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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 47105/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni ex art. 616 cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 dicembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza della Corte di Assise di Palermo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 13.1.2015, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del delitto di omicidio e dei reati satellite, aggravati dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991; 2) sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 27.5.2019, con la quale il predetto era stato riconosciuto responsabile di cinque omicidi, aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991.

2. Avverso la detta ordinanza, il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione al disposto di cui agli artt. 81, 99 cod. pen. e 671 cod. proc. pen..

Ha, in proposito, evidenziato che la difesa aveva indicato nella propria richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze in questione plurime e dettagliate ragioni a sostegno della stessa (la provenienza dei soggetti attivi dei reati dal medesimo contesto sociale e culturale, cioè dalla criminalità palermitana; la circostanza che i reati erano stati commessi in un arco temporale omogeneo tra il 1999 e il 2011 e tutti nel medesimo contesto geografico tra Carini e Palermo; la circostanza che detti reati erano stati commessi con le medesime finalità indicate nell'ad 7 della legge n. 203 del 1991); ha, quindi, osservato che tutti questi aspetti non avrebbero formato oggetto di specifica critica da parte del Giudice dell'esecuzione.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto "mancanza, illogicità e, comunque, insufficienza della motivazione" ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

Secondo la difesa, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo non avrebbe adeguatamente valutato tutte le circostanze indicate nell'istanza, quali indici della sussistenza del medesimo disegno criminoso (il dato geografico; il periodo considerato; la natura dei reati commessi; i soggetti attivi dei delitti; le medesime modalità operative), che non avrebbero potuto essere "neutralizzate da una motivazione nella quale ci si limita a fare una serie di richiami giurisprudenziali e ad affermare che la continuazione è cosa diversa da uno stile di vita da criminale".

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni ex art. 616 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili perché affidati ad argomentazioni manifestamente infondate e, comunque, non consentite nel presente scrutinio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle indicate sentenze non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione, "in quanto l'analisi delle singole condotte dimostra come esse appaiono ispirate a uno stile di vita criminoso e all'appartenenza all'associazione mafiosa, piuttosto che alla programmazione e deliberazione generica circa il compimento degli omicidi in contestazione e di una pluralità di reati in vista del conseguimento di un unico fine prefissato".

Tale valutazione che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singole ,violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali e in una riproduzione di argomentazioni già adeguatamente disattese.

Nessuna censura, infatti, può essere mossa al percorso motivazionale del Giudice dell'esecuzione atteso che, in termini seppure sintetici, ha messo ben in rilevo che non era possibile dedurre dagli indicatori offerti dalla difesa argomenti sufficienti a concludere che le singole violazioni fossero state concepite, almeno nelle loro linee essenziali, come parte integrante di un unico programma deliberato sin dal 1999 in funzione di condotte perpetrate ancora nel 2011.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni ex art. 616 cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 dicembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza della Corte di Assise di Palermo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 13.1.2015, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del delitto di omicidio e dei reati satellite, aggravati dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991; 2) sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 27.5.2019, con la quale il predetto era stato riconosciuto responsabile di cinque omicidi, aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991. 2. Avverso la detta ordinanza, il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione al disposto di cui agli artt. 81, 99 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.. Ha, in proposito, evidenziato che la difesa aveva indicato nella propria richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze in questione plurime e dettagliate ragioni a sostegno della stessa (la provenienza dei soggetti attivi dei reati dal medesimo contesto sociale e culturale, cioè dalla criminalità palermitana; la circostanza che i reati erano stati commessi in un arco temporale omogeneo tra il 1999 e il 2011 e tutti nel medesimo contesto geografico tra Carini e Palermo; la circostanza che detti reati erano stati commessi con le medesime finalità indicate nell'ad 7 della legge n. 203 del 1991); ha, quindi, osservato che tutti questi aspetti non avrebbero formato oggetto di specifica critica da parte del Giudice dell'esecuzione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto "mancanza, illogicità e, comunque, insufficienza della motivazione" ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. Secondo la difesa, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo non avrebbe adeguatamente valutato tutte le circostanze indicate nell'istanza, quali indici della sussistenza del medesimo disegno criminoso (il dato geografico; il periodo considerato; la natura dei reati commessi; i soggetti attivi dei delitti; le medesime modalità operative), che non avrebbero potuto essere "neutralizzate da una motivazione nella quale ci si limita a fare una serie di richiami giurisprudenziali e ad affermare che la continuazione è cosa diversa da uno stile di vita da criminale". 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni ex art. 616 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili perché affidati ad argomentazioni manifestamente infondate e, comunque, non consentite nel presente scrutinio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle indicate sentenze non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione, "in quanto l'analisi delle singole condotte dimostra come esse appaiono ispirate a uno stile di vita criminoso e all'appartenenza all'associazione mafiosa, piuttosto che alla programmazione e deliberazione generica circa il compimento degli omicidi in contestazione e di una pluralità di reati in vista del conseguimento di un unico fine prefissato". Tale valutazione che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singole ,violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali e in una riproduzione di argomentazioni già adeguatamente disattese. Nessuna censura, infatti, può essere mossa al percorso motivazionale del Giudice dell'esecuzione atteso che, in termini seppure sintetici, ha messo ben in rilevo che non era possibile dedurre dagli indicatori offerti dalla difesa argomenti sufficienti a concludere che le singole violazioni fossero state concepite, almeno nelle loro linee essenziali, come parte integrante di un unico programma deliberato sin dal 1999 in funzione di condotte perpetrate ancora nel 2011. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
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