Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 15642/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30711/2018 R.G. proposto da : I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato M ARIO A NTONINI , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e G IUSEPPINA C ATAUDELLA -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1043/2017depositata i l 17/10/201 7 N.R.G. 426/2014 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Catania, accogliendo l’impugnazione principale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] e rigetta ndo quella incidentale propost a dall’INPS, ha dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo relativa ai crediti contributivi per lavoratori dipenden ti , riferiti ai mesi da ottobre a dicembre 2002 ed ai mesi di gennaio, maggio ed agosto 2003, gennaio e febbraio 2004, pretesi dall’INPS ed oggetto della cartella di pagamento notificata dal concessionario per la riscossione; la Corte territoriale, dopo a ver precisato che l’odierna controricorrente aveva rivendicato, in quanto impresa avente sede a Catania, il diritto a fruire della rateizzazione in 128 mesi, prevista delle ordinanze di protezione civile nn. 3254 del 2002 e 3282 del 2003 (emanate in relazione agli eventi sismici ed eruttivi che avevano interessato l’Etna nel corso dell’anno 2002), con la conseguente inesigibilità dei contributi oggetto di contenzioso sino alla scadenza prevista, ha rilevato la totale infondatezza della pretesa dell’Istituto, anche per i profili accolti dal primo giudice, sulla base della considerazione che : le ordinanze di protezione civile citate avevano previsto per tutte le imprese aventi sede in territorio della Provincia di Catania il beneficio della sospensione dei termini di pagamento sino al 31 marzo 2004 (quanto ai contributi afferenti il periodo compreso tra ottobre 2002 e febbraio 2004, da versare con dilazioni in 128 rate); che l’ordinanza di protezione civile n. 3442 del 2005, che aveva limitato alle sole imprese residenti nel comune di Catania il beneficio, era stata annullata dal TAR di Catania, con la sentenza n. 97 del 2006, ormai passata in cosa giudicata e la successiva, meramente reiterativa della prima, n. 289 del 2006, doveva ritenersi emessa in carenza assoluta di potere in difetto dell’assenza dei presupposti dell’emergenza; peraltro, l’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006, lungi dal “legificare” il contenuto dell’o.p.c.m. n. 3442 del 2005, aveva individuato per relationem i beneficiari di una diversa agevolazione consistente nella possibilità di estinguere il debito residuo versando un importo pari al 50%; ancora, il beneficio della sospensione e della rateizzazione riconosciuto in tali termini doveva estendersi anche ai contributi dovuti nell’ottobre 2002; quanto poi alla pretesa contributiva relativa al mese di agosto 2003, scaturita dal DM/10 rettificativo, la Corte ha rilevato la carenza di allegazione sui presupposti dell’obbligo; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l’INPS sulla base di due motivi, illustratida successiva memoria; resiste con controricorso, illustrato da memoria, l’[OSCURATO:PERSONA]; il concessionario per la riscossione è rimasto intimato; Considerato che: con il primo motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'O.P.C.M. n. 3555/2006 e dei D.P.C.M. n. 25105 del 2002, D.P.C.M. n. 10727 del 2003, D.P.C.M. n. 20433 del 2005, D.P.C.M. n. 24637 del 2006, D.P.C.M. n. 29768del 2008 e D.P.C.M. n. 33020 del 2008, in relazione alla L. n. 2248 del 1865, art. 5, all.

E, per avere la Corte di merito ritenuto che l'O.P.C.M. n. 3555 del 2006 (erroneamente indicata con il n. 289/2006 a pag. 5 della sentenza impugnata), con la quale era stato rideterminato l'elenco dei comuni beneficiari della sospensione dei termini di pagamento dei contributi in analogia con quello indicato nell'O.P.C.M. n. 3442 del 2005, che era stata annullata dal giudice amministrativo, fosse stata emanata in carenza di potere per essere insussistenti i presupposti dell'emergenza in relazione alla regolamentazione retroattiva della sospensione dei termini di pagamento, che originariamente aveva invece riguardato tutti i datori di lavoro della Provincia di Catania; con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 245 del 2002, art. 2, comma 2, e art. 4, comma 1 (conv. con L. n. 286 del 2002), nonché dell'O.P.C.M. n. 3254 del 2002, art. 5, comma 1, O.P.C.M. n. 3282 del 2003, art. 14, comma 2, O.P.C.M. n. 3442 del 2005, art. 1, comma 1, in relazione alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011, per avere la Corte territoriale ritenuto che l'art. 1, comma 1011, cit., nel circoscrivere ai comuni individuati dalla O.P.C.M. n. 3442 del 2006, il beneficio del pagamento in misura ridotta, non avesse inteso legificare il contenuto della precedente O.P.C.M. n. 3442 del 2005; preliminarmente va disattesa l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla controricorrente in ragione del disposto dalla sentenza resa dalla Corte d’appello n. 481 del 2014, con la quale era stato riconosciuto il diritto a fruire delle agevolazioni oggetto di causa, con riferimento ai contributi dovuti nei mesi di giugno, luglio, settembre, ottobre 2002; i precedent i giudizi tra le parti, pur relativi al medesimo rapporto giuridico, si riferiscono a periodi d'interesse contributivo differenti rispetto a quello oggetto di codesto procedimento. il riferimento a diversi anni d'imposta si collega ad un diverso quadro normativo e, di conseguenza, a presupposti iscrittivi differenti; questa Corte ha invero già affermato (Cass. n. 30853 del 29/10/2021; Cass. n. 3998 del 2023; ) che, in tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti; in tema, anche Sez. 5,Ordinanza n. 37 del 03/01/2019 (Rv. 652153 01), che ammette che nel processo tributario l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata possa trovare ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili); nel caso di specie, il dato normativo applicabile a ciascuno dei periodi interessati si caratterizza proprio per una intrinseca instabilità e discontinuità, essendo costituito dalla disciplina emergenziale all’epoca vigente ed in particolare dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 1 (abrogato dal d.lgs. n. 1 del 2018) che fissa(va) i limiti dell'intervento emergenziale a mezzo di una ulteriore fonte normativa secondaria di deroga alle norme ordinarie (cfr. anche comma 5 del medesimo art. 5: "Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigentidevono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare edevono essere motivate"); il susseguirsi di ordinanze normative emergenziali, con il successivo intervento normativo primario di cui si dirà, impedisce l’operatività del giudicato esternoqui eccepito; la secondacensura, in continuità con le decisioni di questa Corte di legittimità intervenute sul punto (vedi Cass. nn. 2556 e 2557 del 2022 ed in precedenza Cass. n. 26372 del 2017) appare fondata, dovendosi ritenere -sulla scorta della citata Cass. n. 26372 del 2017 -che, con la L. n. 296 del 2002, art. 1, comma 1011, il legislatore è intervenuto a disciplinare nuovamente le situazioni di omissione e ritardo nel pagamento dei tributi e dei contributi conseguenti alla sospensione dei termini precedentemente disposta dalle ordinanze adottate nel periodo dell'emergenza sismica e vulcanica, individuando nei "destinatari" della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3442/2005, cit., i beneficiari della possibilità di definire la propria posizione entroil 30.6.2007, "relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione"; che tale agevolazione deve ormai ritenersi l'unica spettante in dipendenza degli eventi sismici e vulcanici che hanno interessato la zona etnea, essendosi la norma di legge posta in continuum con la precedente normazione di carattere eccezionale, cristallizzando in una norma di rango primario la regolazione di situazioni ormai distanti dal verificarsi dell'emergenza, ancorché da questa dipendenti, mediante rinvio materiale e recettizio alle disposizioni dell'ordinanza emergenziale n. 3442/2005, più volte cit. (così ancora Cass. n. 26372 del 2017, cit.); non rientrando il comune in cui la parte controricorrente ha sede legale nel novero dei destinatari del beneficio ([OSCURATO:PERSONA]), la pretesa di continuare a fruire del beneficio della sospensione e successiva rateazione, per come originariamente disposte dall'O.P.C.M. n. 3254 del 2002, deve reputarsi ormai sprovvista di base normativa; non essendosi i giudici territoriali attenuti all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbito il primo motivo, va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30711/2018 R.G. proposto da : I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato M ARIO A NTONINI , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e G IUSEPPINA C ATAUDELLA -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1043/2017depositata i l 17/10/201 7 N.R.G. 426/2014 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Catania, accogliendo l’impugnazione principale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] e rigetta ndo quella incidentale propost a dall’INPS, ha dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo relativa ai crediti contributivi per lavoratori dipenden ti , riferiti ai mesi da ottobre a dicembre 2002 ed ai mesi di gennaio, maggio ed agosto 2003, gennaio e febbraio 2004, pretesi dall’INPS ed oggetto della cartella di pagamento notificata dal concessionario per la riscossione; la Corte territoriale, dopo a ver precisato che l’odierna controricorrente aveva rivendicato, in quanto impresa avente sede a Catania, il diritto a fruire della rateizzazione in 128 mesi, prevista delle ordinanze di protezione civile nn. 3254 del 2002 e 3282 del 2003 (emanate in relazione agli eventi sismici ed eruttivi che avevano interessato l’Etna nel corso dell’anno 2002), con la conseguente inesigibilità dei contributi oggetto di contenzioso sino alla scadenza prevista, ha rilevato la totale infondatezza della pretesa dell’Istituto, anche per i profili accolti dal primo giudice, sulla base della considerazione che : le ordinanze di protezione civile citate avevano previsto per tutte le imprese aventi sede in territorio della Provincia di Catania il beneficio della sospensione dei termini di pagamento sino al 31 marzo 2004 (quanto ai contributi afferenti il periodo compreso tra ottobre 2002 e febbraio 2004, da versare con dilazioni in 128 rate); che l’ordinanza di protezione civile n. 3442 del 2005, che aveva limitato alle sole imprese residenti nel comune di Catania il beneficio, era stata annullata dal TAR di Catania, con la sentenza n. 97 del 2006, ormai passata in cosa giudicata e la successiva, meramente reiterativa della prima, n. 289 del 2006, doveva ritenersi emessa in carenza assoluta di potere in difetto dell’assenza dei presupposti dell’emergenza; peraltro, l’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006, lungi dal “legificare” il contenuto dell’o.p.c.m. n. 3442 del 2005, aveva individuato per relationem i beneficiari di una diversa agevolazione consistente nella possibilità di estinguere il debito residuo versando un importo pari al 50%; ancora, il beneficio della sospensione e della rateizzazione riconosciuto in tali termini doveva estendersi anche ai contributi dovuti nell’ottobre 2002; quanto poi alla pretesa contributiva relativa al mese di agosto 2003, scaturita dal DM/10 rettificativo, la Corte ha rilevato la carenza di allegazione sui presupposti dell’obbligo; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l’INPS sulla base di due motivi, illustratida successiva memoria; resiste con controricorso, illustrato da memoria, l’[OSCURATO:PERSONA]; il concessionario per la riscossione è rimasto intimato; Considerato che: con il primo motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'O.P.C.M. n. 3555/2006 e dei D.P.C.M. n. 25105 del 2002, D.P.C.M. n. 10727 del 2003, D.P.C.M. n. 20433 del 2005, D.P.C.M. n. 24637 del 2006, D.P.C.M. n. 29768del 2008 e D.P.C.M. n. 33020 del 2008, in relazione alla L. n. 2248 del 1865, art. 5, all. E, per avere la Corte di merito ritenuto che l'O.P.C.M. n. 3555 del 2006 (erroneamente indicata con il n. 289/2006 a pag. 5 della sentenza impugnata), con la quale era stato rideterminato l'elenco dei comuni beneficiari della sospensione dei termini di pagamento dei contributi in analogia con quello indicato nell'O.P.C.M. n. 3442 del 2005, che era stata annullata dal giudice amministrativo, fosse stata emanata in carenza di potere per essere insussistenti i presupposti dell'emergenza in relazione alla regolamentazione retroattiva della sospensione dei termini di pagamento, che originariamente aveva invece riguardato tutti i datori di lavoro della Provincia di Catania; con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 245 del 2002, art. 2, comma 2, e art. 4, comma 1 (conv. con L. n. 286 del 2002), nonché dell'O.P.C.M. n. 3254 del 2002, art. 5, comma 1, O.P.C.M. n. 3282 del 2003, art. 14, comma 2, O.P.C.M. n. 3442 del 2005, art. 1, comma 1, in relazione alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011, per avere la Corte territoriale ritenuto che l'art. 1, comma 1011, cit., nel circoscrivere ai comuni individuati dalla O.P.C.M. n. 3442 del 2006, il beneficio del pagamento in misura ridotta, non avesse inteso legificare il contenuto della precedente O.P.C.M. n. 3442 del 2005; preliminarmente va disattesa l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla controricorrente in ragione del disposto dalla sentenza resa dalla Corte d’appello n. 481 del 2014, con la quale era stato riconosciuto il diritto a fruire delle agevolazioni oggetto di causa, con riferimento ai contributi dovuti nei mesi di giugno, luglio, settembre, ottobre 2002; i precedent i giudizi tra le parti, pur relativi al medesimo rapporto giuridico, si riferiscono a periodi d'interesse contributivo differenti rispetto a quello oggetto di codesto procedimento. il riferimento a diversi anni d'imposta si collega ad un diverso quadro normativo e, di conseguenza, a presupposti iscrittivi differenti; questa Corte ha invero già affermato (Cass. n. 30853 del 29/10/2021; Cass. n. 3998 del 2023; ) che, in tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti; in tema, anche Sez. 5,Ordinanza n. 37 del 03/01/2019 (Rv. 652153 01), che ammette che nel processo tributario l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata possa trovare ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili); nel caso di specie, il dato normativo applicabile a ciascuno dei periodi interessati si caratterizza proprio per una intrinseca instabilità e discontinuità, essendo costituito dalla disciplina emergenziale all’epoca vigente ed in particolare dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 1 (abrogato dal d.lgs. n. 1 del 2018) che fissa(va) i limiti dell'intervento emergenziale a mezzo di una ulteriore fonte normativa secondaria di deroga alle norme ordinarie (cfr. anche comma 5 del medesimo art. 5: "Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigentidevono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare edevono essere motivate"); il susseguirsi di ordinanze normative emergenziali, con il successivo intervento normativo primario di cui si dirà, impedisce l’operatività del giudicato esternoqui eccepito; la secondacensura, in continuità con le decisioni di questa Corte di legittimità intervenute sul punto (vedi Cass. nn. 2556 e 2557 del 2022 ed in precedenza Cass. n. 26372 del 2017) appare fondata, dovendosi ritenere -sulla scorta della citata Cass. n. 26372 del 2017 -che, con la L. n. 296 del 2002, art. 1, comma 1011, il legislatore è intervenuto a disciplinare nuovamente le situazioni di omissione e ritardo nel pagamento dei tributi e dei contributi conseguenti alla sospensione dei termini precedentemente disposta dalle ordinanze adottate nel periodo dell'emergenza sismica e vulcanica, individuando nei "destinatari" della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3442/2005, cit., i beneficiari della possibilità di definire la propria posizione entroil 30.6.2007, "relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione"; che tale agevolazione deve ormai ritenersi l'unica spettante in dipendenza degli eventi sismici e vulcanici che hanno interessato la zona etnea, essendosi la norma di legge posta in continuum con la precedente normazione di carattere eccezionale, cristallizzando in una norma di rango primario la regolazione di situazioni ormai distanti dal verificarsi dell'emergenza, ancorché da questa dipendenti, mediante rinvio materiale e recettizio alle disposizioni dell'ordinanza emergenziale n. 3442/2005, più volte cit. (così ancora Cass. n. 26372 del 2017, cit.); non rientrando il comune in cui la parte controricorrente ha sede legale nel novero dei destinatari del beneficio ([OSCURATO:PERSONA]), la pretesa di continuare a fruire del beneficio della sospensione e successiva rateazione, per come originariamente disposte dall'O.P.C.M. n. 3254 del 2002, deve reputarsi ormai sprovvista di base normativa; non essendosi i giudici territoriali attenuti all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbito il primo motivo, va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso
Sentenza Cassazione n. 15642/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris