CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02405/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TARANTOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 del TRIBUNALE di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che si è proceduto nelle forme della trattazione scritta; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Taranto in composizione monocratica ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 10, comma 2, d.l.n. 14/2017, perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] era stato controllato in data 07/01/2021 alle ore 13,15 in piazza S.S. Annunziata in Taranto, zona alla quale gli era stato vietato l’accesso con provvedimento del Questore in data 05/10/2020. Il Tribunale riteneva che l’assenza in atti del provvedimento precedente del Questore di Taranto, che sanciva il divieto per [OSCURATO:PERSONA] di accesso alle aree urbane e che sarebbe stato già violato, impediva di accertare se effettivamente l’imputato sostasse in zone a lui non accessibili. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Lecce che con un unico motivo lamentava l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e l’infondatezza della motivazione assolutoria basata sulla mancata produzione del provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane precedente, emesso nel 2019, e poi seguito da quello indicato nella contestazione. Il contenuto del precedente provvedimento del 2019 e il dato relativo alle aree alle quali l’imputato non poteva accedere sono espressamente riferite nel provvedimento violato e prodotto in atti e non abbisogna di ulteriori riscontri, trattandosi di atto di pubblico ufficiale, che, se non attestasse il vero, integrerebbe una violazione dell’art. 479 cod. pen. In ogni caso ove il giudice avesse ritenuto assolutamente necessario avere contezza di quel precedente provvedimento avrebbe potuto disporne l’acquisizione ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La motivazione del provvedimento impugnato è viziata laddove ritiene non provata la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 10, comma 2, d.l.n. 14/2017, pur non essendo in discussione il fatto storico della sua condotta ([OSCURATO:PERSONA] era stato controllato in data 07/01/2021 alle ore 13,15 in piazza S.S. Annunziata in Taranto, zona alla quale gli era stato vietato l’accesso con provvedimento del Questore in data 05/10/2020). Il Tribunale, difatti, sostiene che sia decisiva l’assenza in atti del precedente ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, d.l. n. 14/2017, quello dalla cui violazione reiterata origina il provvedimento di divieto del Questore in data 05/10/2020. Tuttavia per un verso va ricordato che solo sul provvedimento violato e non su quello che lo precede il giudice può svolgere un sindacato incidentale sulla legittimità; peraltro, in assenza di contestazioni sulla completezza e la legittimità della motivazione del provvedimento questorile, nel quale si dà atto compiutamente del precedente ordine di allontanamento, il Tribunale non era tenuto a verificarne i contenuti. Né tantomeno poteva essere demandato al suo controllo la verifica sulla corrispondenza dell’area in cui era stato reiteratamente violato l’ordine di allontanamento e quella sulla quale era stato emesso il divieto di accesso. In ogni caso, come ha più volte ribadito la giurisprudenza di legittimità, «il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art.507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto. (La Corte ha affrontato la questione alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost. ed ha ritenuto che condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495 comma secondo c.p.p.)» (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, P.m. in proc. greco, Rv. 234907 - 01). Dal percorso motivazionale seguito nella sentenza impugnata risulta evidente che l’ordine di allontanamento precedente, secondo il Tribunale, doveva considerarsi una prova indispensabile per la decisione. Tuttavia il Tribunale non spiega perché allora non ha attivato i suoi poteri istruttori. E infatti «il giudice ha il dovere di esplicitare le ragioni per le quali ritenga di non procedere ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., in quanto il potere di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova rientra nel compito del giudice di accertare la verità ed ha la funzione di supplire all'inerzia delle parti o a carenze probatorie, quando le stesse incidono in maniera determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio. (Fattispecie di reato previsto dall'art. 256, comma primo, lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella quale la S.C. ha censurato la sentenza assolutoria per l'immotivato omesso ricorso, da parte del giudice di merito, al potere di cui all'art. 507 cod. proc. pen. per supplire alla carenza probatoria del PM circa la dimostrazione della iscrizione di una cooperativa all'albo dei gestori ambientali)» (Sez. 3, n. 50761 del 13/10/2016, P.m. in proc. Negro, Rv. 268606 - 01) Così come deve considerarsi «affetta da violazione di legge la sentenza che si limiti a richiamare l'intervenuta decadenza della parte dalla prova, senza dare adeguata motivazione quanto al mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 507 cod. proc. pen. (In motivazione, la Suprema Corte ha, altresì, affermato che l'eventuale dichiarata decadenza non impedisce, in applicazione del principio della modificabilità delle ordinanze dibattimentali in tema di prova, di cui all'art. 498, comma 4, cod. proc. pen., l'adozione di un successivo provvedimento di ammissione ex art. 507 cod. proc. pen.)» (Sez. 2, n. 35742 del 28/09/2020, D'agata, Rv. 280358 - 01). 3. Per le ragioni che precedono, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, nel quale si rivalutino le prove acquisite e, ove ritenuto necessario, si dispongano le integrazioni istruttorie ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. e si verifichi infine la fondatezza dell’imputazione. P.Q.M Annulla la sent