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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 17511/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16034/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] di Roma e [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 20 presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] e Associati, come da procura in atti; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed el.dom.to in Roma, Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Giove 21, come da procura in atti; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 6019/2019 del 31.10.2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: §

1. L’[OSCURATO:PERSONA] FontanaNuova (iscritta all’Ufficio del Registro delle [OSCURATO:PERSONA] presso la Prefettura di Roma) ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazionedella sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento e rettifica, per maggiore Imu 2012 e sanzioni, notificatole da [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad alcuni immobili di sua proprietà siti in Roma, V.le Romania e [OSCURATO:PERSONA] (categoria catastale B/1 ed A/2), ed adibiti all’attività associativa istituzionale (formazione intellettuale, culturale, sociale e spirituale della persona).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - l'avviso di accertamento era adeguatamente motivato mediante la compiuta identificazione degli immobili, delle norme di riferimento e dell'iter logico seguito dal Comune per negare l'invocata esenzione dal tributo; - quanto alla effettiva utilizzazione degli immobili per le finalità proprie dell'Associazione (organizzazione di corsi di teologia e filosofia, iniziative di volontariato) con modalità non commerciali, gli assunti dell'Associazione non risultavano provati; - in particolare, non vi erano elementi per ritenere che si trattasse di un'attività immediata e diretta, non strumentale, rientrante tra quelle previste come esenti dall’ art.7 co.1 lett. da b) ad i) d.lgs 504/92 nonché art. 10 Reg.Comunale; - no n decisivi, in proposito, dovevano ritenersi i documenti prodotti dall'Associazione (dichiarazioni giurate e fotografie dei locali) dai quali si desumeva che nei fabbricati in questione si svolgessero corsi di insegnamento, senza altra specificazione circa il ‘regime finanziario’ dell'attività così svolta.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. §

2. Il difensore della Associazione ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio, rappresentando che l’ente impositore Comune di Roma ha deliberato di recepire per i tributi locali la disciplina statuale di cui alla legge n.197/22 (come previsto dall’art. 1 co. 205 legge cit.) secondo il Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti di cui alla deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 12 del 27/03/2023.

Trattandosi di lite così rientrante tra quelle considerate dalla legge menzionata, i cui termini di definizione non sono ad oggi ancora decorsi, sussistono i presupposti per accogliere l’istanza mediante rinvio del processo a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del processo.

Così deciso nella camera di cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16034/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] di Roma e [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 20 presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] e Associati, come da procura in atti; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed el.dom.to in Roma, Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Giove 21, come da procura in atti; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 6019/2019 del 31.10.2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: § 1. L’[OSCURATO:PERSONA] FontanaNuova (iscritta all’Ufficio del Registro delle [OSCURATO:PERSONA] presso la Prefettura di Roma) ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazionedella sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento e rettifica, per maggiore Imu 2012 e sanzioni, notificatole da [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad alcuni immobili di sua proprietà siti in Roma, V.le Romania e [OSCURATO:PERSONA] (categoria catastale B/1 ed A/2), ed adibiti all’attività associativa istituzionale (formazione intellettuale, culturale, sociale e spirituale della persona). La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - l'avviso di accertamento era adeguatamente motivato mediante la compiuta identificazione degli immobili, delle norme di riferimento e dell'iter logico seguito dal Comune per negare l'invocata esenzione dal tributo; - quanto alla effettiva utilizzazione degli immobili per le finalità proprie dell'Associazione (organizzazione di corsi di teologia e filosofia, iniziative di volontariato) con modalità non commerciali, gli assunti dell'Associazione non risultavano provati; - in particolare, non vi erano elementi per ritenere che si trattasse di un'attività immediata e diretta, non strumentale, rientrante tra quelle previste come esenti dall’ art.7 co.1 lett. da b) ad i) d.lgs 504/92 nonché art. 10 Reg.Comunale; - no n decisivi, in proposito, dovevano ritenersi i documenti prodotti dall'Associazione (dichiarazioni giurate e fotografie dei locali) dai quali si desumeva che nei fabbricati in questione si svolgessero corsi di insegnamento, senza altra specificazione circa il ‘regime finanziario’ dell'attività così svolta. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. § 2. Il difensore della Associazione ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio, rappresentando che l’ente impositore Comune di Roma ha deliberato di recepire per i tributi locali la disciplina statuale di cui alla legge n.197/22 (come previsto dall’art. 1 co. 205 legge cit.) secondo il Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti di cui alla deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 12 del 27/03/2023. Trattandosi di lite così rientrante tra quelle considerate dalla legge menzionata, i cui termini di definizione non sono ad oggi ancora decorsi, sussistono i presupposti per accogliere l’istanza mediante rinvio del processo a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del processo. Così deciso nella camera di cons
Sentenza Cassazione n. 17511/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris