CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 29410/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, parzialmente riformando in punto di pena la sentenza del Gup del Tribunale di Biella per avere escluso la recidiva, ha confermato la pronuncia di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Deduce mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per la mancata derubricazione del reato di cui al capo B) di imputazione nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. .309/90, con conseguente applicazione dell'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 309/90. Il ricorso è inammissibile. Esso sviluppa considerazioni sul piano del fatto volte ad una diversa ricostruzione dello stesso, oltre ad essere generico perché non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e reiterativo di doglianze cui la Corte territoriale ha fornito risposte adeguate e congrue (pp. 2,3,4). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il resident