CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25392/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA 1/( sul ricorso 30709-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa da sé stessa; - ricorrente- contro CONSIGLIO dell' [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l'ordinanza n. 7564/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 30709 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- Rg 30709 2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA] che: vocata [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione avverso l'allinanza resa da questa Corte a sezioni Unite n.7664/2020, pubolicata il 27 marzo 2020, che ha dichiarato inammissibile altro rico-so per revocazione proposto dalla stessa parte avverso l'ordinanza n.6039/2019 depositata il 28.2.2019 da questa stessa Corte. La Corte, con la indicata ordinanza, ha ritenuto che nessuna delle (:ensure proposte dalla ricorrente contenesse i presupposti della fattispecie normativa di revocazione invocata, non integrando vizio revocatorio né l'indicazione di regolamento di giurisdizione nell'oggetto de! -icorso, in quanto non decisivo, come anche la circostanza relativa al soggetto che aveva proposto il reclamo, tutte le altre questioni dedotte non rientrando nello spettro dell'errore revocatorio, ma seT mai di giudizio, avendo poi la Corte il ruolo di applicare in modo sistemico i propri precedenti giurisprudenziali, in assenza di casi che suggeriscano un distinguo o un mutamento di indirizzo. il Consiglio nazionale forense non si è costituito. La ricorrente deposita memoria La ricorrente con il proposto ricorso contesta la correttezza di quanto coleenuto nella ordinanza di revocazione impugnata, inoltre rivolgendo le proprie contestazioni avverso l'originaria decisione con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] co niiro il provvedimento adottato dal Tribunale di Firenze, che aveva respinto il ricorso ex art.700 c.p.c. proposto contro il provvedimento di so3pensione adottato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati per morosità. Ccrsiderato che: Rilevata la mancanza di evidenza decisoria, non ricorrono i presupposti ex art. 375 c.p.c., per cui rinvia la causa alla sezione quinta, dando mandato alla cancelleria per gli opportuni adempimenti. P.Q.M. Rinvia la causa alla sezione quinta civile. Ces deciso il 25 maggio