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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 18723/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 13128/20 proposto da: -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del consiglio pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso ope legis dall’Avvocatura delloStato; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 7 novembre 2019 n. 5361; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2008 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Napoli la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca, il Ministero dell’economia e l’Università di Napoli “Federico II”, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si era iscritta ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione (1980-1984) non aveva percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; Oggetto:medici specializzandi -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agliStati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.

Concluse pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Con sentenza 12.11.2012 n. 12226 il Tribunale accolse la domanda, e liquidò all’attrice a titolo di risarcimento “in via equitativa” la somma di euro 4.000, senza ulteriori precisazioni.

La sentenza fu appellata in via principale dalla Presidenza del Consiglio, ed in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA].

3. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 5361 la Corte d’appello di Napoli rigettò ambedue le impugnazioni.

La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Presidenza del consiglio, con ricorso fondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Il ricorso è stato fissato in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo la Presidenza del Consiglio sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile, perché nuova (in quanto formulata solo nella comparsa conclusionale d’appello), l’eccezione intesa a negare il diritto al risarcimento, in quanto l’iscrizione alla scuola di specializzazione avvenne prima del 1982.

Deduce che la data di iscrizione sarebbe “fatto costitutivo della pretesa” e, come tale, rilevabile d’ufficio anche in appello.

1.1. Il motivo è fondato: ma poiché il dispositivo della sentenza impugnata è conforme a diritto, esso impone a questa Corte soltanto di correggerne la motivazione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c.

Il motivo è fondato perché è la stessa Corte d’appello a dichiarare, in punto di fatto, essere stato accertato che [OSCURATO:PERSONA] si iscrisse alla scuola di specializzazione nel 1980.

Una volta accertato ciò in punto di fatto, non era inibito alla Presidenza del Consiglio trarne le dovute conseguenze in punto di diritto: e quindi prospettare la questione della spettanza del diritto al risarcimento anche nella comparsa conclusionale.

1.2. Tuttavia, come accennato, il suddetto errore non comporta la cassazione della sentenza impugnata, in quanto il suo dispositivo è conforme a diritto.

Infatti le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983.

In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola di specializzazione (rilievo, del resto, compiuto ad abundantiam anch e dalla Corte d’appello).

Ebbene, nel caso di specie la sentenza impugnata dà conto che il danno liquidato a [OSCURATO:PERSONA] “ricomprendeva il periodo cronologico a decorrere dal 1° gennaio 1983” (p. 2, terzultimo capoverso della sentenza impugnata).

Poiché dunque il risarcimento del danno spetta anche alle persone iscritte anteriormente al 1983, e nel caso di specie la liquidazione tenne conto solo del periodo di frequentazione della scuola di specializzazione successivo a tale data, l’esame dell’eccezione ritenuta tardivamente proposta non avrebbe potuto in nulla mutare la decisione d’appello.

2. Il secondo motivo, col quale è invocato il principio per cui nessun risarcimento sarebbe dovuto a quanti si siano iscritti ad una scuola di specializzazione prima del 1° gennaio 1983, è infondato per le medesime ragioni.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

Va rigettata tuttavia la richiesta della controricorrente di condanna della Presidenza del consiglio alla rifusione delle spese “di tutti i gradi del giudizio”, dal momento che una statuizione di questo tipo avrebbe richiesto, da parte sua, la proposizione di un appello incidentale avverso il capo della sentenza d’appello contenente la regolazione delle spese di lite.

Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna la Presidenza del consiglio dei ministri alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.900, oltre 200 per esborsi, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n.55.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 13128/20 proposto da: -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del consiglio pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso ope legis dall’Avvocatura delloStato; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 7 novembre 2019 n. 5361; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2008 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Napoli la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca, il Ministero dell’economia e l’Università di Napoli “Federico II”, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si era iscritta ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione (1980-1984) non aveva percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; Oggetto:medici specializzandi -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agliStati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Concluse pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Con sentenza 12.11.2012 n. 12226 il Tribunale accolse la domanda, e liquidò all’attrice a titolo di risarcimento “in via equitativa” la somma di euro 4.000, senza ulteriori precisazioni. La sentenza fu appellata in via principale dalla Presidenza del Consiglio, ed in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 5361 la Corte d’appello di Napoli rigettò ambedue le impugnazioni. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Presidenza del consiglio, con ricorso fondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso illustrato da memoria. Il ricorso è stato fissato in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la Presidenza del Consiglio sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile, perché nuova (in quanto formulata solo nella comparsa conclusionale d’appello), l’eccezione intesa a negare il diritto al risarcimento, in quanto l’iscrizione alla scuola di specializzazione avvenne prima del 1982. Deduce che la data di iscrizione sarebbe “fatto costitutivo della pretesa” e, come tale, rilevabile d’ufficio anche in appello. 1.1. Il motivo è fondato: ma poiché il dispositivo della sentenza impugnata è conforme a diritto, esso impone a questa Corte soltanto di correggerne la motivazione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c. Il motivo è fondato perché è la stessa Corte d’appello a dichiarare, in punto di fatto, essere stato accertato che [OSCURATO:PERSONA] si iscrisse alla scuola di specializzazione nel 1980. Una volta accertato ciò in punto di fatto, non era inibito alla Presidenza del Consiglio trarne le dovute conseguenze in punto di diritto: e quindi prospettare la questione della spettanza del diritto al risarcimento anche nella comparsa conclusionale. 1.2. Tuttavia, come accennato, il suddetto errore non comporta la cassazione della sentenza impugnata, in quanto il suo dispositivo è conforme a diritto. Infatti le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983. In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola di specializzazione (rilievo, del resto, compiuto ad abundantiam anch e dalla Corte d’appello). Ebbene, nel caso di specie la sentenza impugnata dà conto che il danno liquidato a [OSCURATO:PERSONA] “ricomprendeva il periodo cronologico a decorrere dal 1° gennaio 1983” (p. 2, terzultimo capoverso della sentenza impugnata). Poiché dunque il risarcimento del danno spetta anche alle persone iscritte anteriormente al 1983, e nel caso di specie la liquidazione tenne conto solo del periodo di frequentazione della scuola di specializzazione successivo a tale data, l’esame dell’eccezione ritenuta tardivamente proposta non avrebbe potuto in nulla mutare la decisione d’appello. 2. Il secondo motivo, col quale è invocato il principio per cui nessun risarcimento sarebbe dovuto a quanti si siano iscritti ad una scuola di specializzazione prima del 1° gennaio 1983, è infondato per le medesime ragioni. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Va rigettata tuttavia la richiesta della controricorrente di condanna della Presidenza del consiglio alla rifusione delle spese “di tutti i gradi del giudizio”, dal momento che una statuizione di questo tipo avrebbe richiesto, da parte sua, la proposizione di un appello incidentale avverso il capo della sentenza d’appello contenente la regolazione delle spese di lite. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna la Presidenza del consiglio dei ministri alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.900, oltre 200 per esborsi, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n.55. Così deciso in Ro
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