CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 30788/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erale, SilviaSalvadori, che chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 22 gennaio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Sassariha disposto la revoca ex tunc – a decorrere dal 18 novembre 2025 – della misuraalternativa dell’affidamento in prova di cui all’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 della quale XXXXXXXXXXXaveva beneficiato dal 20 gennaio 2025 inrelazione alla pena di anno uno, mesi nove e giorni otto di reclusione,determinata giusta provvedimento di cumulo del 17 marzo 2025 emesso dallaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro. A fondamento delladecisione il Tribunale ha posto l’apprezzamento della gravità dei fatti contestatialla condannata nell’ambito di un distinto procedimento penale per i quali è statasottoposta, per l’appunto a decorrere dal 9 dicembre 2025, alla misura cautelarenon custodiale dell’obbligo di dimora.2. XXXXXXXXXXX propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorso per cassazione con il quale lamenta la nullità del provvedimentoimpugnato per «violazione del termine a difesa, inesistenza della rinuncia eprivazione dell’assistenza tecnica».Il difensore pone a fondamento delle doglianze le seguenti considerazioni:a) Il decreto di fissazione dell’udienza camerale destinata a valutare laproposta di revoca della misura alternativa alla detenzione, da svolgersiall’udienza fissata per la data del 22 gennaio 2026, è stato depositato presso laCancelleria del Tribunale di sorveglianza il 14 gennaio 2026. La notificadell’avviso al difensore di fiducia ed alla condannata, perfezionatasi,rispettivamente, nelle date del 14 e 15 febbraio 2026, non è, pertanto, rispettosadel termine a comparire di cui all’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. (dettanorma, com’è noto, prevede che «salvo quanto previsto dal comma 2, il giudiceo il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che nesia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alleparti e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni primadella data predetta»). La violazione di detto termine, traducendosi in un’omessacitazione sia dell’interessata che del suo difensore, assurge a vera e propriacausa di nullità assoluta del provvedimento emesso in esito allo svolgimentodell’udienza tenutasi nell’assenza del difensore di fiducia, ma alla presenza di undifensore di ufficio prontamente nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod.proc. pen.b) La XXXX non ha mai manifestato, all’atto della notifica del decreto difissazione dell’udienza camerale, avvenuta brevi manu il 15 gennaio 2026,dichiarazione di rinuncia a comparire. Il decreto di fissazione dell’udienzacamerale, sottoscritto dal Presidente e depositato il giorno precedente, reca,infatti, la presenza di una «crocetta, apposta graficamente a mano, incorrispondenza della voce non intende presenziare». Ciò rende palese che dettaindicazione non può essere stata apposta su iniziativa della condannata all’attodella notifica, la cui relata non riporta, infatti, alcuna dichiarazione da parte delladestinataria dell’atto. In difetto di una rinuncia, espressa, personale edinequivoca riconducibile alla persona della condannata, la mancata comparizionedella ricorrente non costituisce acquiescenza, ma risulta eziologicamentecorrelata alla nullità della notifica per la violazione dei termini descritta alsuperiore punto a).Il Tribunale, per «preservare la regolarità formale dell’udienza» ha nominatoun difensore di ufficio, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. che«verosimilmente non in condizione di rilevarle…non ha potuto eccepire lenullità». Il difensore di ufficio, ignorando la linea difensiva e non avendo avutoalcun contatto con la condannata, non può garantire l’effettività della difesatecnica; egli non può, altresì, disporre dei diritti sostanziali del difensore difiducia, né rinunciare ai termini posti a garanzia dell’imputato, né sanare, con lasua stessa presenza, eventuali violazioni degli stessi [«ammettere che ildifensore d’ufficio possa sanare con il silenzio la violazione del termine che haimpedito al difensore di fiducia di comparire, significherebbe legittimare uncortocircuito logico aberrante: il vizio che estromette il difensore titolareverrebbe sanato dal rimedio (il sostituto) attivato proprio a causa del viziostesso»]. Peraltro, il difensore di ufficio non poteva conoscere il mancato rispettodel termine di cui all’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., posto che non potevaconoscere la data di notifica della PEC inviata allo studio del difensore di fiducia e«verosimilmente, neppure quella di notifica…alla parte, perché non ancora potutatornare all’ufficio …in tempi così brevi».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato.2. Immeritevole di condivisione è, anzitutto, la proposta interpretativa checostituisce la pietra angolare sulla quale il difensore della condannata haarticolato le proprie composite censure avverso il provvedimento impugnato. Va,invero, osservato come, secondo consolidato orientamento della giurisprudenzadi legittimità, cui questo collegio intende dare continuità, l’inosservanza deltermine di dieci giorni liberi previsto dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., perl’avviso alle parti e ai difensori del giorno dell’udienza non costituisce, comeopinato dalla difesa della XXXX, causa di nullità assoluta – quest’ultima, invero,può configurarsi solo nell’ipotesi di omessa citazione della parte – ma integrasemmai gli estremi di una causa di nullità a regime intermedio (Sez. 1, n. 17091del 31/01/2024, Biagi, Rv. 286259 - 01).Un vizio così connotato, se non eccepito in udienza dal difensore di fiduciapresente, ovvero, per il caso di assenza di quest’ultimo, da quello nominato diufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è, pertanto, soggetto allasanatoria di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., sicché esso non è poi piùsuscettibile di essere dedotto, nella presente sede, come causa di invalidità cheabbia colpito il provvedimento all’esito dell’udienza emesso.A fronte di ciò, prive di ogni capacità suggestiva si atteggiano le correlatecensure attraverso le quali il difensore della condannata ha inteso ridurre lafigura del difensore di ufficio nominato, in sua sostituzione, e presenteall’udienza del 22 gennaio 2026, a presenza «meramente estetica» (così pag. 7del ricorso), tale, cioè, da assicurare soltanto la regolarità formale delcontraddittorio, ma ontologicamente inidonea ad assicurare la difesa tecnicaanche perché non nelle condizioni di poter apprezzare l’esistenza delsummenzionato vizio procedurale e di rilevarlo al cospetto del Tribunale. Trattasidi un’opzione interpretativa che appare, anzitutto, radicalmente eccentricarispetto all’apparato normativo codicistico, che, al contrario, esalta la pienaequiparazione tra il difensore di fiducia e quello di ufficio – e tra costoro ed i lorosostituti – in quanto soggetti investiti dei medesimi poteri e gravati di identicidoveri e che, peraltro, risulta fondata, in fatto, su considerazioni irricevibili, qualil’impossibilità per l’avvocato presente in udienza di avvedersi della tardività dellanotifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, al contrario agevolmente percepibileanche solo attraverso la verifica della data in cui quest’ultimo atto processuale èstato depositato presso la cancelleria del Tribunale. Diversamente da quantoopinato dal difensore nel corpo del presente ricorso, all’atteggiamentoacquiescente del quale il difensore di ufficio si è reso protagonista nel corsodell’udienza camerale consegue, pertanto, proprio l’effetto sanante regolatodall’art. 182 cod. proc. pen., con conseguente impossibilità di far valere dettovizio nella presente sede di legittimità. Né, da ultimo, maggior pregio puòconferirsi alla doglianza con la quale la difesa, peraltro adombrando anche dubbisulla genuinità di un segno di spunta apposto sull’avviso costruito, in una suaparte, secondo un modello predisposto a struttura chiusa, ha ravvisato nellamancata partecipazione della condannata all’udienza camerale non già gliestremi di una sua libera scelta - e, cioè, il frutto «di una rinuncia espressa,personale ed inequivoca» (pag. 6 del ricorso) - bensì «una necessità imposta dalvizio processuale» (pag. 8 del ricorso). L’argomento è, ancora una volta, privo diconsistenza. La XXXX non era, all’atto della notifica dell’avviso, sottoposta amisura di natura custodiale e non se ne doveva, anzitutto, disporre la traduzioneper garantire il regolare svolgimento dell’udienza camerale né, tantomeno,raccogliere un’eventuale dichiarazione di rinuncia a comparire. Non può, peraltro,non aggiungersi che a detta misura cautelare la condannata era stata sottopostanell’ambito di un distinto procedimento penale. Secondo le regole generali, nonera, pertanto, il Tribunale di sorveglianza che avrebbe mai potuto autorizzare laXXXX a uscire dal Comune nel quale le era stato imposto l’obbligo di dimorare,ma il giudice che procede cui la condannata avrebbe dovuto, ove interessata apresenziare, avanzare un’espressa istanza in tal senso.3. Sulla scorta delle superiori considerazioni, il ricorso non è meritevole diaccoglimento e la XXXX deve essere condannata al pagamento delle speseprocessuali. Il riferimento a dati sensibili operati nel corpo del presenteprovvedimento impongono che, per l’ipotesi di sua diffusione, siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi della ricorrente, a norma dell’art. 52 d. lgs.196/03, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.