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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26115/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];I Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza dì condanna pronunciata in primo grado; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e al ritenuto ruolo di addetto alla direzione commerciale o amministratore di fatto - è inammissibile in quanto costituito da doglianze volte ad ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatorì a fronte della congrua motivazione resa dalla Corte territoriale e di quella conforma di primo grado sulla gestione societaria da parte del ricorrente.

Per ciò che concerne il ruolo rivestito dal ricorrente, emerge con chiarezza sia dalle maglie della sentenza impugnata che dalla sentenza di primo grado come lo stesso abbia anche personalmente affermato di aver effettuato pagamenti per conto della società, di aver preso decisioni, tra cui anche quella concernente il cambio di denominazione della società.

Circostanze, queste, che non possono che deporre per la qualifica di amministratore di fatto rivestita dal ricorrente (tenuto anche conto che la Corte di appello dà atto anche di tutte le altre asserzioni dichiarative in tal senso); Anche con riguardo all'atto di cessione dei crediti, egli ne risulta il beneficiario senza aver fornito alcuna indicazione congrua circa la destinazione dei proventi della cessione ai fini sociali, anzi tale destinazione è smentita dal curatore.

Da ultimo, per ciò che concerne il pericolo concreto di arrecare un pregiudizio per la soddisfazione dei creditori e la sussistenza del dolo, la Corte di appello ha adeguatamente motivato affermando come il pericolo si sia certamente realizzato in quanto l'imputato ha destinato a scopi differenti rispetto a quelli sociali una somma di denaro particolarmente ingente, incidendo inequivocabilmente sulla solidità economica dell'impresa ed erodendo le consistenze patrimoniali costituenti la garanzia del soddisfacimento dei diritti dei creditori.

Dovendosi per altro verso ricordare che trattasi di reato di condotta dì pericolo concreto.

Tale differente destinazione è avvenuta nella piena consapevolezza di stare indirizzando le somme di denaro a scopi differenti da quelli societari, il ché prova la sussistenza del dolo, secondo la congrua motivazione dei giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione circa la determinazione della pena - è inammissibile in quanto costituito da doglianze inerenti al trattamento punitivo nonostante il quantum di pena irrogato congruo e nella sostanza adeguatamente motivato.

La riduzione di pena applicata per la concessione delle attenuanti generiche è inferiore ad un terzo ma pari ad un quarto e, come affermato dalla giurisprudenza dilegittimità, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità del giudice nell'applicare la diminuzione derivante dalla ritenuta ricorrenza di una o più circostanze attenuanti deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza e il relativo onere è tanto più intenso quanto più contenuta è l'incidenza del beneficio rispetto alla pena in concreto stabilita (Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019, Egbule, Rv. 277058), ma, nel caso di specie, la riduzione è comunque superiore alla media.

In ogni caso, è legittima la decisione che determini la pena base nel minimo edittale e contestualmente applichi nella misura minima la diminuzione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, in quanto non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali - pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si fondano su presuppostì diversi (Sez. 4, n. 36532 del 15/09/2021, M., Rv. 281888); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];I Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza dì condanna pronunciata in primo grado; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e al ritenuto ruolo di addetto alla direzione commerciale o amministratore di fatto - è inammissibile in quanto costituito da doglianze volte ad ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatorì a fronte della congrua motivazione resa dalla Corte territoriale e di quella conforma di primo grado sulla gestione societaria da parte del ricorrente. Per ciò che concerne il ruolo rivestito dal ricorrente, emerge con chiarezza sia dalle maglie della sentenza impugnata che dalla sentenza di primo grado come lo stesso abbia anche personalmente affermato di aver effettuato pagamenti per conto della società, di aver preso decisioni, tra cui anche quella concernente il cambio di denominazione della società. Circostanze, queste, che non possono che deporre per la qualifica di amministratore di fatto rivestita dal ricorrente (tenuto anche conto che la Corte di appello dà atto anche di tutte le altre asserzioni dichiarative in tal senso); Anche con riguardo all'atto di cessione dei crediti, egli ne risulta il beneficiario senza aver fornito alcuna indicazione congrua circa la destinazione dei proventi della cessione ai fini sociali, anzi tale destinazione è smentita dal curatore. Da ultimo, per ciò che concerne il pericolo concreto di arrecare un pregiudizio per la soddisfazione dei creditori e la sussistenza del dolo, la Corte di appello ha adeguatamente motivato affermando come il pericolo si sia certamente realizzato in quanto l'imputato ha destinato a scopi differenti rispetto a quelli sociali una somma di denaro particolarmente ingente, incidendo inequivocabilmente sulla solidità economica dell'impresa ed erodendo le consistenze patrimoniali costituenti la garanzia del soddisfacimento dei diritti dei creditori. Dovendosi per altro verso ricordare che trattasi di reato di condotta dì pericolo concreto. Tale differente destinazione è avvenuta nella piena consapevolezza di stare indirizzando le somme di denaro a scopi differenti da quelli societari, il ché prova la sussistenza del dolo, secondo la congrua motivazione dei giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione circa la determinazione della pena - è inammissibile in quanto costituito da doglianze inerenti al trattamento punitivo nonostante il quantum di pena irrogato congruo e nella sostanza adeguatamente motivato. La riduzione di pena applicata per la concessione delle attenuanti generiche è inferiore ad un terzo ma pari ad un quarto e, come affermato dalla giurisprudenza dilegittimità, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità del giudice nell'applicare la diminuzione derivante dalla ritenuta ricorrenza di una o più circostanze attenuanti deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza e il relativo onere è tanto più intenso quanto più contenuta è l'incidenza del beneficio rispetto alla pena in concreto stabilita (Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019, Egbule, Rv. 277058), ma, nel caso di specie, la riduzione è comunque superiore alla media. In ogni caso, è legittima la decisione che determini la pena base nel minimo edittale e contestualmente applichi nella misura minima la diminuzione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, in quanto non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali - pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si fondano su presuppostì diversi (Sez. 4, n. 36532 del 15/09/2021, M., Rv. 281888); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M
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