CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22725/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 5 dicembre 2025, il Tribunale di Napoli, in sede diriesame, ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminaridel medesimo Tribunale in data 3 novembre 2025, con la quale era stata applicataa [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione aldelitto di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3 e 8, cod. pen.All'indagato è contestato di aver partecipato all'associazione di tipocamorristico denominata «clan [OSCURATO:PERSONA]», operante a Nola e nei comuni limitrofi, conl'aggravante di cui al comma 6 del medesimo articolo, per avere agito al fine diacquisire e mantenere il controllo di attività economiche mediante risorsefinanziarie di provenienza delittuosa, in un arco temporale accertato, in termini dipermanenza, dall'anno 2023 fino al settembre 2024.Ai fini della gravità indiziaria circa la perdurante intraneità del [OSCURATO:PERSONA], notocon il soprannome di «Giacomino» o «Bambolella», al sodalizio criminale - per ilquale egli aveva già riportato condanna irrevocabile -, il Tribunale collegiale havalorizzato una pluralità di conversazioni intercettate, ritenute dimostrative delsuo contributo alla realizzazione degli scopi del medesimo. [OSCURATO:PERSONA] cautelare haindividuato, in particolare, due nuclei fattuali principali: da un lato, il suo presuntocoinvolgimento in traffici di carburante nel territorio di Saviano; dall'altro, il ruoloche egli avrebbe rivestito nel sostentamento economico dell'associazione, qualesoggetto inizialmente indicato per curare la raccolta e la distribuzione delle c.d.«mesate» destinate ai detenuti e alle loro famiglie.Quanto al primo profilo, il Tribunale ha richiamato l'ambientale n. 5098 del 17giugno 2023, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA],riferiva che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva rappresentato l'esistenza di un «giro di nafta»da visionare a Volla, al prezzo di euro 1,15/1,20 al litro, aggiungendo che unapersona di Saviano, poi identificata in «Giacomino», alias «Bambolella», si stavainteressando alla vicenda e stava spendendo il proprio collegamento con i [OSCURATO:PERSONA].Da tale passaggio il [OSCURATO:PERSONA] ha tratto argomento non per affermare laresponsabilità dell'indagato per un autonomo reato-fine, ma per valorizzare laspendita del nome del clan, il circuito relazionale non neutro e la persistentecollocazione del ricorrente nell'area operativa del sodalizio.Quanto al secondo profilo, il Tribunale ha valorizzato, soprattutto, l'ambientalen. 1236 del 14 aprile 2023 tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. In taleconversazione, secondo il provvedimento impugnato, il [OSCURATO:PERSONA], nel riferire ledirettive di «Micheluccio» - [OSCURATO:PERSONA] -, ricordava che, dopo l'arresto di RussoAntonio, era stato indicato proprio il detto «Giacomino» quale soggetto deputatoa occuparsi del mantenimento economico dei detenuti, evocando testualmente che«se la vedeva Giacomino». Nello stesso dialogo, [OSCURATO:PERSONA] sottolineava che«Giacomino faceva asso piglia tutto» e [OSCURATO:PERSONA] ribadiva che il [OSCURATO:PERSONA] era direttaemanazione del vertice, poiché «quello lo ha creato il parente». Da tali passaggi ilTribunale ha desunto che l'indagato avesse ricevuto e accettato un incaricoriservato a un soggetto di assoluta fiducia degli apicali.[OSCURATO:PERSONA] cautelare si è confrontato, poi, con la memoria difensiva, la qualeaveva richiamato ulteriori conversazioni - in particolare i progressivi 734 e 735 del4 aprile 2023 e il progressivo 539 del 22 dicembre 2023 - dalle quali emergeva,secondo la difesa, che il sostentamento dei detenuti veniva in concreto assicuratoda altri sodali, segnatamente dal gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. IlTribunale ha ritenuto, tuttavia, che tali conversazioni non fossero incompatibili conl'ambientale n. 1236, perché confermative, piuttosto, del fatto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rimpiangevano i tempi, evidentemente precedenti, in cui non eranochiamati direttamente a provvedere a tale onere, proprio perchè affidato aGiacomino.A ulteriore conferma della stabile messa a disposizione dell'indagato, ilTribunale ha richiamato le conversazioni del 9 maggio 2023 tra [OSCURATO:PERSONA], progressivi 2551 e 2552, relative a una vicenda estorsivaconcernente i terreni [OSCURATO:PERSONA] e ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA], soggettoinserito nel settore delle scommesse clandestine. Secondo la lettura accolta dalprovvedimento impugnato, [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto per bloccare un'azioneestorsiva in corso - «Giacomino è venuto ed ha detto non ci dobbiamo andare piùlà» - interloquendo alla pari con [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] aveva poi condottoCavezza «a casa di Giacomino», affinché si chiarisse se questi intendesseinteressarsi «di quanto si raccoglie». Il Tribunale ha aggiunto che, nell'imminenzadella scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], detto il Marziano, parente dei [OSCURATO:PERSONA] efigura preminente nel clan, [OSCURATO:PERSONA] aveva riacquistato un maggior potereoperativo e aveva ricevuto [OSCURATO:PERSONA] a Saviano per comprendere qualifossero le attività e i proventi e se vi fosse uno spazio di manovra per lui.Pur dando atto che, con riferimento ai singoli fatti estorsivi di cui ai capi 14 e15, il Giudice per le indagini preliminari avesse escluso la gravità indiziaria a caricodel [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ritenuto nondimeno che il fatto stesso che egli fosseinformato di vicende così delicate, fosse chiamato a dire la propria e si proponessedi intervenire personalmente per la composizione di contrasti interni e per ilrecupero di somme contese costituisse indice della sua stabile disponibilità alservizio del clan.In punto di esigenze cautelari, il Tribunale ha reputato operante la presunzionedi cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., osservando che non emergevano néuna disgregazione del sodalizio né un effettivo allontanamento dell'indagato dalgruppo criminale; ha sottolineato, anzi, che il ruolo di fiducia rivestito dal [OSCURATO:PERSONA],l'accettazione del compito di distribuire le mesate, i rapporti con soggetti operantiin settori di nuova emersione per le attività illecite del clan e l'intervento nellediatribe interne denotavano una stabile affectio al sodalizio e imponevano ilmantenimento della misura custodiale carceraria.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione,censurando il provvedimento per avere adottato una motivazioneprevalentemente di contesto, non individualizzata e solo marginalmente riferitaalla posizione personale dell'indagato. La difesa osserva che l'ordinanza impugnatasarebbe dedicata, nella sua parte preponderante, alla ricostruzione dell'esistenza,della struttura e dell'operatività generale del clan [OSCURATO:PERSONA], così sovrapponendo laprova dell'esistenza dell'associazione alla prova dell'adesione personale del DeLucia, che richiederebbe invece autonoma verifica in ordine a condotte concrete,specifiche e stabili.2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazioneper motivazione apparente e per omessa valutazione delle specifiche doglianzedifensive formulate in relazione alla pretesa attività di contrabbando di nafta. Ilricorrente lamenta che il Tribunale abbia affermato in modo apodittico la rilevanzaindiziaria di tale attività, omettendo di considerare che il contrabbando dicarburante non rientrerebbe nel programma criminoso del sodalizio, che nessunafonte investigativa attribuirebbe all'indagato un ruolo operativo in tale settore eche il dato valorizzato sarebbe costituito da un'unica conversazione, meramenteevocativa e isolata. Aggiunge che la documentazione difensiva attesterebbe losvolgimento di un'attività lecita di autotrasportatore e l'acquisto di carburante aprezzi compatibili con quelli menzionati nella captazione.2.3. Con il terzo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazioneper omessa considerazione delle doglianze difensive in relazione al preteso ruolodi sostentamento economico del clan, nonché per travisamento dei fatti. Secondoil ricorrente, dalle stesse conversazioni intercettate, dall'ordinanza genetica edall'informativa di polizia giudiziaria emergerebbe che l'incarico di distribuire lemesate ai detenuti non era stato, in realtà, svolto dal [OSCURATO:PERSONA], bensì da un diversogruppo di affiliati, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], sicché il Tribunale avrebbetrasformato una mera ipotesi non attuata in un fatto indiziante, senza confrontarsicon le deduzioni difensive sul punto.2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione permanifesta contraddittorietà e travisamento del contenuto dell'ordinanza geneticain relazione ai pretesi fatti estorsivi. Il ricorrente censura il ragionamento con cuiil Tribunale, nel corroborare il quadro associativo, ha valorizzato ulterioriintercettazioni quali indici di partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] nelle attività estorsive delsodalizio. Deduce che tale argomentazione sarebbe incompatibile con l'ordinanzagenetica, che, pur avendo esaminato le medesime fonti, non aveva ritenutosussistente la gravità indiziaria in ordine ai reati-fine estorsivi.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta,concludendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. La requisitoria,richiamati i limiti del sindacato di legittimità e i principi affermati da Sez. U, n.36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889, ha ritenuto che il Tribunale avesseargomentato in modo diffuso sull'esistenza e sull'operatività del clan [OSCURATO:PERSONA], senzatuttavia evidenziare apporti attuali e congrui del ricorrente, e che fossero rimastia livello di sospetto sia l'attività di contrabbando di nafta sia il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] distribuzione delle mesate e nelle vicende estorsive.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Giova premettere che la deduzione di erronea applicazione di legge penalesostanziale presuppone un fatto incontroverso, laddove la doglianza di carente,illogica o contraddittoria ricostruzione fattuale censura un vizio di motivazionedenunciabile ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 47575 del07/10/2016, P.m. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404-01). Sicché, anche in materiadi misure cautelari personali, il sindacato di legittimità non consente unarivalutazione del compendio indiziario o delle esigenze cautelari, ma restacircoscritto alla verifica della correttezza giuridica della decisione e dell’esistenzadi un apparato argomentativo effettivo, non meramente apparente e nonradicalmente inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice dimerito e rispettoso dei canoni della logica e dei principi di diritto che governanol’apprezzamento delle risultanze. In altri termini, non può chiedersi a questa Cortedi sostituire la propria valutazione di merito a quella del giudice della cautela (intal senso si vedano: Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01 e Sez.2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01, sulla gravità indiziaria; Sez.3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, Business, Rv. 287827-02, Sez. 3, n. 7268del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851-01 e Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011,Soriato, Rv. 250093-01, sulla valutazione delle esigenze cautelari, della gradualitàe adeguatezza della misura).Anche il travisamento della prova – la valorizzazione di un dato inesistente ol’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), sia erroneamenteriportato – può essere oggetto di valutazione in questa sede solo se compromettain modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, PGC/Papini, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035-01).Quanto alla partecipazione all'associazione di tipo mafioso, essa richiede unapporto concreto, anche minimo, ma riconoscibile, alla vita del sodalizio, dal qualedesumere l'inserimento attivo, stabile e consapevole del soggetto nellaconsorteria; è invece necessario che gli elementi raccolti siano idonei a dimostrareun inserimento dinamico e funzionale del soggetto nel sodalizio, desumibile dalladisponibilità stabile a operare per esso, dal ruolo concretamente svolto, dalcontributo assicurato alle sue attività e dalla condivisione operativa delle suelogiche interne. La partecipazione non si esaurisce in una mera manifestazione divolontà o in un’affermazione di status, ma richiede un’attivazione fattiva, ancheminima, purché concreta e riconoscibile, a favore della consorteria, tale dadimostrare l’inserimento attivo del soggetto nella vita dell’organizzazione (Sez. U,n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889).Nella specie, le censure, pur formalmente prospettate come violazione di leggee vizio motivazionale, sollecitano in larga parte una mera rivalutazione delcompendio indiziario, non consentita in sede di legittimità ove il controllo non puòtradursi in una rilettura alternativa degli elementi acquisiti, ma deve arrestarsi allaverifica della completezza, non apparenza e tenuta logico-giuridica dellamotivazione del provvedimento impugnato.3. Il primo motivo non è fondato, né possono essere condivise le conclusionidel Procuratore generale nella parte in cui prospettano l'insufficienteindividualizzazione della posizione del ricorrente. È certamente vero che, neiprocedimenti cautelari aventi a oggetto il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.,la motivazione non può esaurirsi in una mera ricostruzione del contestoassociativo, dovendo invece dare conto, con specifico riguardo alla posizione delsingolo indagato, degli elementi dai quali desumere la sua effettiva, consapevolee stabile partecipazione al sodalizio. Nel caso di specie, tuttavia, l'ordinanzaimpugnata, pur preceduta da un'ampia ricostruzione dell'esistenza edell'operatività del clan [OSCURATO:PERSONA], dedica alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] una specifica eautonoma valutazione, incentrata su dati captativi nominativamente riferitiall'indagato e logicamente raccordati alla sua precedente appartenenza alsodalizio, al rapporto fiduciario con i vertici, alla spendita del nome del clan eall'intervento in vicende interne di particolare rilievo.Il Tribunale, dunque, non ha desunto la gravità indiziaria dalla sola esistenzadel clan, né dalla mera condanna irrevocabile riportata dal ricorrente, ma dallaconvergenza di una serie di elementi specifici: il riferimento a «Giacomino» nellaconversazione sul giro di nafta; l'indicazione del medesimo quale soggettoincaricato del sostentamento dei detenuti; la qualificazione, da parte degliinterlocutori, del [OSCURATO:PERSONA] come emanazione del vertice; il suo intervento nellavicenda [OSCURATO:PERSONA]; l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] e il suo coinvolgimento nelle tensioniinterne collegate alla prossima scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di un apparato argomentativo individualizzato, non meramente dicontesto e non apparente.4. Il secondo motivo non è fondato.Il Tribunale ha attribuito rilievo alla conversazione ambientale n. 5098 del 17giugno 2023, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], dialogando con [OSCURATO:PERSONA], facevariferimento a un «giro di nafta» nel territorio di Volla, indicandone il prezzo eriferendo che una persona di Saviano, poi identificata in «Giacomino», alias«Bambolella», aveva speso il proprio collegamento con i [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza nonassume tale dato come prova autosufficiente di un autonomo reato dicontrabbando, ma lo valorizza, in modo non manifestamente illogico, quale indicedella persistente spendita del nome del clan e dell'inserimento dell'indagato in uncircuito relazionale criminalmente qualificato.Né assume decisivo rilievo, in senso contrario, la documentazione difensivaapprovvigionamenti regolari di carburante a prezzi compatibili con quellimenzionati nella conversazione. Essa, infatti, introduce una spiegazionealternativa del dato captativo, ma non evidenzia un travisamento decisivo, neitermini sopra detti, né rende manifestamente illogica l'inferenza tratta dalTribunale, che si fonda sul tenore complessivo del dialogo, sull'identificazionenominativa dell'interessato, sulla sua collocazione territoriale e sulla spendita delcollegamento con i [OSCURATO:PERSONA].Del pari non è decisivo l'assunto secondo cui il contrabbando di carburantenon rientrerebbe nel programma criminoso del sodalizio: il punto valorizzato dalTribunale non è la perfetta sovrapponibilità dell'episodio al catalogo delle attivitàcontestate al clan, ma la sua valenza sintomatica della perdurante spendita delnome dell'associazione e della stabile collocazione del ricorrente nel circuitooperativo della consorteria, ritenuta dal Tribunale collegiale sulla base dimotivazione esente da vizi.5. Neppure il terzo motivo è fondato.La censura difensiva muove dall'assunto che l'incarico di provvedere alle c.d.«mesate» non sarebbe stato concretamente esercitato dal [OSCURATO:PERSONA], essendo lagestione effettiva transitata in capo ad altri sodali. Tale rilievo, tuttavia, non cogliela ratio del provvedimento impugnato, che non fonda la gravità indiziariasull'accertamento di una continuativa e materiale distribuzione del denaro da partedel ricorrente, ma valorizza il conferimento e l'accettazione di un compitofiduciario, riservato a soggetto ritenuto dagli interlocutori diretta emanazione delvertice.Le conversazioni richiamate dalla difesa, dalle quali emerge che altri affiliati sioccuparono in concreto della raccolta e della distribuzione del denaro, non sonologicamente incompatibili con tale ricostruzione, poiché possono riflettere unasuccessiva evoluzione degli equilibri interni o una gestione di fatto in capo ad altrisoggetti non escludente l’apporto del ricorrente. Resta, infatti, il dato - valutatodal Tribunale in modo non illogico - che, nella rappresentazione degli stessi sodali,l'affidamento del settore a «Giacomino» costituiva soluzione preferibile proprio peril rapporto fiduciario che lo legava agli apicali.6. Non è fondato nemmeno il quarto motivo.Il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe contraddetto l'ordinanza geneticanel valorizzare, quali indici della partecipazione associativa, episodi estorsivi inrelazione ai quali il Giudice per le indagini preliminari aveva escluso la gravitàindiziaria per i corrispondenti reati-fine.Anche tale censura non coglie nel segno.Il presupposto della stessa, secondo cui il Tribunale avrebbe valorizzatoelementi già reputati irrilevanti dall’ordinanza genetica, non è corretto. L’ordinanzagenetica non ha infatti ritenuto neutre le conversazioni relative alle vicendeestorsive di cui ai capi 14 e 15, ma ha soltanto escluso che esse fossero sufficientia fondare, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], la gravità indiziaria per quei reati-fine. Alcontrario, proprio con riferimento alla posizione associativa, la stessa ordinanzaha valorizzato il fatto che [OSCURATO:PERSONA], pur non risultando concorrente nei singoliepisodi estorsivi, emergesse come soggetto capace di ingerirsi nelle dinamicheinterne del clan, di interloquire con altri sodali su vicende sensibili e di assumere,nella prospettiva della scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], una rinnovata posizionedi rilievo operativo.L'esclusione della gravità indiziaria in ordine ai capi 14 e 15 non impediva alTribunale di utilizzare le medesime conversazioni per un diverso e più limitatoprofilo valutativo, cioè per apprezzare il livello di informazione, il ruolo relazionalee la messa a disposizione dell'indagato rispetto alle dinamiche interne del clan. Unelemento non sufficiente, isolatamente considerato, a fondare la gravità indiziariaper uno specifico reato-fine può infatti conservare rilievo sintomatico nel giudiziosulla partecipazione associativa, quando concorra, con altri dati convergenti, adelineare la stabile intraneità del soggetto al sodalizio. Ai fini dell'integrazione dellacondotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario,infatti, che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutividel programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la strutturaoperativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolodi componente del gruppo criminale, prova che può essere ricavata anche dalcompimento di una o più attività significative nell'interesse dell'associazionecriminale (Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122-01; in tal sensoanche Sez. 1, n. 10941 del 18/12/2025, dep. 2026, Vattiato, Rv. 289636-01, infattispecie nella quale gli indizi della partecipazione al sodalizio sono stati tratti daconversazioni intercettate tra l'indagato ed uno degli organizzatori della coscamafiosa aventi ad oggetto il traffico di stupefacenti, il mantenimento dei detenuti,la riscossione e la gestione delle somme versate al clan dai gestori delle piazze dispaccio, e la possibilità che all'indagato venisse affidata la gestione del settore delgioco e delle scommesse).In questa prospettiva, il Tribunale ha logicamente valorizzato il fatto che il DeLucia fosse informato di vicende delicate, fosse chiamato a intervenire per bloccareiniziative estorsive, ricevesse a casa propria soggetti coinvolti in settori di interessedel clan e venisse evocato quale possibile interlocutore nella gestione dei proventie dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza che tali elementi non siano stati ritenutisufficienti per contestargli autonomamente i reati estorsivi non li priva, dunque,della loro valenza indiziaria nel diverso giudizio sulla permanenza dellapartecipazione associativa.7. Il giudizio conclusivo del Tribunale sulla gravità indiziaria si sottrae,pertanto, alle censure articolate nel ricorso.Il provvedimento impugnato non si fonda su un singolo elemento isolato, masu una pluralità di dati convergenti, che vanno letti unitariamente: la precedenteappartenenza al clan, il riconoscimento del soprannome da parte degliinterlocutori, la spendita del nome dei [OSCURATO:PERSONA], l'affidamento del settore dellemesate, il ruolo di interlocuzione nelle vicende [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché larinnovata operatività collegata alle dinamiche interne precedenti alla scarcerazionedi [OSCURATO:PERSONA].La diversa lettura prospettata dal ricorrente isola ciascun segmento delcompendio, ma non evidenzia una frattura logica del ragionamento complessivosvolto dal Tribunale, che risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte. Aifini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazionedi misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomisticadei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità eprecisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che nechiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al temadi indagine (Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789-01, infattispecie in tema di associazione di tipo mafioso; così pure Sez. 1, n. 39125 del22/09/2015, Filippone, Rv. 264780-01).8. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Trattandosi diricorso in materia di misura cautelare custodiale, deve inoltre disporsi lacomunicazione prevista dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]