CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024
Cassazione n. 01482/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05EGWVC) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdatoayltise—dIT-e—P- rti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] é inammiss bile perché proposto tardivamente; rilevato infatti, dagli atti risulta che la sentenza fu redatta con motivazione contestuale il 6 luglio 2023 e notificata in pari data; che il termine per impugnare scadeva il 21 luglio 2022, mentre il ricorso risulta proposto il 13 ottobre 2023 e, pertanto, oltre il termine c i cui all'ari. 585 comma 1, lett. a) c.p.p.; ritenuto che va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza forma ità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del r corrente zii pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consiglier -estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente