CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 23373/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti ; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per i reati di cui agli artt. 337, 56-624-625 cod. pen., 4 I.n. 110 del 1975 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei presupposti per applicazione dell'art. 131 bis cod. e la corretta determinazione della pena inflitta. In riferimento all'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, vengono indicati i numerosi precedenti penali, per fatti specifici (quattro condanne per furto e rapina). La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. risulta manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale precisato che l'imputato "nonostante la giovanissima età, dal 2020 al 2023, ha cumulato quattro condanne per furto e rapina, e altre per violazione dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990". Anche la motivazione relativa alla determinazione della pena appare congrua, atteso che la pena base si è attestata sul minimo edittale e che gli aumenti per la continuazione sono stati stabiliti in misura ridotta, avendo peraltro la Corte di appello operato la riduzione di quattro mesi di reclusione rispetto alla condanna riportata di primo grado; Considerato che all'inammissibilità dell'impu gnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il nsigliere relato DeposITATN