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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29246/2026

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IAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];g• `915 [OSCURATO:PERSONA] per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificata l'originaria imputazione, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il ricorrente formula due motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla finalità di spaccio.

Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla determinazione della pena.

Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in sede di legittimità ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e dalle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte di appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dalle circostanze oggettive e soggettive del fatto, quali il tentativo di disfarsi della sostanza alla vista degli operanti, la modalità di confezionamento della sostanza in panetti sigillati con nastro isolante e il ritrovamento nel bauletto del motociclo di un nastro isolante simile a quello usato per il confezionamento della sostanza stupefacente sequestrata, l'assenza di dichiarazioni da parte del [OSCURATO:PERSONA] circa l'essere assuntore di stupefacenti e, infine, il trasporto in orario notturno.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla tipologia di sostanza stupefacente (cocaina), al numero di dosi astrattamente ricavabili (12) e ai precedenti penali dell'imputato, reputando equa la pena base di poco superiore al minimo edittale.Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];g• `915 [OSCURATO:PERSONA] per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificata l'originaria imputazione, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla finalità di spaccio. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla determinazione della pena. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in sede di legittimità ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e dalle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte di appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dalle circostanze oggettive e soggettive del fatto, quali il tentativo di disfarsi della sostanza alla vista degli operanti, la modalità di confezionamento della sostanza in panetti sigillati con nastro isolante e il ritrovamento nel bauletto del motociclo di un nastro isolante simile a quello usato per il confezionamento della sostanza stupefacente sequestrata, l'assenza di dichiarazioni da parte del [OSCURATO:PERSONA] circa l'essere assuntore di stupefacenti e, infine, il trasporto in orario notturno. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla tipologia di sostanza stupefacente (cocaina), al numero di dosi astrattamente ricavabili (12) e ai precedenti penali dell'imputato, reputando equa la pena base di poco superiore al minimo edittale.Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.M
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