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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 18165/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI..aba4a.amilei~44~goer+i -; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe; considerato che, ai sensi degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., come modificati dalla

I. n. 103 del 2017, i ricorsi per cassazione devono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da avvocati iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] eltrani AKredo Mantovano C Ai' [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI..aba4a.amilei~44~goer+i -; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe; considerato che, ai sensi degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., come modificati dalla I. n. 103 del 2017, i ricorsi per cassazione devono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da avvocati iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] eltrani AKredo Mantovano C Ai' [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18165/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris