CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23898/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, Comune DiVilla [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimati-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di [OSCURATO:PERSONA] n.1350/2022 depositata il 26/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Calabria accoglieval’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:SOCIETA]) avverso la sentenza diprimo grado che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] avverso l’avvisodi accertamento TARSU per l’annualità, affermando che siffatto avviso nonfosse mai stato regolarmente notificato.2. In particolare, la CTR, nell’accogliere l’appello, dichiarava laregolarità della notificazione e, nel merito, affermava, nella parteNumero registro generale 27788/2022Numero sezionale 5559/2026Numero di raccolta generale 23898/2026Data pubblicazione 22/07/2026dispositiva, la legittimità dell’avviso di accertamento impugnatoosservando, in motivazione, che “spetta al contribuente l'onere di fornireall'Amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alladelimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali nonassimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusidal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono allaquantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62,comma 3, del d. lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nellamateria in esame il principio secondo il quale spetta all'Amministrazioneprovare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria, perquanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato, oltreall'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993, unonere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopradescritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione comeeccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sonoastrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nelterritorio comunale (Cass. Sez. 5, n. 21250/2017).”.3. Avverso siffatta pronuncia propone ricorso in cassazione la SILPAC,affidandosi ad un unico motivo di censura.4. La [OSCURATO:SOCIETA] e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non hanno depositatodifese, restando intimati.5. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo proposto, la ricorrente si duole della violazionedegli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992 - nullità della sentenza inrelazione all’art. 360, comma 1), n. 4), c.p.c. per motivazione meramenteapparente, non avendo la CTR esplicitato la ratio sottesa al decisum, inrelazione al merito della causa.1.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 27788/2022Numero sezionale 5559/2026Numero di raccolta generale 23898/2026Data pubblicazione 22/07/20261.2. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, dalle norme dicui agli artt. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att.stesso codice, è desumibile il principio secondo il quale la mancataesposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa,ovvero la mancanza o l'estrema concisione della motivazione in diritto,determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibilel'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamentodel dispositivo (Cass. 03/01/2022, n. 6758). Questo principio, in forza delgenerale rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili(comprese le sue disposizioni di attuazione) contenuto nell'art. 1, commasecondo, del D.Lgs. 546/1992, è applicabile anche al rito tributario (Cass.n. 13990 del 2003; Cass. n. 9745 del 2017). Va osservato, inoltre, che aseguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dispostadall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del2012, non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscrittoalla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiestodall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che siconvertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogoa nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisitoessenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente",di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessaod incomprensibile", purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un. 8053 del 2014), aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente,anche Cass. n. 7090 del 2022)1.3. La sentenza in esame, non solo presenta le indicazioni richieste,contenendo lo svolgimento del processo e i fatti essenziali di causa, ma hacomunque una ratio decidendi chiaramente intellegibile, sicché la suaNumero registro generale 27788/2022Numero sezionale 5559/2026Numero di raccolta generale 23898/2026Data pubblicazione 22/07/2026motivazione si colloca al di sopra la soglia del minimo costituzionale exart. 111 cost. comma 6.1.4. Invero, l'assunto secondo cui la sentenza è fondata su motivazioneapparente in riferimento al merito della causa è smentito dal passaggiomotivazionale riportato nella parte in fatto della presente ordinanza che,letto in correlazione all’espressa conferma della legittimità dell’avviso diaccertamento impugnato contenuto nel dispositivo, rende ben percepibilel’iter logico giuridico della decisione della CTR che ha ritenuto non assoltol’onere gravante sul contribuente di fornire all'Amministrazione comunale idati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree in cui vengonoprodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltitidirettamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), chepertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, inapplicazione dell'art. 62, comma 3, del d. lgs. n. 507 del 1993.1.5. Il che del resto è pienamente conforme all’insegnamento di questaCorte (vedi Cass. n.18751/2024) secondo cui il contribuente ha l'onere diprovare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzionipreviste dall'art. 62, commi 2 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507,per le superfici occupate o detenute aventi specifiche caratteristichestrutturali e di destinazione. Tale onere include la dimostrazione che lesuperfici in questione siano inidonee alla produzione di rifiuti o che vi siformino esclusivamente rifiuti speciali, il cui smaltimento è effettuato aproprie spese. La prova contraria costituisce, quindi, un'eccezione allaregola generale di pagamento del tributo per l'occupazione o la detenzionedi superfici nel territorio comunale.2. In definitiva il ricorso va rigettato.3. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità, consideratoche la [OSCURATO:SOCIETA] e il Comune sono rimasti intimati.4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, aNumero registro generale 27788/2022Numero sezionale 5559/2026Numero di raccolta generale 23898/2026Data pubblicazione 22/07/2026carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis delcitato art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Visto l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a caricodella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 10/7/2026.[OSCURATO:PERSONA]