CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 34019/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11251/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Aureliana n. 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - controricorrente - avverso la sentenza n. 262/25/13, depositata il 21 ottobre 2013, della Commissione tributaria regionale della Sicilia; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - con sentenza n. 262/25/13, depositata il 21 ottobre 2013, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha. accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva diversamente accolto l'impugnazione di un avviso di accertamento recante tassazione della plusvalenza realizzata dalla contribuente nel periodo di imposta 2004; 1.1 - a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - con contratto del 9 giugno 2004 la contribuente aveva venduto, al convenuto prezzo di C 213.000,00, un terreno che, - oggetto di previo frazionamento, - era stato acquistato, quale pertinenza di un fabbricato, con contratto del 17 settembre 1981; - detto contratto di acquisto aveva avuto ad oggetto un fabbricato, - «composto da tre elevazioni fuori terra e specificamente da cinque vani terrani e da quattro appartamenti composti ciascuno da cinque vani ed accessori alla seconda e terza elevazione», - col relativo terreno di pertinenza (dell'estensione di mq. 5.170), nonchè due ulteriori appezzamenti di terreno; - non poteva convenirsi col rilievo svolto dal primo giudice in ordine al difetto di contestazione, da parte dell'Agenzia, delle modalità di computo del corrispettivo pattuito per detto acquisto, e quanto, dunque, al rilievo che il corrispettivo risultasse riferibile «in buona parte al terreno oggetto della compravendita, piuttosto che al fabbricato»; - difatti, il contratto di acquisto non conteneva «la specifica indicazione del prezzo di vendita del fabbricato e del terreno disgiuntamente considerati, ricavandosi dalla postilla n. 4, richiamata alla pag. 3 dell'atto di compravendita del 17-9-1981 e apposta in calce al predetto contratto, che viene indicato in lire 109.000.000 il prezzo di vendita del fabbricato (quindi con il terreno di pertinenza) ed in sole lire cinquemilioni quello dei due terreni acquistati contestualmente.»; - per di più la consistenza del fabbricato escludeva la fondatezza della tesi svolta dalla contribuente, e condivisa dal primo giudice, quanto al «preponderante valore del terreno rispetto all'edificio, con conseguente riferibilità della più rilevante quota del prezzo pattuito al terreno piuttosto che al fabbricato, pur se mancante di alcune finiture interne»; - non poteva, poi, tenersi conto della documentazione, - pur valorizzata dal giudice di prime cure, - che offriva riscontro alle spese incrementative sostenute dalla contribuente in relazione al terreno oggetto di cessione in quanto detta documentazione risultava tardivamente prodotta (con le memorie illustrative depositate nel corso del giudizio di primo grado) nonostante la specifica richiesta che l'Agenzia aveva ricolto alla contribuente, nella fase procedimentale dell'accertamento (d.p.r. n. 600 del 1973, art. 32); né, del resto, detta preclusione avrebbe potuto superarsi sulla base del «generico riferimento fatto dall'Avarello alla difficoltà di reperire la necessaria documentazione delle spese sostenute stante il tempo trascorso»; 2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Considerato che: 1. - col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione del d.p.r. n. 917 del 1986, artt. 67 e 68, deducendo, in sintesi, che la determinazione della plusvalenza, - nella fattispecie operata avendo riguardo alla rendita dominicale rivalutata, e nonostante che nel primo grado del giudizio la stessa Agenzia avesse riconosciuto un siffatto errore, - era stata illegittimamente correlata a detta rendita piuttosto che al prezzo di acquisto del terreno oggetto di vendita, laddove le disposizioni di cui JGUti:\t"- all'art. 68, cit., hanno riguardo al valore del bene (solo) in tassative ipotesi; - il secondo motivo, anch'esso formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione del d.p.r. n. 917 del 1986, artt. 67 e 68, in relazione all'art. 111 Cost., ed al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 23, assumendo la ricorrente che la gravata sentenza non aveva tenuto conto del comportamento processuale, rilevante ai fini del principio di non contestazione, tenuto dall'Agenzia che non solo non aveva contestato l'eccezione svolta da essa esponente, - quanto alla necessità di tener conto, nella determinazione della plusvalenza, del prezzo di acquisto del terreno, piuttosto che della sua rendita catastale, - ma che, per di più, aveva espressamente riconosciuto l'errore commesso sul punto, riservandosi di provvedere in autotutela; - col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 32, c. 4, deducendo che illegittimamente il giudice del gravame non aveva dato accesso alla valutazione della documentazione di spesa prodotta in giudizio, trattandosi di fatture che, in possesso di terzi, essa esponente non aveva potuto produrre, in sede di accertamento, per causa non imputabile, - siccome le fatture smarrite «per il notevole lasso di tempo trascorso», - per quanto nel ricorso introduttivo esposti i dati relativi a «spese, sostenute, ... importo ... data della prestazione e ... ditta che ha effettuato la prestazione»; 2. - il primo motivo, - che pur prospetta profili di inammissibilità, - è destituito di fondamento; 2.1 - la ricorrente, difatti, nel denunciare una violazione di legge non censura lo specifico accertamento in fatto svolto dal giudice del gravame il quale, - dopo aver premesso che il terreno, la cui cessione era stata ripresa a tassazione per la plusvalenza realizzata, non aveva avuto un'autonoma considerazione nel contratto di acquisto, ai fini della determinazione del relativo prezzo, in quanto costituiva UzAr pertinenza di un fabbricato e che, pertanto, la plusvalenza conseguiva, nella fattispecie, dalla (ulteriore) attività della contribuente che aveva proceduto al frazionamento del terreno, ed alla successiva rivendita (quale terreno edificabile), - ha, per l'appunto, rilevato che il prezzo di acquisto, da contratto, doveva ritenersi correlato al fabbricato piuttosto che al terreno pertinenziale; - e deve rimarcarsi che, - nel riferimento operato dal giudice del gravame alla clausola contrattuale relativa alla determinazione del prezzo, clausola che aveva riguardo al solo fabbricato, - risulta presupposta un'interpretazione del contratto alla cui stregua le parti hanno preso in considerazione la pertinenza in questione secondo il suo giusto prezzo (art. 1474, c. 3, cod. civ.), rinviando, con ciò, al prezzo di mercato corrispondente al valore normale del terreno (che le disposizioni di cui all'art. 68, c. 2, cit., prendono in considerazione con specifico riferimento agli acquisti gratuiti ovvero per successione o donazione); 3. - nemmeno il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento; 3.1 - il motivo si risolve, innanzitutto, in una riproposizione di tesi difensive già disattese dal giudice del gravame il cui accertamento, - in ordine, dunque, all'insussistenza di un difetto di contestazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, quanto alle modalità di computo del corrispettivo pattuito per l'acquisto, - non forma oggetto (anche qui) di specifica censura; - per di più la ricorrente ripropone il denunciato difetto di contestazione isolando una specifica argomentazione nel più complessivo contesto delle deduzioni, e delle argomentazioni, svolte dall'Agenzia che, come detto, hanno formato oggetto di esame in appello (v. Cass., 10 dicembre 2019, n. 32192; Cass., 10 agosto 2017, n. 19985; Cass., 9 agosto 2016, n. 16655);- la Corte, peraltro, ha rimarcato che il principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., comma 1, si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l'indisponibilità dei diritti controversi, esso riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza (Cass., 18 maggio 2018, n. 12287; Cass., 6 febbraio 2015, n. 2196; v., altresì, Cass., 30 giugno 2016, n. 13483; Cass., 18 giugno 2014, n. 13834); 4. - il terzo motivo di ricorso è, per converso, fondato, e va accolto per quanto di ragione; 4.1 - la Corte ha, difatti, statuito che, ai sensi dell'art. 32, c. 5, cit., il contribuente può superare la previsione di inutilizzabilità col deposito successivo dei documenti, e con la (contestuale) dichiarazione, sottoposta al vaglio del giudice del merito, «di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa ... non imputabile» (v. Cass., 10 marzo 2021, n. 6617; Cass., 31 gennaio 2019, n. 2850; Cass., 6 giugno 2018, n. 14605; Cass., 23 marzo 2016, n. 5734); - la dichiarazione di inimputabilità del ritardo andava, poi, correlata, nella fattispecie, alla datazione delle opere eseguite, - risalenti a periodi di gran lunga antecedenti la cessione oggetto di tassazione, - al rilievo che la documentazione, per tale ragione, andava acquisita presso terzi ed alla specifica deduzione, in ricorso, dei relativi referenti fattuali (in ordine alla tipologia ed ai costi dei lavori, alla loro datazione ed alla società esecutrice degli stessi); - elementi tutti, questi, che pertanto andavano specificamente considerati ai fini della dedotta inimputabilità nel ritardo della produzione documentale; 5. - l'impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attendendosi all'ordine degli accertamenti sopra esposti. P.Q.M. La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta i residui motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di sec