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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16456/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Marsala visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]’OLIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Marsala in composizione monocratica – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’applicazione dell’istituto della continuazione, relativamente alle condotte di cui a tre gruppi di sentenze di condanna, tutte conseguenti a episodi di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale ex art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, rispettivamente commessi negli anni 2017, 2018 e 2021.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cumulativamente i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché per illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato e, infine, per travisamento degli atti.

Quanto al profilo temporale, il Tribunale di Marsala non ha considerato trattarsi di istanza di riunione per gruppi; ritenendo incongruamente che la richiesta avesse ad oggetto l’unificazione di tutti i reati in una sequenza unica, ha posto a fondamento dell’ordinanza reiettiva l’esistenza di un troppo ampio arco temporale, fra le condotte appartenenti al primo gruppo e quelle relative al terzo gruppo.

Non si è adeguatamente considerata, poi, la omogeneità delle condotte accertate, né si è tenuto conto delle valutazioni che, sul punto, erano state già compiute in sede di cognizione.

Anche con riferimento al dato spaziale, del resto, vi è un travisamento, posto che si tratta di condotte tutte commesse in Castelvetrano (si deve ritenere errata, infatti, l’indicazione – quale locus commissi delicti – di Mazara del Vallo, contenuta nella rubrica di una delle pronunce).

3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

4. La difesa ha depositato memoria, a mezzo della quale ha ribadito come l’istanza non fosse finalizzata al riconoscimento della sussistenza di un unico disegno criminoso, fra tutti reati commessi.

Pur essendo stata formulata una richiesta unica, contenente una serie di sentenze suddivise graficamente per gruppi, le istanze erano in realtà tre (unificazione, rispettivamente, fra le sentenze nn. 1 e 2, fra le sentenze nn. 3 e 4 e fra le sentenze nn. 5, 6 e 7).

Consequenzialmente, veniva invocata la rideterminazione del trattamento sanzionatorio non mediante individuazione di una sola pena complessiva, in cui dovessero andarsi a inglobare tutti i titoli esecutivi, bensì mediante tre distinte porzioni di pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Giova premettere che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della decisione assunta in sede di merito, al fine di evitare che il controllo della Corte stessa si eserciti - anziché sui requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo svolto dl Giudice di merito - sul contenuto intrinseco della decisione, è stato circoscritto dal legislatore alla mancanza, alla contraddittorietà e alla manifesta illogicità della motivazione.

Questi vizi devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, devono cioè apparire tali nello stesso sviluppo logico del provvedimento, piuttosto che nella diversa prospettiva addotta dal ricorrente.

Il vizio di mancanza di motivazione è costituito, poi, non solo dalla totale carenza della parte espositiva – ossia, da un vuoto che sia già di tipo grafico - bensì anche dalla mancanza di singoli momenti esplicativi, sempre però che questi siano ineliminabili, nel rapporto tra i temi sui quali si deve esercitare il giudizio e il contenuto di questo.

3. Come già chiarito in parte narrativa, l’istanza presentata nell’interesse del Pellicane aveva a oggetto l’unificazione tra loro di tre gruppi distinti di reati, risalenti ad anni diversi (2017, 2018 e 2021); era stata quindi domandata, sostanzialmente, la creazione di tre insiemi del tutto separati tra loro, con rideterminazione di tre diverse sanzioni.

Una modalità ricostruttiva dell’illecito che è pienamente consentita, dovendosi anche ricordare la regola ermeneutica in forza della quale il riconoscimento della sussistenza di una preventiva ideazione unitaria e, dunque, del vincolo della continuazione fra gruppi di reati, non si riverbera in modo automatico anche agli ulteriori reati, che risultino collegati solo occasionalmente ad uno dei gruppi di reati in continuazione (Sez. 1, n. 48125 del 05/11/2009, Maniero, Rv. 245472-01).

Il giudice dell’esecuzione ha mostrato di avere ben chiaro quale fosse l’effettivo contenuto dell’istanza, dato che ne ha esposto compiutamente il contenuto nell’incipit del provvedimento; nel prosieguo dell’ordinanza, però, i tre gruppi di reati sono stati considerati come se si fosse trattato di una filiera unitaria, tanto che si è pervenuti al rigetto della domanda, in ragione della distanza temporale che separa tutti i fatti (sul punto, è stato preso in considerazione l’intero arco temporale nel quale si dipanano i tre gruppi di reati, ossia dal 2017 al 2021).

Risulta pacifico, allora, come la decisione sia decentrata rispetto alla domanda; essa è mancante della motivazione, quindi, atteso che non viene fornita risposta alla specifica questione proposta dall’interessato.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono e assorbita ogni ulteriore deduzione difensiva sussunta nell’atto di impugnazione, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame – con piena libertà negli esiti - al Tribunale di Marsala.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Marsala visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]’OLIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Marsala in composizione monocratica – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’applicazione dell’istituto della continuazione, relativamente alle condotte di cui a tre gruppi di sentenze di condanna, tutte conseguenti a episodi di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale ex art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, rispettivamente commessi negli anni 2017, 2018 e 2021. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cumulativamente i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché per illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato e, infine, per travisamento degli atti. Quanto al profilo temporale, il Tribunale di Marsala non ha considerato trattarsi di istanza di riunione per gruppi; ritenendo incongruamente che la richiesta avesse ad oggetto l’unificazione di tutti i reati in una sequenza unica, ha posto a fondamento dell’ordinanza reiettiva l’esistenza di un troppo ampio arco temporale, fra le condotte appartenenti al primo gruppo e quelle relative al terzo gruppo. Non si è adeguatamente considerata, poi, la omogeneità delle condotte accertate, né si è tenuto conto delle valutazioni che, sul punto, erano state già compiute in sede di cognizione. Anche con riferimento al dato spaziale, del resto, vi è un travisamento, posto che si tratta di condotte tutte commesse in Castelvetrano (si deve ritenere errata, infatti, l’indicazione – quale locus commissi delicti – di Mazara del Vallo, contenuta nella rubrica di una delle pronunce). 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. 4. La difesa ha depositato memoria, a mezzo della quale ha ribadito come l’istanza non fosse finalizzata al riconoscimento della sussistenza di un unico disegno criminoso, fra tutti reati commessi. Pur essendo stata formulata una richiesta unica, contenente una serie di sentenze suddivise graficamente per gruppi, le istanze erano in realtà tre (unificazione, rispettivamente, fra le sentenze nn. 1 e 2, fra le sentenze nn. 3 e 4 e fra le sentenze nn. 5, 6 e 7). Consequenzialmente, veniva invocata la rideterminazione del trattamento sanzionatorio non mediante individuazione di una sola pena complessiva, in cui dovessero andarsi a inglobare tutti i titoli esecutivi, bensì mediante tre distinte porzioni di pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Giova premettere che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della decisione assunta in sede di merito, al fine di evitare che il controllo della Corte stessa si eserciti - anziché sui requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo svolto dl Giudice di merito - sul contenuto intrinseco della decisione, è stato circoscritto dal legislatore alla mancanza, alla contraddittorietà e alla manifesta illogicità della motivazione. Questi vizi devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, devono cioè apparire tali nello stesso sviluppo logico del provvedimento, piuttosto che nella diversa prospettiva addotta dal ricorrente. Il vizio di mancanza di motivazione è costituito, poi, non solo dalla totale carenza della parte espositiva – ossia, da un vuoto che sia già di tipo grafico - bensì anche dalla mancanza di singoli momenti esplicativi, sempre però che questi siano ineliminabili, nel rapporto tra i temi sui quali si deve esercitare il giudizio e il contenuto di questo. 3. Come già chiarito in parte narrativa, l’istanza presentata nell’interesse del Pellicane aveva a oggetto l’unificazione tra loro di tre gruppi distinti di reati, risalenti ad anni diversi (2017, 2018 e 2021); era stata quindi domandata, sostanzialmente, la creazione di tre insiemi del tutto separati tra loro, con rideterminazione di tre diverse sanzioni. Una modalità ricostruttiva dell’illecito che è pienamente consentita, dovendosi anche ricordare la regola ermeneutica in forza della quale il riconoscimento della sussistenza di una preventiva ideazione unitaria e, dunque, del vincolo della continuazione fra gruppi di reati, non si riverbera in modo automatico anche agli ulteriori reati, che risultino collegati solo occasionalmente ad uno dei gruppi di reati in continuazione (Sez. 1, n. 48125 del 05/11/2009, Maniero, Rv. 245472-01). Il giudice dell’esecuzione ha mostrato di avere ben chiaro quale fosse l’effettivo contenuto dell’istanza, dato che ne ha esposto compiutamente il contenuto nell’incipit del provvedimento; nel prosieguo dell’ordinanza, però, i tre gruppi di reati sono stati considerati come se si fosse trattato di una filiera unitaria, tanto che si è pervenuti al rigetto della domanda, in ragione della distanza temporale che separa tutti i fatti (sul punto, è stato preso in considerazione l’intero arco temporale nel quale si dipanano i tre gruppi di reati, ossia dal 2017 al 2021). Risulta pacifico, allora, come la decisione sia decentrata rispetto alla domanda; essa è mancante della motivazione, quindi, atteso che non viene fornita risposta alla specifica questione proposta dall’interessato. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono e assorbita ogni ulteriore deduzione difensiva sussunta nell’atto di impugnazione, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame – con piena libertà negli esiti - al Tribunale di Marsala.
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