CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 35414/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28946/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentatoe difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 973 /20 2 1 , depositata l’8 luglio2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre [OSCURATO:PERSONA] – Deposito cauzionale - Obbligo di restituzione al termine del rapporto - Giudicato esterno -Interpretazione 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ottenne dal Tribunale di Bergamo decreto ingiuntivo (n. 1746/16 del 7 marzo 2016 ) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di € 1.950, sulla base di assegno bancario; l’opposizione proposta dall’ingiunta venne rigettata dall’adito Tribunale sul rilievo che l’assegno aveva valenza di promessa di pagamento con conseguente inversione dell’onere probatorio e necessità per l’opponente di provare l’inesistenza del rapporto sottostante; la soccombente interpose gravame deducendo (secondo quanto riferito nella sentenza qui impugnata) che: a) la società opposta aveva «titolato» l’assegno posto a base della richiesta monitoria, riferendolo all’importo dovuto dalla Zanotti per deposito cauzionale all’inizio del rapporto locativotra di esse intercorso (la [OSCURATO:PERSONA] quale locatrice, la Zanotti quale conduttrice); b) sul punto vi era però giudicato esterno, formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bergamo n. 681/2016 che, condannando la [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione in suo favore del detto deposito cauzionale, aveva con ciò implicitamente affermato che il relativo importo era stato effettivamente versato e che, pertanto , il rapporto sottostante a quell’assegno era stato altrimenti estinto; la Corte d’appello ha accolto tale tesi censoria e, per l’effetto, con la sentenza in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto condannando l’opposta/appellata alle spese di entrambi i gradi del giudizio; per la cassazione di tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propone ricorso con unico mezzo, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: con l’unico motivo la ricorrente denuncia «violazione degli artt.1988 e 2697 c.c.»; questi, in sintesi,gli argomenti di critica: a) se è vero che, nella procedura monitoria, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva affermato che l’assegno bancario n. 71280446328-00 era stato rilasciato per assolvere la funzione di deposito cauzionale del contratto di locazione, è altrettanto vero che tale assegno non era mai stato incassato e che, pertanto, la relativa provvista non è mai entrata nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il che — soggiunge — costituisce circostanza di fatto mai contestata e della quale aveva dato atto anche il Tribunale di Bergamo nella sentenza n. 681/2016, fonte del dedotto giudicato esterno; b) dalla tesi di controparte, secondo cui il deposito cauzionale era stato pagato in contanti, avrebbe dovuto desumersi che «il rapporto fondamentaleex art. 1988 cod. civ. dedotto in giudizio dall’appellante [OSCURATO:PERSONA] è ben diverso da quello erroneamente individuato dal Giudice dell’appello»; tale «diverso rapporto fondamentale» andava provato in tutte le sue componenti, in primis il pagamento in contanti da sempre contestato; c) non vi è prova alcuna che il deposito cauzionale sia stato versato in contanti, come ha sempre affermato ma mai provato [OSCURATO:PERSONA], come non vi è prova che l’assegno bancario n. 71280446328-00 abbia assolto ad una diversa funzione; il motivo è inammissibile; gli argomenti di critica in cui esso si articola si appalesano infatti intrinsecamente contraddittori e, comunque, non riescono a cogliere l’affermazione centrale nel ragionamento decisorio della Corte, rappresentato dal rilievo che la pregressa sentenza, passata in giudicato, aveva accertato che il deposito cauzionale era stato effettivamente pagato e che, pertanto , il debito con riferimento al quale (pacificamente) quell’assegno era stato emesso era stato altrimenti estinto che non attraverso il suo incasso; la tesi della odierna ricorrente, secondo cui l’affermazione del pagamento in contanti implicherebbe l’individuazione di un «diverso rapporto fondamentale ex art. 1988 cod. civ.»,è: a) incomprensibile, prima ancora che priva di pregio, da un punto di vista giuridico, dal momento che il pagamento è fatto estintivo, non costitutivo, del diritto di credito e non si vede come l’essere stato esso effettuato in contanti o, comunque , altrimenti che attraverso l’incasso dell’assegno possa, di per sé, dimostrarne una diversa imputazione causale; b) contraddettadalla affermazione, insistentemente ripetuta dalla stessa ricorrente, anche in memoria, secondo cui l’importo portato dall’assegno era quello dovuto dalla conduttrice a titolo di deposito cauzionale; a fronte di tale pacifico riferimento causale, del tutto inconsistente è poi ovviamente l’altrettanto insistito rilievo della mancanza di prova dell’avvenuto pagamento in contanti del deposito cauzionale, poiché destinato a infrangersi contro il rilievo del giudicato esterno sul punto; il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q