.

In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova - siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen.

La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura. 2.2 In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi :a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione ( ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità - gli elementi tratti da captazioni di conversazioni); b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez.

IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ; c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito). 2.3 Con ciò non si intende dire - ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, Sez.

I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio..») Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica. 2.4 Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione.

Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez.

U ric.

Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. .

3. Ciò premesso, va rilevato che il Tribunale motiva in maniera congrua sulla esistenza della associazione descritta nella contestazione e sulla ricorrenza degli indicatori della dimensione 'organizzativa' attribuita al ricorrente nel contesto associativo, nonché sul concorso nel reato-scopo.

Ed invero, va premesso che secondo la corrente interpretazione nomofilattica, per esservi qualità di organizzatore la condotta deve essere 'strutturalmente essenziale' per il perseguimento delle finalità associative (ex multis, Sez.

III n. 24799 del 13.3.2019, rv 276001). 3.1 In tale accezione, non si ravvisa vizio alcuno nel ragionamento espresso nel testo della decisione impugnata, posto che il ruolo - svolto con continuità e per un tempo consistente - dal Bonafortuna è descritto con assoluta chiarezza nel provvedimento impugnato (commercializzazione del prodotto derivante dalla ingente frode, movimentazione dei conti correnti della [OSCURATO:SOCIETA], trasporto di somme di denaro in contanti ad altri sodali) e l'analisi delle condotte si basa, anche in riferimento alla ricorrenza dell'elemento soggettivo, su contenuti di conversazioni telefoniche oggetto di captazione. 3.2 Va ricordato, sul punto, che questa Corte di legittimità non può compiere una nuova e diversa attribuzione di valore ai contenuti intercettati, lì dove l'operazione compiuta dal giudice di merito non presenti aspetti di 'travisamento' o di manifesta irragionevolezza nella attribuzione di significato ai contenuti medesimi (come di recente ribadito da Sez.

U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 263715); è dunque possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto (tra le molte Sez.

H n. 35181 del 22.5.2013 rv 257784; Sez.

VI n. 11189 del 8.3.2012, rv 252190).

Nel caso in esame non si rinviene alcun travisamento dei contenuti oggetto di captazione.

Anche la critica difensiva alla lettura che è stata offerta in sede di merito dell'episodio della revoca della procura institoria (del 16.4.2019) non si confronta minimamente con i contenuti delle captazioni riportati nel provvedimento, da cui si evince che detta revoca altro non era che 'l'ultimo passo' di una complessa strategia di occultamento (posteriore alla verifica fiscale) degli illeciti commessi (al fine di dottare nuove modalità di frode) e di protezione dei soggetti maggiormente esposti, tra cui - per l'appunto - l'attuale ricorrente.

Il motivo va peretanto dichiarato inammissibile perché generico e rivalutativo di aspetti congruamente apprezzati in sede di merito.

4. Quanto al profilo delle esigenze cautelari, risulta fondata la doglianza relativa al pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova, mentre il motivo è - nel resto - manifestamente infondato. 4.1 Quanto al pericolo per la acquisizione della prova la motivazione della decisione è fortemente assertiva e non esplicita le ragioni per cui la persona del Bonafortuna potrebbe recare, in concreto, ostacolo alla prosecuzione delle verifiche sui punti indicati nella decisione. 4.2 Quanto al pericolo di reiterazione la motiqvazione è - per converso - ineccepibile.

Le condotte su cui si è registrata la gravita indiziaria non sono qualificabili come occasionali e sono state svolte in ambito associativo (con elevata professionalità deviante), il che manifesta una obiettiva tendenza e capacità dell'indagato di riproporre atti illeciti dello stesso genere.

A nulla rileva, in tale chiave la interruzione dei rapporti con gli altri sodali.

Va infatti ribadito che l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, introdotta dalla legge 16 aprile 2005 n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., realizza una endiadi, rappresentando essenzialmente un richiamo all'osservanza - da parte del giudice - di un presupposto già presente nel sistema sub specie concretezza (v.

Sez.

I n. 5787 del 21.10.2015, Calandrino, rv 265985, alle cui argomentazioni si fa rinvio, nonchè, tra le altre, Sez.

VI n. 15978 del 27.11.2015, Garrone, rv 266988; Sez.

VI n. 9894 del 16.2.2016, rv 266421 ).

La volontà del legislatore del 2015 si concretizza in un finalismo meramente rafforzativo di un dovere argomentativo già presente nel sistema, posto che un pericolo per dar luogo ad una limitazione della libertà personale deve essere - per logica - concreto ed attuale, pena la negazione della stessa natura della misura cautelare, che è quella di limitarlo.

E si limita qualcosa che esiste ora, non qualcosa che potrebbe venire in essere un domani.

Piuttosto, l'evoluzione della interpretazione della disposizione di legge in esame si è mossa verso la individuazione dei contenuti del giudizio prognostico, posto che in taluni arresti - ormai superati - si è effettivamente individuata la necessità di valorizzare non solo la concreta capacità di riproduzione della condotta illecita in capo al soggetto, ma anche l'esistenza di «occasioni prossime» idonee a facilitare la riproduzione del comportamento che si vuole inibire (v.

Sez.

III n. 11372 del 10.11.2015, rv 266481; il tema è ripreso da Sez.

VI n. 24477 del 4.5.2016, rv 267091) .

Ciò rende necessarie alcune precisazioni. 4.3 Il giudizio prognostico su condotte future di un soggetto, espresso in termini di pericolosità, si fonda - in ogni ambito giuridico - sul medesimo schema logico (v. art. 203 cod.pen.) rappresentato dalla valorizzazione della sua componente 'storica' (la ricostruzione della o delle condotte poste in essere dal soggetto attenzionato e delle loro modalità concrete di realizzazione) che influisce in modo decisivo sulla formulazione della prognosi, rappresentandone il fondamento e condizionandone razionalmente gli esiti.

La prognosi (apprezzamento della ricorrenza del pericolo) è per sua natura un giudizio rivolto al futuro, il che esclude una sua possibile declinazione in termini di certezza (attributo con cui si possono, convenzionalmente e processualmente, qualificarsi solo condotte passate).

In ogni giudizio prognostico vi è pertanto un margine ineliminabile di fallibilità, tanto più doverosamente evitabile quanto più si rafforza il presupposto cognitivo, ossia l'analisi di tutto ciò che emerso sino al momento in cui la prognosi è richiesta (modalità del fatto già realizzato, antecedenti causali, condotta di vita antecedente, fattori che possono aver inciso sulla determinazione ad agire).La limitazione della libertà, in chiave inibitoria, è dunque per sua natura correlata ad un esame complessivo di tali indicatori ma non può negarsi - dato l'oggetto del particolare giudizio, che il pericolo, anche per la costruzione legislativa delle sue caratteristiche, sia legato alla potenzialità riproduttiva della condotta espressa dai comportamenti pregressi del soggetto, non dai particolari stimoli che il contesto di vita verrà a proporgli.

In tal senso, la necessaria identificazione di «occasioni prossime» tese a rendere ancor più probabile la riproduzione della condotta temuta, è opzione interpretativa che finisce con l'introdurre un presupposto non espressamente previsto dalla legge, spostando l'attenzione su fattori per lo più imprevedibili e dunque - in realtà - soggettivistici, in quanto estranei alla rigorosa valutazione dei fattori di produzione di quanto è già avvenuto (unico reale ancoraggio della prognosi oggettiva).

In altri termini, affermare che un pericolo è concreto ed attuale significa trarre dalla parte storica del giudizio - così come è avvenuto in sede di merito - gli indicatori idonei a sostenere una ragionevole probabilità di realizzazione di ulteriori condotte di particolare gravità o comunque analoghe a quelle già poste in essere.

Sono le caratteristiche e le modalità del fatto commesso (rectius del fatto in corso di accertamento, ma presidiato dalla compiuta valutazione di gravità indiziaria) a dover testimoniare - in una con la verifica globale prima richiamata - l'esistenza o meno del pericolo, non gli eventuali stimoli esterni, che possono porsi solo come accentuativi di una condizione di pericolosità già delibata.

Con ciò si intende dare continuità a quelle opzioni interpretative che hanno ribadito come i caratteri del giudizio prognostico - in sede cautelare personale - siano improntati alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e non alla individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (in tal senso v.

Sez.

IV n. 27420 del 3.5.2018, rv 273084; Sez.

V n. 49038 del 14.6.2017, rv 271522; Sez.

V n. 33004 del 3.5.2017, rv 271216; Sez.

V n. 31676 del 4.4.2017, rv 270634; Sez.

V n. 12618 del 18.1,2017, rv 269533; Sez.

II n. 11511 del 14.12.2016, rv 269684). 4.4 La decisione impugnata, per quanto sinora detto, va pertanto annullata senza rinvio in riferimento alla sola esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lettera a), con affermazione della inammissibilità nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alle esig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ej24je LILA_ c,c,Ake 3,„z rx ott c.C.9~5-"o [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 7 maggio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen., ha confermato il provvedimento reso dal Gip presso il medesimo Tribunale - in data 2 marzo 2021 - che applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto gravemente indiziato per i delitti di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di vari reati di frode fiscale ex art. 416 cod. pen. - capo C) della provvisoria imputazione - e di autoriciclaggio ex art. 648 ter 1 cod. pen. - capo H) -. 1.1 Nell'ambito delle indagini che hanno ricostruito l'esistenza e l'operatività di un sofisticato meccanismo fraudolento adoperato dalla associazione criminale - capeggiata dai coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - allo scopo di evadere le imposte (iva e accise) e di riciclare i relativi proventi, viene contestato, per quel che in questa sede rileva, al Bonafortuna di aver partecipato, in qualità di organizzatore, alla predetta consorteria. Egli, infatti, si occupava ed era responsabile della contabilità documentale afferente al deposito fiscale della società [OSCURATO:PERSONA] di Locri, gestita dal sodalizio criminale, su cui sono confluiti debiti d'imposta destinati a non essere adempiuti. 1.2 In sintesi, il meccanismo criminale era inizialmente incentrato nella fornitura, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], di prodotto petrolifero in regime di non imponibilità, prodotto che veniva acquistato da società cartiere prive di depositi di stoccaggio - formalmente amministrate da prestanomi nullatenenti e riconducibili all'organizzazione criminale - che presentavano false dichiarazioni d'intento; il prodotto così acquistato, a seguito di diversi e cartolari passaggi societari, veniva poi ceduto, a prezzi concorrenziali e a mezzo di broker, ad individuati clienti complici del meccanismo di frode. [OSCURATO:PERSONA] non versata restava a carico delle cartiere e veniva, attraverso un sistema di riciclaggio compiutamente descritto a pag. 4 dell'ordinanza, prelevata in contanti, spartita tra i sodali e, in parte, restituita a broker e clienti finali. 1.3 Gli elementi indiziari raccolti a carico del Bonafortuna e desunti dalla copiosa attività di intercettazione telefonica lo vedono, in qualità di dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] e institore della stessa sino al 16 aprile 2019, stretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendosi occupato, sotto il loro controllo, di gestire a nome del deposito fiscale gli ordinativi di acquisto e di vendita del prodotto petrolifero e di movimentare i conti correnti. La sua intraneità al sodalizio viene apprezzata, in particolare, partendo dalle vicende successive alla verifica fiscale avviata sulla [OSCURATO:SOCIETA] il 13 febbraio del 2019 - a seguito del mancato pagamento delle accise -, fatto che determinò la fibrillazione del sodalizio criminale e la necessaria predisposizione di strategie alternative per il proseguimento della frode tributaria. A tal fine veniva mutata la governance societaria, nominato quale amministratore unico un mero prestanome — così dissimulando la gestione rimasta in capo ai vertici - e revocata la procura institoria al Bonafortuna, in modo da spogliare tutti i sodali da cariche formali e tenerli esenti da eventuali responsabilità. Il cambio di strategia avrebbe reso la [OSCURATO:SOCIETA] - divenuta s.r.l. - semplice contenitrice dei debiti fiscali da destinare al fallimento. Il contributo infungibile e significativo del Bonafortuna e la sua intraneità emergono anche in relazione al tentato pagamento dell'F24 dallo stesso materialmente effettuato per evitare la sospensione della licenza alla [OSCURATO:SOCIETA], puntualmente rifiutato dalla [OSCURATO:PERSONA] per incapienza del conto corrente. Come emerso dalle captazioni telefoniche, il Bonafortuna, in quei frangenti, aggiornava tempestivamente, attraverso l'utilizzo di utenze dedicate, il Casile e il Sabatino sui movimenti del conto corrente e sui bonifici ricevuti da determinate società per onorare, fittiziamente, il debito maturato. Tale omissione, con il successivo controllo della Guardia di Finanza operato nei confronti del Bonafortuna - a bordo dell'auto appena modificata per adattarla al trasporto di valuta e ritrovato in possesso di una ingente somma di denaro contenuta in un borsone, prelevata dalla "cassa" dell'organizzazione situata in Napoli - porterà alla fase conclusiva del disegno fraudolento, nonostante altri tentativi messi in atto per guadagnare tempo e massimizzare i profitti della frode (compiutamente emersi nella captazioni intercettive). 2. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale condivide il riconoscimento effettuato dal GIP in ordine al pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, attesa la gravità, le concrete modalità dei fatti e il ruolo di primo piano svolto dal ricorrente anche nelle successive fasi di fibrillazione del sodalizio criminale. In ordine alla interruzione, da parte del Bonafortuna, di ogni rapporto di collaborazione con gli altri associati, viene precisato come tale profilo sia stato idoneamente valutato al momento della sostituzione della misura cautelare più rigorosa originariamente disposta. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo del proprio difensore di fiducia - articolando due motivi di censura. 3.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 416 e 648 ter 1 cod. pen. . Non vi sarebbe motivazione atta a sostenere la gravità del quadro indiziario in ordine alla commissione dei reati contestati e alla ritenuta sussistenza del ruolo di organizzatore in capo al ricorrente. Non vengono indicati gli elementi di prova da cui dedurre la consapevolezza dello stesso in ordine allo stoccaggio illegale del prodotto petrolifero, alla creazione di società di comodo o a fatturazioni per operazioni inesistenti (circostanze, peraltro, neppure mai emerse nelle conversazioni captate). Egli non ha mai avuto alcun potere di iniziativa, di gestione o di spesa in generale e mai ha presenziato ad alcuna delle innumerevoli e documentate riunioni organizzate dai vertici del sodalizio criminale. Peraltro, non si comprende in che modo la revoca della carica di institore possa essere sintomatica della volontà degli amministratori di tenere indenne il ricorrente da qualsivoglia responsabilità, dato che poi gli stessi lo esposero ad un rilevante pericolo nel momento in cui gli commissionarono di condurre l'auto sulla quale era stato nascosto del denaro -a sua insaputa-, oltre alla somma - contenuta nel borsone- da depositare in banca. Le ulteriori circostanze indicate nell'ordinanza gravata - in tesi - rientrano a pieno titolo nelle ordinarie mansioni svolte da qualsivoglia ragioniere alle dipendenze di una società. 3.2 Al secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen. . Si eccepisce l'assenza di esigenze cautelari sotto il profilo della mancanza di attualità del pericolo di reiterazione o prosecuzione delle condotte contestate, ormai risalenti nel tempo, anche in ragione dell'interruzione dell'attività lavorativa presso la [OSCURATO:SOCIETA]. Per questi motivi si chiede l'annullamento della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato esclusivamente in relazione alla ritenuta sussistenza della esigenza cautelare di cui all'artr. 274 comma 1 lett. a) cod.proc.pen., e va dichiarato inammissibile nel resto. 2. Il primo motivo è inammissibile per genericità, posto che la prospettazione difensiva - essenzialmente tesa alla rivalutazione degli elementi di prova - non si confronta in modo adeguato con i contenuti argomentativi della decisione impugnata. 2.1 Prima di esaminare le doglianze, va brevemente richiamato l'assetto normativo e giurisprudenziale sul tema della verifica del giudizio di gravità indiziaria. Quanto al tipo di valutazione richiesta in sede di emissione o conferma del titolo cautelare, va ricordato che il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi. .di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti. In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova - siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura. 2.2 In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi :a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione ( ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità - gli elementi tratti da captazioni di conversazioni); b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ; c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito). 2.3 Con ciò non si intende dire - ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio..») Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica. 2.4 Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione. Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez. U ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. . 3. Ciò premesso, va rilevato che il Tribunale motiva in maniera congrua sulla esistenza della associazione descritta nella contestazione e sulla ricorrenza degli indicatori della dimensione 'organizzativa' attribuita al ricorrente nel contesto associativo, nonché sul concorso nel reato-scopo. Ed invero, va premesso che secondo la corrente interpretazione nomofilattica, per esservi qualità di organizzatore la condotta deve essere 'strutturalmente essenziale' per il perseguimento delle finalità associative (ex multis, Sez. III n. 24799 del 13.3.2019, rv 276001). 3.1 In tale accezione, non si ravvisa vizio alcuno nel ragionamento espresso nel testo della decisione impugnata, posto che il ruolo - svolto con continuità e per un tempo consistente - dal Bonafortuna è descritto con assoluta chiarezza nel provvedimento impugnato (commercializzazione del prodotto derivante dalla ingente frode, movimentazione dei conti correnti della [OSCURATO:SOCIETA], trasporto di somme di denaro in contanti ad altri sodali) e l'analisi delle condotte si basa, anche in riferimento alla ricorrenza dell'elemento soggettivo, su contenuti di conversazioni telefoniche oggetto di captazione. 3.2 Va ricordato, sul punto, che questa Corte di legittimità non può compiere una nuova e diversa attribuzione di valore ai contenuti intercettati, lì dove l'operazione compiuta dal giudice di merito non presenti aspetti di 'travisamento' o di manifesta irragionevolezza nella attribuzione di significato ai contenuti medesimi (come di recente ribadito da Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 263715); è dunque possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto (tra le molte Sez. H n. 35181 del 22.5.2013 rv 257784; Sez. VI n. 11189 del 8.3.2012, rv 252190). Nel caso in esame non si rinviene alcun travisamento dei contenuti oggetto di captazione. Anche la critica difensiva alla lettura che è stata offerta in sede di merito dell'episodio della revoca della procura institoria (del 16.4.2019) non si confronta minimamente con i contenuti delle captazioni riportati nel provvedimento, da cui si evince che detta revoca altro non era che 'l'ultimo passo' di una complessa strategia di occultamento (posteriore alla verifica fiscale) degli illeciti commessi (al fine di dottare nuove modalità di frode) e di protezione dei soggetti maggiormente esposti, tra cui - per l'appunto - l'attuale ricorrente. Il motivo va peretanto dichiarato inammissibile perché generico e rivalutativo di aspetti congruamente apprezzati in sede di merito. 4. Quanto al profilo delle esigenze cautelari, risulta fondata la doglianza relativa al pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova, mentre il motivo è - nel resto - manifestamente infondato. 4.1 Quanto al pericolo per la acquisizione della prova la motivazione della decisione è fortemente assertiva e non esplicita le ragioni per cui la persona del Bonafortuna potrebbe recare, in concreto, ostacolo alla prosecuzione delle verifiche sui punti indicati nella decisione. 4.2 Quanto al pericolo di reiterazione la motiqvazione è - per converso - ineccepibile. Le condotte su cui si è registrata la gravita indiziaria non sono qualificabili come occasionali e sono state svolte in ambito associativo (con elevata professionalità deviante), il che manifesta una obiettiva tendenza e capacità dell'indagato di riproporre atti illeciti dello stesso genere. A nulla rileva, in tale chiave la interruzione dei rapporti con gli altri sodali. Va infatti ribadito che l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, introdotta dalla legge 16 aprile 2005 n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., realizza una endiadi, rappresentando essenzialmente un richiamo all'osservanza - da parte del giudice - di un presupposto già presente nel sistema sub specie concretezza (v. Sez. I n. 5787 del 21.10.2015, Calandrino, rv 265985, alle cui argomentazioni si fa rinvio, nonchè, tra le altre, Sez. VI n. 15978 del 27.11.2015, Garrone, rv 266988; Sez. VI n. 9894 del 16.2.2016, rv 266421 ). La volontà del legislatore del 2015 si concretizza in un finalismo meramente rafforzativo di un dovere argomentativo già presente nel sistema, posto che un pericolo per dar luogo ad una limitazione della libertà personale deve essere - per logica - concreto ed attuale, pena la negazione della stessa natura della misura cautelare, che è quella di limitarlo. E si limita qualcosa che esiste ora, non qualcosa che potrebbe venire in essere un domani. Piuttosto, l'evoluzione della interpretazione della disposizione di legge in esame si è mossa verso la individuazione dei contenuti del giudizio prognostico, posto che in taluni arresti - ormai superati - si è effettivamente individuata la necessità di valorizzare non solo la concreta capacità di riproduzione della condotta illecita in capo al soggetto, ma anche l'esistenza di «occasioni prossime» idonee a facilitare la riproduzione del comportamento che si vuole inibire (v. Sez. III n. 11372 del 10.11.2015, rv 266481; il tema è ripreso da Sez. VI n. 24477 del 4.5.2016, rv 267091) . Ciò rende necessarie alcune precisazioni. 4.3 Il giudizio prognostico su condotte future di un soggetto, espresso in termini di pericolosità, si fonda - in ogni ambito giuridico - sul medesimo schema logico (v. art. 203 cod.pen.) rappresentato dalla valorizzazione della sua componente 'storica' (la ricostruzione della o delle condotte poste in essere dal soggetto attenzionato e delle loro modalità concrete di realizzazione) che influisce in modo decisivo sulla formulazione della prognosi, rappresentandone il fondamento e condizionandone razionalmente gli esiti. La prognosi (apprezzamento della ricorrenza del pericolo) è per sua natura un giudizio rivolto al futuro, il che esclude una sua possibile declinazione in termini di certezza (attributo con cui si possono, convenzionalmente e processualmente, qualificarsi solo condotte passate). In ogni giudizio prognostico vi è pertanto un margine ineliminabile di fallibilità, tanto più doverosamente evitabile quanto più si rafforza il presupposto cognitivo, ossia l'analisi di tutto ciò che emerso sino al momento in cui la prognosi è richiesta (modalità del fatto già realizzato, antecedenti causali, condotta di vita antecedente, fattori che possono aver inciso sulla determinazione ad agire).La limitazione della libertà, in chiave inibitoria, è dunque per sua natura correlata ad un esame complessivo di tali indicatori ma non può negarsi - dato l'oggetto del particolare giudizio, che il pericolo, anche per la costruzione legislativa delle sue caratteristiche, sia legato alla potenzialità riproduttiva della condotta espressa dai comportamenti pregressi del soggetto, non dai particolari stimoli che il contesto di vita verrà a proporgli. In tal senso, la necessaria identificazione di «occasioni prossime» tese a rendere ancor più probabile la riproduzione della condotta temuta, è opzione interpretativa che finisce con l'introdurre un presupposto non espressamente previsto dalla legge, spostando l'attenzione su fattori per lo più imprevedibili e dunque - in realtà - soggettivistici, in quanto estranei alla rigorosa valutazione dei fattori di produzione di quanto è già avvenuto (unico reale ancoraggio della prognosi oggettiva). In altri termini, affermare che un pericolo è concreto ed attuale significa trarre dalla parte storica del giudizio - così come è avvenuto in sede di merito - gli indicatori idonei a sostenere una ragionevole probabilità di realizzazione di ulteriori condotte di particolare gravità o comunque analoghe a quelle già poste in essere. Sono le caratteristiche e le modalità del fatto commesso (rectius del fatto in corso di accertamento, ma presidiato dalla compiuta valutazione di gravità indiziaria) a dover testimoniare - in una con la verifica globale prima richiamata - l'esistenza o meno del pericolo, non gli eventuali stimoli esterni, che possono porsi solo come accentuativi di una condizione di pericolosità già delibata. Con ciò si intende dare continuità a quelle opzioni interpretative che hanno ribadito come i caratteri del giudizio prognostico - in sede cautelare personale - siano improntati alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e non alla individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (in tal senso v. Sez. IV n. 27420 del 3.5.2018, rv 273084; Sez. V n. 49038 del 14.6.2017, rv 271522; Sez. V n. 33004 del 3.5.2017, rv 271216; Sez. V n. 31676 del 4.4.2017, rv 270634; Sez. V n. 12618 del 18.1,2017, rv 269533; Sez. II n. 11511 del 14.12.2016, rv 269684). 4.4 La decisione impugnata, per quanto sinora detto, va pertanto annullata senza rinvio in riferimento alla sola esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lettera a), con affermazione della inammissibilità nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alle esig
Sentenza Cassazione n. 15599/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris