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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13685/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli art. 337, 612, 341-bis e 635, cod. pen., deducendo la mancanza della motivazione degli aumenti di pena per i reati in continuazione.

2. Il ricorso è inammissibile.

La doglianza non risulta essere stata proposta con l'atto d'appello, non potendo perciò esser rassegnata per la prima volta in questa sede.

In ogni caso, essa è manifestamente infondata, perché la sentenza impugnata si è comunque trattenuta specificamente sul punto, rilevando la modesta entità degli stessi rispetto alle pene edittali dei vari reati e ritenendoli ragionevolmente congrui.

Giova ricordare che, in tema di trattamento sanzionzitorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila curo alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli art. 337, 612, 341-bis e 635, cod. pen., deducendo la mancanza della motivazione degli aumenti di pena per i reati in continuazione. 2. Il ricorso è inammissibile. La doglianza non risulta essere stata proposta con l'atto d'appello, non potendo perciò esser rassegnata per la prima volta in questa sede. In ogni caso, essa è manifestamente infondata, perché la sentenza impugnata si è comunque trattenuta specificamente sul punto, rilevando la modesta entità degli stessi rispetto alle pene edittali dei vari reati e ritenendoli ragionevolmente congrui. Giova ricordare che, in tema di trattamento sanzionzitorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila curo alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10
Sentenza Cassazione n. 13685/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris