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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 36576/2022

Testo disponibile della fonte

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/2022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG 4014/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentato e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 2154/2015 del la Corte di appello di Vene zia depositatail giorno 11 settembre 2015 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 ottobre 2022 dal Consigliere Relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

I –RG4014/2016 camera di consiglio20.10.2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. — Il F allimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conven ne in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. domandando che fosse dichiarato inefficace ex art. 67, comma 2, l. fall. il pagamento della somma di euro 5.000,00 posto in essere in favore della convenuta dalla società in bonis nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento.

Nel costituirsi in giudizio [OSCURATO:SOCIETA] eccepì che il pagamento era stato in realtàeseguito da un soggetto terzo, e cioè da D amiano Gugole, liquidatore e legale rapp.te della debitrice, con mezzi propri. [OSCURATO:PERSONA] accol se la domanda attrice.

2. ― Il gravame proposto da lla soccombente contro la decisione è stato respinto dalla Corte di appello di Venezia,con sentenza dell’11 settembre 2015.

3. —[OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza , con due motiviillustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Il primo mezzo oppone la violazione o falsa applicazione dell’art. 67, comma 2, l. fall.e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c..

La ricorrente deduce che il pagamento era stato eseguito da [OSCURATO:PERSONA] con propria valuta, con la conseguenza che non poteva essere ravvisata alcuna lesione della tutela paritaria del ceto creditorio.

Afferma di aver fornito prova documentale delproprio assunto (la mail inviatale da Gugole , con la quale qu esti , a fronte dell’istanza di fallimento da essa avanzata contro la s.r.l. e dando seguito alla proposta transattiva già formulata, si impegnava a consegnare all’avvocato, entro il giorno successivo, un assegno circolare dell’importo di 5000 euro; la fotocopia dell’assegno mediante il quale la somma le era stata effettivamente corrisposta)e deduce che non v’era a lcun riscontro del fatto che l’assegno fosse stato emesso attingendo al patrimonio della società; fatto, a suo dire,certamente non Sez.

I –RG4014/2016 camera di consiglio20.10.2022 desumibile dagli elementi valorizzati dalla corte del merito , privi di valore probatorio persino presuntivo. -Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di fatti decisiv i, oggetto di discussione tra le parti.

La ricorrente lamenta che il giudice d’appello abbia ignorato le plurime circostanze che dimostravano che il pagamento non poteva provenire dalle casse di [OSCURATO:PERSONA], e, in particolare, non a bbia tenuto conto che: i) la [OSCURATO:PERSONA] di Verona e Novara aveva reso dichiarazione negativa circa la presenza di conti correnti della fallita recanti un saldo attivo; ii) i pignorament i mobiliari eseguiti presso la sede legale e la sede operativa di [OSCURATO:PERSONA] si erano rivelati infruttuosi; iii) la proposta del pagamento «a saldo e stralcio» della sommadi euro 5.000,00 era stata formulata da [OSCURATO:PERSONA] un account personale; iv) la socie tà fallita si era trasferita da V erona a C agliari, mentre l’assegno circolare risultava essere stato emesso da lla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;v) la curatela fallimentare si era opposta all’ordine di esibizione da essa richiesto, avente ad oggetto la copia del l’ es tratto di conto corrente acceso presso il detto istituto di credito.

2. ― I due motivi sono inammissibili.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte,il creditore convenuto in revocatoria è onerato della prova della provenienza del pagamento dal terzo, configurandosi la relativa allegazione come un'eccezione in senso proprio, mentre invece incombe sul curatore, una volta accertata l'avvenuta effettuazione di detto pagamento, la dimostrazione, anche mediante presunzioni semplici, che la corrispondente somma sia stata fornita dal fallito(Cass. 9 ottobre 2017, n. 23597; Cass. 23 luglio 2014, n. 16740, Cass. 7 dicembre 2012, n. 22247).

Nel caso di specie la corte d’appelloha escluso, in punto di fatto, che il pagamento oggetto di revocatoria fosse riferibile al terzo [OSCURATO:PERSONA] e che dunque, [OSCURATO:SOCIETA] , avesse assolto al proprio onere probatorio.

Lo ha fatto muovendo , anzitutto, dal tenore de lla missiva Sez.

I –RG4014/2016 camera di consiglio20.10.2022 che preannunciava, «a seguito della proposta di chiusura a stralcio della posizione sulla richiesta di fallimento della Tobalidini» la consegna dell’assegno circolare e ha osservato , in proposito, che constava «sottoscrizione della lettera a nome di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.»; ha poi osservato che l’operazione prevedeva il ricorso al difensore dellasocietà eche Gugole ─ il quale aveva informato il curatore del pagamento della società ─ era liquidatore e legale rappresentante della fallita.

Ha aggiuntoche la modalità di pagamento prescelta era coerente con la disponibilità, in capo al liquidatore, di solo contante ( poi impiegato quale provvista per l’assegno circolare) giacch é la so cietà all’epoca aveva già subitopignoramenti, onde non si era voluto far transitare il denarosul conto corrente, ove sarebbe stato rinvenuto dai creditori esecutanti.

Le censure svolte dalla ricorrente tendono a una revisione di tale accertamento, non sindacabile nella presente sede di legittimità.

Il primo motivo, infatti, non prospetta alcuna violazione o falsa applicazione di legge, ma solo un'erronea ricognizione della fattispecie concreta mediante le risultanze di causa: profilo, questo, cheinerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass.5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155).

Il secondo si fonda su circostanze indiziarie che, oltread essere statededotte senza nemmeno chiarire il «come» e il «quando» siano state oggetto di discussione processuale tra le parti (cfr. Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054), restavano soggette all’apprezzamento discreziona le del detto giudice, che ha reputato invece assorbenti altre circostanze.

Va ribadito, qui, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez.

U. 27 dicembre 2019, n. 34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987).

Sez.

I –RG4014/2016 camera di consiglio20.10.2022

3. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.100,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG 4014/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentato e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 2154/2015 del la Corte di appello di Vene zia depositatail giorno 11 settembre 2015 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 ottobre 2022 dal Consigliere Relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I –RG4014/2016 camera di consiglio20.10.2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il F allimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conven ne in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. domandando che fosse dichiarato inefficace ex art. 67, comma 2, l. fall. il pagamento della somma di euro 5.000,00 posto in essere in favore della convenuta dalla società in bonis nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento. Nel costituirsi in giudizio [OSCURATO:SOCIETA] eccepì che il pagamento era stato in realtàeseguito da un soggetto terzo, e cioè da D amiano Gugole, liquidatore e legale rapp.te della debitrice, con mezzi propri. [OSCURATO:PERSONA] accol se la domanda attrice. 2. ― Il gravame proposto da lla soccombente contro la decisione è stato respinto dalla Corte di appello di Venezia,con sentenza dell’11 settembre 2015. 3. —[OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza , con due motiviillustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il primo mezzo oppone la violazione o falsa applicazione dell’art. 67, comma 2, l. fall.e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.. La ricorrente deduce che il pagamento era stato eseguito da [OSCURATO:PERSONA] con propria valuta, con la conseguenza che non poteva essere ravvisata alcuna lesione della tutela paritaria del ceto creditorio. Afferma di aver fornito prova documentale delproprio assunto (la mail inviatale da Gugole , con la quale qu esti , a fronte dell’istanza di fallimento da essa avanzata contro la s.r.l. e dando seguito alla proposta transattiva già formulata, si impegnava a consegnare all’avvocato, entro il giorno successivo, un assegno circolare dell’importo di 5000 euro; la fotocopia dell’assegno mediante il quale la somma le era stata effettivamente corrisposta)e deduce che non v’era a lcun riscontro del fatto che l’assegno fosse stato emesso attingendo al patrimonio della società; fatto, a suo dire,certamente non Sez. I –RG4014/2016 camera di consiglio20.10.2022 desumibile dagli elementi valorizzati dalla corte del merito , privi di valore probatorio persino presuntivo. -Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di fatti decisiv i, oggetto di discussione tra le parti. La ricorrente lamenta che il giudice d’appello abbia ignorato le plurime circostanze che dimostravano che il pagamento non poteva provenire dalle casse di [OSCURATO:PERSONA], e, in particolare, non a bbia tenuto conto che: i) la [OSCURATO:PERSONA] di Verona e Novara aveva reso dichiarazione negativa circa la presenza di conti correnti della fallita recanti un saldo attivo; ii) i pignorament i mobiliari eseguiti presso la sede legale e la sede operativa di [OSCURATO:PERSONA] si erano rivelati infruttuosi; iii) la proposta del pagamento «a saldo e stralcio» della sommadi euro 5.000,00 era stata formulata da [OSCURATO:PERSONA] un account personale; iv) la socie tà fallita si era trasferita da V erona a C agliari, mentre l’assegno circolare risultava essere stato emesso da lla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;v) la curatela fallimentare si era opposta all’ordine di esibizione da essa richiesto, avente ad oggetto la copia del l’ es tratto di conto corrente acceso presso il detto istituto di credito. 2. ― I due motivi sono inammissibili. Secondo la giurisprudenza di questa Corte,il creditore convenuto in revocatoria è onerato della prova della provenienza del pagamento dal terzo, configurandosi la relativa allegazione come un'eccezione in senso proprio, mentre invece incombe sul curatore, una volta accertata l'avvenuta effettuazione di detto pagamento, la dimostrazione, anche mediante presunzioni semplici, che la corrispondente somma sia stata fornita dal fallito(Cass. 9 ottobre 2017, n. 23597; Cass. 23 luglio 2014, n. 16740, Cass. 7 dicembre 2012, n. 22247). Nel caso di specie la corte d’appelloha escluso, in punto di fatto, che il pagamento oggetto di revocatoria fosse riferibile al terzo [OSCURATO:PERSONA] e che dunque, [OSCURATO:SOCIETA] , avesse assolto al proprio onere probatorio. Lo ha fatto muovendo , anzitutto, dal tenore de lla missiva Sez. I –RG4014/2016 camera di consiglio20.10.2022 che preannunciava, «a seguito della proposta di chiusura a stralcio della posizione sulla richiesta di fallimento della Tobalidini» la consegna dell’assegno circolare e ha osservato , in proposito, che constava «sottoscrizione della lettera a nome di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.»; ha poi osservato che l’operazione prevedeva il ricorso al difensore dellasocietà eche Gugole ─ il quale aveva informato il curatore del pagamento della società ─ era liquidatore e legale rappresentante della fallita. Ha aggiuntoche la modalità di pagamento prescelta era coerente con la disponibilità, in capo al liquidatore, di solo contante ( poi impiegato quale provvista per l’assegno circolare) giacch é la so cietà all’epoca aveva già subitopignoramenti, onde non si era voluto far transitare il denarosul conto corrente, ove sarebbe stato rinvenuto dai creditori esecutanti. Le censure svolte dalla ricorrente tendono a una revisione di tale accertamento, non sindacabile nella presente sede di legittimità. Il primo motivo, infatti, non prospetta alcuna violazione o falsa applicazione di legge, ma solo un'erronea ricognizione della fattispecie concreta mediante le risultanze di causa: profilo, questo, cheinerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass.5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155). Il secondo si fonda su circostanze indiziarie che, oltread essere statededotte senza nemmeno chiarire il «come» e il «quando» siano state oggetto di discussione processuale tra le parti (cfr. Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054), restavano soggette all’apprezzamento discreziona le del detto giudice, che ha reputato invece assorbenti altre circostanze. Va ribadito, qui, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987). Sez. I –RG4014/2016 camera di consiglio20.10.2022 3. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.100,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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