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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 29564/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

6 dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] VetereUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]OSSERVA1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazionedella pena di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 16.000 di multaper il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.Con un unico motivo deduce la carenza di motivazione sulla qualificazionegiuridica dei fatti e sulla insussistenza di cause di proscioglimento.2.

Il ricorso può essere trattato  «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve esseredichiarata inammissibile  in quanto: a) con riferimento alla qualificazione giuridicadei fatti, la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza dipatteggiamento è limitata ai soli casi di errore manifesto, non sussistente nel casodi specie, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussaimmediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto alcontenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che,come nel caso in esame, denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, unaviolazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi diimputazione e dalla motivazione della sentenza (così, da ultimo, Sez. 4, n. 13749del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); b) quanto alla carenza di motivazione sullasussistenza di causa di proscioglimento, trattasi di vizio non deducibile ai sensidell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020,Messnaoui, Rv. 279761).3.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila   in favore dellaCassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto ilricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost., n. 186 del 2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso l’8 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDebora [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] VetereUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]OSSERVA1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazionedella pena di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 16.000 di multaper il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.Con un unico motivo deduce la carenza di motivazione sulla qualificazionegiuridica dei fatti e sulla insussistenza di cause di proscioglimento.2. Il ricorso può essere trattato  «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve esseredichiarata inammissibile  in quanto: a) con riferimento alla qualificazione giuridicadei fatti, la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza dipatteggiamento è limitata ai soli casi di errore manifesto, non sussistente nel casodi specie, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussaimmediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto alcontenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che,come nel caso in esame, denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, unaviolazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi diimputazione e dalla motivazione della sentenza (così, da ultimo, Sez. 4, n. 13749del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); b) quanto alla carenza di motivazione sullasussistenza di causa di proscioglimento, trattasi di vizio non deducibile ai sensidell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020,Messnaoui, Rv. 279761).3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila   in favore dellaCassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto ilricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost., n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso l’8 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDebora [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29564/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris