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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03093/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso: lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo pec dal difensore del ricorrente che ha comunicato il decesso dell'imputato in data 11 agosto 2022, come da allegato certificato dell'anagrafe comunale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe articolando 5 motivi di impugnazione che attingono l'accertamento della responsabilità ed il trattamento sanzionatorio.

Va preliminarmente rilevato che l'imputato è deceduto in data 11 agosto 2022 (come attestato dal certificato anagrafico prodotto dalla difesa) nelle more della fissazione del ricorso per cassazione.

I reati a lui contestati si sono -perciò- estinti, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

La morte dell'imputato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, infatti, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non ne risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez.

U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso: lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo pec dal difensore del ricorrente che ha comunicato il decesso dell'imputato in data 11 agosto 2022, come da allegato certificato dell'anagrafe comunale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe articolando 5 motivi di impugnazione che attingono l'accertamento della responsabilità ed il trattamento sanzionatorio. Va preliminarmente rilevato che l'imputato è deceduto in data 11 agosto 2022 (come attestato dal certificato anagrafico prodotto dalla difesa) nelle more della fissazione del ricorso per cassazione. I reati a lui contestati si sono -perciò- estinti, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La morte dell'imputato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, infatti, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non ne risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022.
Sentenza Cassazione n. 03093/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris