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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12015/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22048-2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., FRANZONI Angelo e FRANZONI Emilio; - intimati - avverso la sentenza n. 1833/04/2018 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, Sezione staccata di SIRACUSA, depositata in data 02/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. per maggiori redditi di impresa ai fini IVA ed IRAP conseguiti dalla predetta società nell'anno d'imposta 2009, nonché degli avvisi di accertamento emessi ai fini IRPEF nei confronti dei soci Angelo ed [OSCURATO:PERSONA] per maggiori redditi di partecipazione nella predetta società,, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l'appello proposto dai predetti contribuenti avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo gli atti impositivi privi di motivazione in quanto l'amministrazione finanziaria si era limitata a riportare negli stessi le risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. senza operare una loro autonoma valutazione.

2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replicano gli intimati.

3. Successivamente alla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc., in data 06/09/2019 il contribuente [OSCURATO:PERSONA] depositava copia della domanda presentata dalla società e da esso socio per la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018.

4. Con ordinanza n. 25537/19 del 10/10/2019 questa Corte disponeva la sospensione del giudizio.

5. Sulla rinnovata proposta del relatore, risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Va preliminarmente dato atto dell'adesione della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e del socio Angelo FRANZONI e alla definizione agevolata delle controversie di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, avendo depositato in giudizio le istanze di definizione presentate all'Agenzia delle entrate e le quietanze di pagamento della prima rata dovuta.

Con nota del 17/02/2022 l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Siracusa, comunicava la regolarità della definizione della lite da parte dei predetti contribuenti.

Ne consegue, ex art. 6, comma 13, del d.l. citato, l'estinzione del giudizio nei confronti dei medesimi con spese a carico dei chi le ha anticipate.

Giudizio che invece deve proseguire nei confronti dell'altro socio [OSCURATO:PERSONA] il quale non risulta aver mai avanzato alcuna istanza di definizione ai sensi della predetta legge.

2. Con il motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212 del 2000 e 11, comma 1, del d.P.R. 435 del 2001.

3. Il motivo, che è diretto a censurare la statuizione di nullità dell'atto impositivo per difetto di motivazione, è fondato e va accolto, ponendosi l'affermazione della CTR, secondo cui l'amministrazione finanziaria non poteva limitarsi a riportare nello stesso le risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. senza operare una loro autonoma valutazione, in insanabile contrasto con il principio giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, in base al quale «In tema di avviso di accertamento, la motivazione "per relationem" con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio» (Cass. n. 32957 del 2018; in termini già Cass. n., 30560 del 2017).

Peraltro, nel caso di specie, per come risulta dal contenuto dell'avviso di accertamento, riprodotto nella sentenza impugnata, il p.v.c. era stato addirittura allegato allo stesso.

4. Quanto all'insussistenza nella specie dei presupposti per procedere ad accertamento induttivo, che la difesa erariale pure deduce nel motivo, rileva il Collegio che l'affermazione fatta dalla CTR in sentenza non integra un'autonoma ratio deddendi in quanto diretta a rafforzare la statuizione di nullità dell'atto impositivo perché non adeguatamente motivata sul punto.

5. Pertanto, in accoglimento del ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente per nuovo esame, alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e di [OSCURATO:PERSONA], ponendo le spese processuali a carico di chi le ha anticipate.

Accoglie il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22048-2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., FRANZONI Angelo e FRANZONI Emilio; - intimati - avverso la sentenza n. 1833/04/2018 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, Sezione staccata di SIRACUSA, depositata in data 02/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. per maggiori redditi di impresa ai fini IVA ed IRAP conseguiti dalla predetta società nell'anno d'imposta 2009, nonché degli avvisi di accertamento emessi ai fini IRPEF nei confronti dei soci Angelo ed [OSCURATO:PERSONA] per maggiori redditi di partecipazione nella predetta società,, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l'appello proposto dai predetti contribuenti avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo gli atti impositivi privi di motivazione in quanto l'amministrazione finanziaria si era limitata a riportare negli stessi le risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. senza operare una loro autonoma valutazione. 2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replicano gli intimati. 3. Successivamente alla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc., in data 06/09/2019 il contribuente [OSCURATO:PERSONA] depositava copia della domanda presentata dalla società e da esso socio per la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018. 4. Con ordinanza n. 25537/19 del 10/10/2019 questa Corte disponeva la sospensione del giudizio. 5. Sulla rinnovata proposta del relatore, risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Va preliminarmente dato atto dell'adesione della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e del socio Angelo FRANZONI e alla definizione agevolata delle controversie di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, avendo depositato in giudizio le istanze di definizione presentate all'Agenzia delle entrate e le quietanze di pagamento della prima rata dovuta. Con nota del 17/02/2022 l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Siracusa, comunicava la regolarità della definizione della lite da parte dei predetti contribuenti. Ne consegue, ex art. 6, comma 13, del d.l. citato, l'estinzione del giudizio nei confronti dei medesimi con spese a carico dei chi le ha anticipate. Giudizio che invece deve proseguire nei confronti dell'altro socio [OSCURATO:PERSONA] il quale non risulta aver mai avanzato alcuna istanza di definizione ai sensi della predetta legge. 2. Con il motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212 del 2000 e 11, comma 1, del d.P.R. 435 del 2001. 3. Il motivo, che è diretto a censurare la statuizione di nullità dell'atto impositivo per difetto di motivazione, è fondato e va accolto, ponendosi l'affermazione della CTR, secondo cui l'amministrazione finanziaria non poteva limitarsi a riportare nello stesso le risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. senza operare una loro autonoma valutazione, in insanabile contrasto con il principio giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, in base al quale «In tema di avviso di accertamento, la motivazione "per relationem" con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio» (Cass. n. 32957 del 2018; in termini già Cass. n., 30560 del 2017). Peraltro, nel caso di specie, per come risulta dal contenuto dell'avviso di accertamento, riprodotto nella sentenza impugnata, il p.v.c. era stato addirittura allegato allo stesso. 4. Quanto all'insussistenza nella specie dei presupposti per procedere ad accertamento induttivo, che la difesa erariale pure deduce nel motivo, rileva il Collegio che l'affermazione fatta dalla CTR in sentenza non integra un'autonoma ratio deddendi in quanto diretta a rafforzare la statuizione di nullità dell'atto impositivo perché non adeguatamente motivata sul punto. 5. Pertanto, in accoglimento del ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente per nuovo esame, alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e di [OSCURATO:PERSONA], ponendo le spese processuali a carico di chi le ha anticipate. Accoglie il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso
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