CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26963/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 maggio 2021 il Tribunale di Catanzaro, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della ditta individuale Sherwood e indagato per il reato di cui agli artt. 81 capoverso, 512-bis e 416-bis.1 cod. pen., nei confronti dell'ordinanza del 24 febbraio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in forza della quale era stata disattesa la richiesta di dissequestro del complessivo patrimonio della predetta ditta individuale. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre complessi motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente, allegando violazione di legge ed omessa motivazione, ha osservato che a fronte di un'unica ipotesi di reato era stato sottoposto a vincolo l'intero compendio aziendale, anche in relazione a beni acquistati decenni prima dei fatti, e ciò in contrasto col principio della ragionevolezza temporale. Al riguardo, il Tribunale aveva omesso qualsivoglia motivazione e la stessa confisca appariva di difficile comprensione, non essendovi alcuna correlazione tra l'acquisto dell'immobile e la condotta contestata al ricorrente. 2.2. Col secondo motivo vi era apparenza di motivazione, atteso che andava evidenziato che la polizia giudiziaria, al fine di accertare la sproporzione rilevante ai fini dell'applicabilità della norma penale di cui all'art. 240-bis cod. pen., aveva fatto riferimento ad un dato, ossia l'indice ISTAT sulla povertà, che rappresentava un indice statistico non riferibile soggettivamente al destinatario della confisca. In proposito, il ricorso al dato Istat per la determinazione della sperequazione di cui all'art. 240-bis cod. pen. doveva ritenersi operazione illegittima, lesiva dei principi fondamentali in materia di responsabilità personale. 2.3. Col terzo motivo doveva altresì ritenersi l'omessa valutazione delle allegazioni difensive, attesa la mancata considerazione di numerose voci reddituali e in ragione dell'errore di metodo nello sviluppo patrimoniale, laddove il saldo annuale positivo andava riportato negli anni successivi a finanziare eventuali squilibri, laddove il saldo negativo esauriva la misura ablatoria nell'anno di riferimento. In ogni caso il Tribunale aveva omesso di considerare, a norma altresì dell'art. 416-bis, comma 7, cod. pen., l'esistenza di relazione tra oggetto del sequestro e realizzazione del progetto criminale. Nell'ipotesi in cui invece non ci si fosse trovati alle prese con un'impresa cd. mafiosa, ossia utilizzata per la consumazione di condotte delittuose, si imponeva una motivazione rigorosa circa il quantum da sottoporre ad ablazione, tenuto conto dell'estraneità del ricorrente alla cosca mafiosa. Inoltre doveva accertarsi il rapporto di congruità tra i beni e il loro momento di acquisizione. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. E' stata depositata memoria conclusiva difensiva.[OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 5.1. In relazione al primo motivo di censura, osserva preliminarmente la Corte che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli errores in iudicando o in procedendo, al pari dei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (ex plurimis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; v. anche Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 5.1.1. Ciò posto, non può che concordarsi in proposito col Procuratore generale, per il quale "il ricorrente, con il ricorso al Tribunale del riesame, in relazione evidentemente ai beni sequestrati ex art. 240-bis c.p., ha dedotto che il reato presupposto della confisca risale al 2016[...]; il vincolo cautelare, invece, ha riguardato beni acquistati molti anni prima. Per tale ragione, ha ritenuto insussistente un ambito di ragionevolezza temporale tra il reato presupposto e l'acquisto del bene. Su questo profilo, il provvedimento del tribunale del riesame non presenta alcuna motivazione, potendo configurarsi il vizio di legittimità dedotto" (in tal senso, cfr. altresì Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Grillo, Rv. 274468; Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988). Al riguardo, vero è che la questione risulta essere stata posta al Giudice del riesame, ma in proposito l'ordinanza impugnata non si è confrontata con i rilievi colà svolti e in definitiva non ha somministrato motivazione alcuna. Tutto ciò, tra l'altro, a differenza delle ulteriori osservazioni che l'ordinanza impugnata ha formulato circa i limiti dell'intervento del Tribunale della libertà (limiti che il ricorrente sostanzialmente non considera), secondo cui appunto in sede di riesame, avverso il decreto di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, e fatti salvi i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni oggetto del provvedimento ablatorio ed il quantum del profitto del reato indicato nella richiesta al Giudice per le indagini preliminari della pubblica accusa, il tribunale non ha il potere di compiere accertamenti diretti a verificare il rispetto del principio di proporzionalità, essendo tenuto tuttavia a valutare il contenuto dell'eventuale consulenza tecnica presentata dalla parte ricorrente (cfr. Sez. 3, n. 29431 del 10/05/2019, Fraone, Rv. 276272; cfr. invece Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep. 2022, Arcuri, Rv. 282407, quanto ai diversi poteri e alle analitiche valutazioni del Giudice del merito).5.2. Alla stregua di quanto osservato, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., in relazione all'evidenziato necessario confronto e alle eventuali successive determinazioni. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art