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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 49281/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Catania ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Procuratore generale presso la medesima sede giudiziaria aveva rigettato l'istanza di emissione di un nuovo provvedimento di cumulo che comprendesse, oltre alle pene inflittegli con le sentenze n. 1429/2019 e 1152/2018, anche quella oggetto della sentenza n. 8659/2012, in corso di esecuzione ma contenuta in altro ordine di esecuzione.

Osserva a ragione che nel caso sottoposto al suo esame non può trovare applicazione il principio dell'unità del rapporto esecutivo in quanto le pene, oggetto delle sentenze indicate nell'istanza, a seguito di rideterminazione a titolo di aumento per continuazione risultano interamente espiate in data anteriore alla commissione dei reati in relazione ai quali è stato emesso il nuovo e più recente ordine di esecuzione.

2. Ricorre per cassazione - a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] lana — Vespucci articolando un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dell'art. 78 cod. pen.

Lamenta che il giudice dell'esecuzione non abbia considerato le pene inflitte per i diversi reati con sentenze emesse in separati procedimenti come pena unica per ogni effetto giuridico.

In tal modo, non è stato evitato al condannato il possibile pregiudizio derivante dalla esecuzione autonoma e separata delle pene e non si è messo lo stesso nella condizione di conoscere con esattezza la propria situazione esecutiva, anche al fine di godere tempestivamente dei benefici penitenziari, una volta scontata la pena per i reati ostativi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perché, come correttamente rilevato dal Procuratore generale di questa Corte nelle conclusioni scritte, propone censure generiche che sollecitano, in termini astratti, l'applicazione di principi generali senza calarli nella situazione concreta e senza confrontarsi con l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato che, lungi dall'essere affetto dai denunziati vizi logici, segue un percorso argomentativo completo e coerente.

La Corte distrettuale ha correttamente escluso che l'ordine di esecuzione oggetto delle, contestazioni del condannato dovesse tenere conto della pena di mesi sei, rideterminata a titolo di continuazione dall'ultima sentenza in esecuzione, sul rilievo che essa era stata espiata dal ricorrente in data anteriore alla commissione dei reati che avevano reso necessario l'aggiornamento della posizione esecutiva.

Trattasi di osservazione giuridicamente ineccepibile.

E', infatti, pacifico che la pena da espiare conseguente a un nuovo titolo esecutivo deve essere cumulata con quella relativa al titolo esecutivo precedente ed eseguita dopo la commissione del nuovo reato.

Sul punto, è sufficente richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale: «La pena da espiare, derivante da nuovo titolo esecutivo, va cumulata con la parte di pena relativa al precedente titolo eseguita dopo la commissione del nuovo reato (ovvero che restava da espiare alla data di commissione del nuovo reato), dovendosi i presupposti del concorso di pene determinare con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre; ne consegue l'illegittimità dell'esclusione del cumulo di pene già espiate ma relative a reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione penale in corso, non potendo la posizione del condannato essere influenzata da eventi casuali, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nell'effettuazione del cumulo da parte del pubblico ministero» (cfr. Sez. 1, n. 47942 del 27/10/2016, Amante, Rv. 268474 - 01; Sez. 1, n. 4517 del 20/06/2000, Mauri, Rv. 217066; Sez. 1, n. 2932 del 20/05/1998, Carbone, Rv. 210774).

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende non ricorrendo ipotesi di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il giorno 11 ottobre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Catania ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Procuratore generale presso la medesima sede giudiziaria aveva rigettato l'istanza di emissione di un nuovo provvedimento di cumulo che comprendesse, oltre alle pene inflittegli con le sentenze n. 1429/2019 e 1152/2018, anche quella oggetto della sentenza n. 8659/2012, in corso di esecuzione ma contenuta in altro ordine di esecuzione. Osserva a ragione che nel caso sottoposto al suo esame non può trovare applicazione il principio dell'unità del rapporto esecutivo in quanto le pene, oggetto delle sentenze indicate nell'istanza, a seguito di rideterminazione a titolo di aumento per continuazione risultano interamente espiate in data anteriore alla commissione dei reati in relazione ai quali è stato emesso il nuovo e più recente ordine di esecuzione. 2. Ricorre per cassazione - a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] lana — Vespucci articolando un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dell'art. 78 cod. pen. Lamenta che il giudice dell'esecuzione non abbia considerato le pene inflitte per i diversi reati con sentenze emesse in separati procedimenti come pena unica per ogni effetto giuridico. In tal modo, non è stato evitato al condannato il possibile pregiudizio derivante dalla esecuzione autonoma e separata delle pene e non si è messo lo stesso nella condizione di conoscere con esattezza la propria situazione esecutiva, anche al fine di godere tempestivamente dei benefici penitenziari, una volta scontata la pena per i reati ostativi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perché, come correttamente rilevato dal Procuratore generale di questa Corte nelle conclusioni scritte, propone censure generiche che sollecitano, in termini astratti, l'applicazione di principi generali senza calarli nella situazione concreta e senza confrontarsi con l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato che, lungi dall'essere affetto dai denunziati vizi logici, segue un percorso argomentativo completo e coerente. La Corte distrettuale ha correttamente escluso che l'ordine di esecuzione oggetto delle, contestazioni del condannato dovesse tenere conto della pena di mesi sei, rideterminata a titolo di continuazione dall'ultima sentenza in esecuzione, sul rilievo che essa era stata espiata dal ricorrente in data anteriore alla commissione dei reati che avevano reso necessario l'aggiornamento della posizione esecutiva. Trattasi di osservazione giuridicamente ineccepibile. E', infatti, pacifico che la pena da espiare conseguente a un nuovo titolo esecutivo deve essere cumulata con quella relativa al titolo esecutivo precedente ed eseguita dopo la commissione del nuovo reato. Sul punto, è sufficente richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale: «La pena da espiare, derivante da nuovo titolo esecutivo, va cumulata con la parte di pena relativa al precedente titolo eseguita dopo la commissione del nuovo reato (ovvero che restava da espiare alla data di commissione del nuovo reato), dovendosi i presupposti del concorso di pene determinare con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre; ne consegue l'illegittimità dell'esclusione del cumulo di pene già espiate ma relative a reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione penale in corso, non potendo la posizione del condannato essere influenzata da eventi casuali, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nell'effettuazione del cumulo da parte del pubblico ministero» (cfr. Sez. 1, n. 47942 del 27/10/2016, Amante, Rv. 268474 - 01; Sez. 1, n. 4517 del 20/06/2000, Mauri, Rv. 217066; Sez. 1, n. 2932 del 20/05/1998, Carbone, Rv. 210774). 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende non ricorrendo ipotesi di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il giorno 11 ottobre 20
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