CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 21972/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli con sentenza dell’8 luglio 2025 ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e 3200euro di multa.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato articolando un unico motivodi doglianza.Con l’unico motivo di ricorso lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione conriguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.Ciò in ragione della positiva evoluzione della personalità dell’imputato che avevaintrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia, anche ammettendo i fatti.Ciononostante, la Corte territoriale non ha ritenuto di potere concedere le attenuantiparificando la posizione del ricorrente a quella dei coimputati, benchè costoro non avesserointrapreso alcun percorso di collaborazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Come correttamente richiamato dalla Corte nell’impugnato provvedimento in tema direati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante dicui all'art. 8 del d. l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, sifondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma nemmenonecessariamente implicano, l'applicazione della seconda, poiché l'art 62-bis cod. pen.sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato,danno cagionato, condotta tenuta "post delictum"), gli elementi che possono condurre adconseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopodi evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa. (Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019,sentenza che aveva concesso i benefici conseguenti alla scelta di collaborare con lagiustizia, ma non le circostanze attenuanti generiche, considerato il ruolo di rilievo svoltodall'imputato in ambito associativo ed i numerosi e gravi precedenti allo stesso riferibili).Nel medesimo senso questa Corte ha ribadito che in tema di reati di criminalitàorganizzata, la condotta collaborativa svolta successivamente ai contributi offerti inizialmenteagli investigatori, finanche nel corso del giudizio, può fondare la concessione dell'attenuantedi cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., ma non è, "ex se", sufficiente perl'applicazione anche delle circostanze attenuanti generiche. (Sez. 2 - , Sentenza n. 34126del 05/06/2024 Ud. (dep. 10/09/2024 ) Rv. 286921).La Corte territoriale ha fatto buon governo di tale insegnamento e mentre ha ritenutoche la collaborazione dovesse avere rilievo sotto il profilo della attenuante apposita, haaltrettanto escluso che ne potesse avere in punto di concessione delle attenuanti generiche,fornendo un’ ampia e articolata motivazione sul punto.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]