CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 29468/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Reggio di Calabria rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'ammissione alla detenzione domiciliare ex art. 47 ter 0.P., valorizzando un recente episodio disciplinare e la pendenza di procedimenti, tra cui un fatto di evasione del 2019; Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo inosservanza della legge penale, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione della misura ex art. 47 ter 0.P.; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per mot vi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]