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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 18789/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Torino indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua condanna alla pena di otto mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa per la detenzione a fine di spaccio di 100 grammi di hashish, qualificata ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90, mediante il quale sono state censurate l'affermazione di responsabilità e il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile, essendo volto, in modo generico e riproducendo i corrispondenti motivi d'appello, a censurare sul piano del merito l'apprezzamento delle prove e il giudizio di non particolare tenuità del fatto, che sono stati adeguatamente giustificati dalla Corte d'appello.

La Corte territoriale ha, infatti, ribadito la destinazione allo spaccio del non modesto quantitativo di hashish detenuto dal ricorrente con l'univocità del dato ponderale, tenendo anche conto delle condizioni economiche del ricorrente, che non gli consentivano di investire le proprie disponibilità al fine della costituzione di una così ingente scorta di droga.

L'esclusione della applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto è stata giustificata, anch'essa adeguatamente, con la gravità del fatto, desunta dal quantitativo di stupefacente detenuto dal ricorrente, ritenuto indicativo del suo inserimento nel traffico illecito degli stupefacenti, oltre che con un precedente di polizia (valutabile ai fini del giudizio di non occasionalità della condotta).

Si tratta, per entrambi gli aspetti, di considerazioni idonee e non manifestamente illogiche, che il ricorrente ha censurato esclusivamente sul piano valutativo, degli elementi di prova e della condotta, dunque in modo non consentito in questa sede di legittimità, con la conseguente inammissibilità del ricorso.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Torino indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua condanna alla pena di otto mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa per la detenzione a fine di spaccio di 100 grammi di hashish, qualificata ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90, mediante il quale sono state censurate l'affermazione di responsabilità e il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile, essendo volto, in modo generico e riproducendo i corrispondenti motivi d'appello, a censurare sul piano del merito l'apprezzamento delle prove e il giudizio di non particolare tenuità del fatto, che sono stati adeguatamente giustificati dalla Corte d'appello. La Corte territoriale ha, infatti, ribadito la destinazione allo spaccio del non modesto quantitativo di hashish detenuto dal ricorrente con l'univocità del dato ponderale, tenendo anche conto delle condizioni economiche del ricorrente, che non gli consentivano di investire le proprie disponibilità al fine della costituzione di una così ingente scorta di droga. L'esclusione della applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto è stata giustificata, anch'essa adeguatamente, con la gravità del fatto, desunta dal quantitativo di stupefacente detenuto dal ricorrente, ritenuto indicativo del suo inserimento nel traffico illecito degli stupefacenti, oltre che con un precedente di polizia (valutabile ai fini del giudizio di non occasionalità della condotta). Si tratta, per entrambi gli aspetti, di considerazioni idonee e non manifestamente illogiche, che il ricorrente ha censurato esclusivamente sul piano valutativo, degli elementi di prova e della condotta, dunque in modo non consentito in questa sede di legittimità, con la conseguente inammissibilità del ricorso. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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