CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16954/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 del TRIBUNALE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. • [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cremona che l'ha condannato alla pena di 2.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 56, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, a lui ascritto per aver redatto il documento di valutazione dei rischi (DVR) senza contemplare tutti i rischi presenti in azienda. 1.1.Con il primo motivo deduce la nullità del capo di imputazione per genericità e perché non descrittivo dei fatti. In particolare, afferma, non viene specificato il rischio la cui valutazione sarebbe stata omessa, non potendo sopperire, allo scopo, il verbale dell'ispettorato a sua volta non del tutto chiaro e di non immediata comprensione. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erroneità, nel merito, della sentenza impugnata. 1.3.Con il terzo motivo chiede che venga disposta una perizia. 1.4.Con il quarto lamenta la mancata concessione del beneficio della non menzione. 2.Trattandosi di sentenza inappellabile (art. 593, u.c., cod. proc. pen.), l'appello è stato trasmesso alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568, u.c., cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3.11 ricorso è inammissibile. 4.Vanno preliminarmente ricordati, quanto alla conversione dell'appello in ricorso per cassazione, gli arresti di Sez. U, n. 45371 del 31 ottobre 2001, Bonaventura, Rv. 220221 e della coeva Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA], n.m. secondo i quali «allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (da ultimo, nello stesso senso, Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280168 - 01; Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Rv. 276934 - 01; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Rv. 273738). Alla Corte di cassazione, quale giudice competente, in questo caso, a conoscere dell'impugnazione, è riservata ogni valutazione sull'ammissibilità dell'impugnazione stessa, alla luce dei motivi per i quali il ricorso per Cassazione è tassativamente consentito (cfr. sul punto, in motivazione, le sentenze testé citate). 4.1.Secondo un diverso indirizzo, più recentemente ribadito da Sez. 3, n. 589 del 14/11/2019, dep. 2020, Rv. 277945 - 01, l'impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto è inammissibile quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge (nello stesso senso, Sez., 2, n. 41510 del 26/06/2018, Rv. 274246, Sez. 3, n. 21640 del 18/12/2017, Rv. 273149; Sez. 2, n. 47051 del 25/09/2013, Rv. 257481; Sez. 6, n. 7182 del 02/02/2011, Rv. 249452). Tale indirizzo affonda le proprie radici nel principio affermato da Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336, secondo il quale «il precetto di cui al quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del "nomen juris" non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica "ope iudicis", ma di una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità». 4.2.Tale principio è stato espressamente confutato dalle citate sentenze "gemelle" Bonaventura-[OSCURATO:PERSONA] con ampia ed articolata motivazione della quale non ha tenuto conto Sez. 5, n. 8104 del 25/01/2007, Rv. 236521, che nel ribadire il principio affermato dalla Sez. U, Nexhi, non si è confrontata con le opposte ragioni a sostegno del suo superamento (né lo hanno fatto le successive Sez. 3, n. 23651 del 21/05/2008, Rv. 240053, Sez. 5, n. 35442 del 03/07/2009, Rv. 245150, Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, cit.). In altre pronunce, l'applicazione della Sez. U, Nexhi, ha fatto seguito ad un esame sostanziale e non formale del mezzo di gravame la cui inammissibilità è stata dichiarata per l'insuscettibilità dello stesso ad essere qualificato alla stregua di un ricorso per cassazione. In questi casi, l'effettiva volontà dell'impugnante di proporre appello si è tradotta nella stesura di motivi e richieste del tutto estranei alla "causa petendi" ed al "petitum" tipici del ricorso per cassazione, con conseguente inconvertibilità dell'appello (Sez. 6, n. 7182 del 02/02/2011, cit.; Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Rv. 274624). In altri casi, invece, il principio è stato applicato quando il provvedimento impugnato avrebbe potuto essere appellato, con conseguente restituzione degli atti al giudice dell'impugnazione effettivamente competente e ciò sul rilievo che l'interpretazione della volontà del ricorrente escludeva l'intenzione di proporre ricorso 'per saltum' (Sez. 2, n. 47051 del 25/09/2013, cit.). Peculiare il caso scrutinato da Sez. 3, n. 21640 del 18/12/2017, che nell'esaminare l'ordinanza del tribunale dell'appello cautelare che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso un provvedimento emesso dal medesimo tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione, ne ha sancito la correttezza osservando che «sarebbe stato onere del ricorrente chiarire gli elementi che avrebbero dovuto far ritenere al Tribunale - adito appunto in sede cautelare - che con l'atto dichiarato inammissibile i ricorrenti non avessero voluto effettivamente, ancorché erroneamente, adire precisamente, ancorché in modo sbagliato, il giudice competente, in sede di appello, relativamente ai provvedimenti resi nella fase cautelare del giudizio» aggiungendo che «la assenza di elementi in tal senso nonché di argomentazioni atte ad evidenziare che da parte dei ricorrenti non vi era stata la reale intenzione di continuare ad agire attraverso gli strumenti del processo cautelare, giustifica (...) la valutazione, operata col provvedimento ora impugnato, di inammissibilità dei ricorsi anche per ciò che concerne la impugnazione del provvedimento emesso in data 30 maggio 2017 dal Tribunale di Taranto in funzione di Giudice della esecuzione». Spiega al riguardo la sentenza che il principio sulla convertibilità del mezzo di impugnazione erroneamente prescelto (affermato dalle sentenze Bonaventura-[OSCURATO:PERSONA]) «deve essere coniugato con l'indicazione sempre da questa Corte più volte dettata - indicazione che si badi bene non costituisce l'espressione di un orientamento opposto al precedente, in quanto, semmai, ne specifica e delimita, senza contraddirli, i margini di operatività - secondo la quale è inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia effettivamente voluto esperire ed esattamente definito, secondo la sua volontà, il mezzo di gravame non consentito dalla legge». 4.3.AI di là, dunque, della peculiarità del caso da ultimo scrutinato, non si può affermare che il principio espresso dalle citate SSUU Bonaventura-[OSCURATO:PERSONA] (che il Collegio condivide ed intende ribadire) sia stato realmente messo in discussione al punto da dover sollecitare un nuovo intervento del massimo consesso di questa Corte. 4.4.Del resto, l'applicazione meccanicistica ed automatica del principio affermato dalla Sez. U, Nexhi, comporterebbe, in caso di appello di sentenza inappellabile, alla sistematica disapplicazione del quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen. con conseguenze aberranti ed inaccettabili. Si pensi, per fare un esempio, all'appello con il quale si censuri la pura e semplice errata applicazione di una norma di legge sostanziale, ovvero la violazione di una norma processuale sanzionata a pena di nullità assoluta ed insanabile o si reiteri l'eccezione di nullità di un atto processuale respinta in primo grado, o ancora si indichino (e magari si alleghino) le prove delle quali si deduce l'inesistenza ovvero l'omessa valutazione (cd. travisamento della prova). Ciò non significa che l'intenzione dell'appellante non debba essere indagata ma solo che l'indagine non si può arrestare al dato formale del 'nomen iuris' impresso all'atto ma si deve estendere al suo contenuto, sì che è possibile far leva sull'effettiva volontà di proporre appello solo quando il mezzo di gravame si collochi del tutto, per "petitum" e "causa petendi", al di fuori dei casi per i quali è consentito il ricorso per cassazione. 4.5.La conversione dell'appello in ricorso per cassazione onera, naturalmente, la Corte di cassazione di valutarne la ammissibilità e fondatezza alla luce dei casi tipici di ricorso indicati dall'art. 606, cod. proc. pen. 5.Tanto premesso, il secondo ed il terzo motivo, coerentemente al mezzo di impugnazione espressamente (ancorché erroneamente) scelto dall'imputato, sono inammissibilmente fattuali poiché presuppongono la possibilità, da parte della Corte di cassazione, di compiere attività istruttoria, di accedere al fascicolo processuale e di leggerne il contenuto, operazioni precluse in sede di legittimità ove il perimetro della cognizione è dato esclusivamente dal testo della motivazione del provvedimento impugnato, con impossibilità di "incursioni" nel materiale probatorio del quale non venga (come nel caso di specie non è) dedotto il travisamento, men che meno, ovviamente, di disporne integrazioni. La mancata richiesta di applicazione di benefici (censura dedotta con l'ultimo motivo) osta alla valutazione dell'unico profilo scrutinabile in questa sede: l'omessa motivazione sul punto (peraltro giustificata dalla volontà espressa a verbale dal difensore del ricorrente di non volerne fruire). 6. Il primo motivo (che deduce una questione processuale riproponibile in questa sede a seguito del rigetto in sede di merito di analoga eccezione) è manifestamente infondato.6.1.Questa Corte ha più volte affermato il principio (che deve essere qui ribadito) che non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, non essendo necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione stessa (Sez. 3, n. 359634 del 04/11/2014, dep. 2015, Rv. 264877 - 01; Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro, Rv. 239758; Sez. F. n. 43481 del 07/08/2012, Ecelestino, Rv. 253582). E' stato altresì precisato che è legittimo il ricorso al rinvio agli atti del fascicolo processuale, purché si tratti di atti intellegibili, non equivoci e conoscibili dall'imputato (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Rv. 269455 - 01. 6.2.La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è pervenuta a conclusioni non dissimili. 6.3.11 diritto dell'imputato di essere informato, in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico è sancito dall'art. 6, comma 3, lett. a), Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha precisato che tale diritto è funzionale a quello di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare le proprie difese, diritto garantito dall'art. 6, comma 3, lett. b), Convenzione E.D.U., e del più generale diritto a un processo equo, sicché l'informazione data deve contenere gli elementi necessari per permettere all'imputato di preparare le proprie difese (Corte E.D.U. Ciardelli contro Italia, 15/12/1998; Mattoccia contro Italia, 25/07/2000; Drassich contro Italia, 11/12/2007): «L'ampiezza dell'informazione "dettagliata" prevista da questa norma - ha spiegato la Corte (Previti contro Italia, 08/12/2009) - varia a seconda delle particolari circostanze della causa; tuttavia, l'accusato deve in ogni caso poter disporre di elementi sufficienti per comprendere pienamente le accuse elevate contro di lui per poter preparare convenientemente la sua difesa. A tale proposito, l'adeguatezza delle informazioni deve essere valutata in relazione al comma b) del paragrafo 3 dell'articolo 6, che riconosce ad ogni persona il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa (Mattoccia c. Italia, no 23969/94, § 60, CEDH 2000-IX). La Corte ricorda anche che l'informazione prevista dall'articolo 6 § 3 a) della Convenzione non deve necessariamente riportare gli elementi di prova sui quali si fonda l'accusa (X c. Belgio, no 7628/76, decisione della Commissione del 9 maggio 1977, Décisions et Rapports (DR) 9, pp. 169-171) (....) per loro stessa natura, i capi d'imputazione sono redatti in maniera sintetica e le precisazioni relative alla condotta ascritta risultano normalmente dagli altri documenti del processo, quali l'ordinanza di rinvio a giudizio e gli atti contenuti nel fascicolo della procura messo a disposizione della difesa». Anche alla luce della Convenzione E.D.U., come interpretata della Corte E.D.U., non è necessario che il capo di imputazione riporti in modo dettagliato ciò che non sia strettamente necessario alla comprensione del tenore dell'accusa e non impedisca, in concreto, il fattivo esercizio del diritto di difesa. 6.4.Nel caso di specie, l'imputato era perfettamente a conoscenza del tenore (e delle ragioni) dell'accusa posto che l'azione penale è stata esercitata all'esito dell'inutile espletamento della procedura scandita dagli artt. 20 e segg., d.lgs. n. 758 del 1994, che aveva comportato l'adozione, nei confronti dell'imputato, di prescrizioni volte all'eliminazione delle specifiche violazioni integranti la fattispecie di reato oggetto di odierna regiudicanda. 7.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il