Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 13480/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5420-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimato - avverso la sentenza n. 1479/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 05420 sez.

M3 - ud. 17-03-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1479 del 2020 della Corte di appello di Palermo esponendo che: -[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione al pignoramento presso terzi ex art. 72-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, deducendo, in particolare, l'intervenuta prescrizione dei crediti; -all'esito della fase sommaria il giudizio di merito veniva riassunto dall'odierna ricorrente limitatamente alle sottese due cartelle inerenti all'irrogazione di sanzioni amministrative, deducendo che erano state notificate e seguite da due intimazioni di pagamento parimenti notificate; - il Tribunale accoglieva l'opposizione, con pronuncia confermata dalla Corte di appello, secondo cui, sebbene fosse stato documentato l'arrivo a destinazione degli avvisi di ricevimento riferiti alle intimazioni, indicate dal riscossore come utilmente interruttive della prescrizione, non era stato documentato il testo delle stesse, non prodotto neppure in copia, sicché l'affermazione che il plico ricevuto contenesse un'effettiva intimazione, ovvero altro atto idoneamente interruttivo, rimaneva meramente tale; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 25, 26, 50, d.P.R. n. 602 del 1973, 1335, 2697, 2700, 2943, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di RG n 5420 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] considerare che, una volta provata la ricezione dell'avviso, non era necessario produrre alcun testo dell'atto sia perché rispondente al modello avallato dal vigilante Ministero dell'economia, sia perché il destinatario non aveva provato e neppure dedotto che il plico contenesse altro; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso è improcedibile; difetta agli atti la produzione della relata di notifica della sentenza impugnata, necessaria alla cosiddetta prova di resistenza, non essendovi tempestività tra la pubblicazione del provvedimento gravato e la notifica del ricorso; tale prova non è rinvenibile neppure negli atti della parte controricorrente (come sarebbe stato rilevante: Cass., Sez.

U., 02/05/2017, n. 10648, Cass., 15/09/2017, n. 21386 e succ. conf.); si evidenzia, inoltre, che tale produzione non emerge neppure nell'indice degli allegati documentali del ricorso e del controricorso; stante l'inderogabile previsione contenuta nell'art. 369, cod. proc. civ., a nulla rileva la pur concorde indicazione della data in parola ad opera delle parti; spese secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in 2.000,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali, con distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se RG n 5420 del 2021 Cons. r ti, \•19Ifget« Int. pq , dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma il giorno 17 marzo 2022 Il P dente Scoditti) OSIrtoCAN(.Y.J..E:WA . 2 9 APR 2022 [OSCURATO:PERSONA] oggi, Virenze

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5420-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimato - avverso la sentenza n. 1479/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 05420 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1479 del 2020 della Corte di appello di Palermo esponendo che: -[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione al pignoramento presso terzi ex art. 72-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, deducendo, in particolare, l'intervenuta prescrizione dei crediti; -all'esito della fase sommaria il giudizio di merito veniva riassunto dall'odierna ricorrente limitatamente alle sottese due cartelle inerenti all'irrogazione di sanzioni amministrative, deducendo che erano state notificate e seguite da due intimazioni di pagamento parimenti notificate; - il Tribunale accoglieva l'opposizione, con pronuncia confermata dalla Corte di appello, secondo cui, sebbene fosse stato documentato l'arrivo a destinazione degli avvisi di ricevimento riferiti alle intimazioni, indicate dal riscossore come utilmente interruttive della prescrizione, non era stato documentato il testo delle stesse, non prodotto neppure in copia, sicché l'affermazione che il plico ricevuto contenesse un'effettiva intimazione, ovvero altro atto idoneamente interruttivo, rimaneva meramente tale; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 25, 26, 50, d.P.R. n. 602 del 1973, 1335, 2697, 2700, 2943, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di RG n 5420 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] considerare che, una volta provata la ricezione dell'avviso, non era necessario produrre alcun testo dell'atto sia perché rispondente al modello avallato dal vigilante Ministero dell'economia, sia perché il destinatario non aveva provato e neppure dedotto che il plico contenesse altro; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso è improcedibile; difetta agli atti la produzione della relata di notifica della sentenza impugnata, necessaria alla cosiddetta prova di resistenza, non essendovi tempestività tra la pubblicazione del provvedimento gravato e la notifica del ricorso; tale prova non è rinvenibile neppure negli atti della parte controricorrente (come sarebbe stato rilevante: Cass., Sez. U., 02/05/2017, n. 10648, Cass., 15/09/2017, n. 21386 e succ. conf.); si evidenzia, inoltre, che tale produzione non emerge neppure nell'indice degli allegati documentali del ricorso e del controricorso; stante l'inderogabile previsione contenuta nell'art. 369, cod. proc. civ., a nulla rileva la pur concorde indicazione della data in parola ad opera delle parti; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in 2.000,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali, con distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se RG n 5420 del 2021 Cons. r ti, \•19Ifget« Int. pq , dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 17 marzo 2022 Il P dente Scoditti) OSIrtoCAN(.Y.J..E:WA . 2 9 APR 2022 [OSCURATO:PERSONA] oggi, Virenze
Sentenza Cassazione n. 13480/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris