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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23896/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI- 04U67KG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI - 04W6RYP) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 8 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa, del 15 dicembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i delitt agli stessi ascritti (artt. 110, 628, art. 56, 629, cod. pen.).

Ritenuto che con il primo e terzo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, quanto alla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella considerazione delle dichiarazioni della persona offesa Ricciardi, introduce argomenti che non sono stati oggetto di specifico motivo di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto; rilevato come ad ogni modo tali motivi tendano ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede a fronte di una persuasiva argomentazione della Corte di appello, che ha evidenziato l'esigenza emersa chiaramente da parte del teste di non aggravare la posizione dei due imputati quanto al comportamento subito, con analisi specifica della credibilità del Ricciardi (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01).

Considerato come il secondo motivo di ricorso si caratterizzi per una sua oggettiva aspecificità, risolvendosi nel richiamo alla evoluzione giurisprudenziale sul tema della qualificazione giuridica del fatto ascritto in mancanza di confronto con la decisione impugnata, che ha esplicitamente considerato come incoerenti tra loro e non convincenti logicamente le versioni alternative fornite dai ricorrenti (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

Atteso che, il quarto motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., sono manifestamente infondati poiché la Corte territoriale, con motivazione logica e conforme al dato normativo e alla consolidata giurisprudenza di questa Corte ha condiviso la valutazione del primo giudice evidenziando come sia stata correttamente ritenuta l'assenza di qualsiasi segnale positivo da valutare a tal fine (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986-01, Sez. 3, n.44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI- 04U67KG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI - 04W6RYP) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 8 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa, del 15 dicembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i delitt agli stessi ascritti (artt. 110, 628, art. 56, 629, cod. pen.). Ritenuto che con il primo e terzo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, quanto alla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella considerazione delle dichiarazioni della persona offesa Ricciardi, introduce argomenti che non sono stati oggetto di specifico motivo di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto; rilevato come ad ogni modo tali motivi tendano ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede a fronte di una persuasiva argomentazione della Corte di appello, che ha evidenziato l'esigenza emersa chiaramente da parte del teste di non aggravare la posizione dei due imputati quanto al comportamento subito, con analisi specifica della credibilità del Ricciardi (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01). Considerato come il secondo motivo di ricorso si caratterizzi per una sua oggettiva aspecificità, risolvendosi nel richiamo alla evoluzione giurisprudenziale sul tema della qualificazione giuridica del fatto ascritto in mancanza di confronto con la decisione impugnata, che ha esplicitamente considerato come incoerenti tra loro e non convincenti logicamente le versioni alternative fornite dai ricorrenti (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Atteso che, il quarto motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., sono manifestamente infondati poiché la Corte territoriale, con motivazione logica e conforme al dato normativo e alla consolidata giurisprudenza di questa Corte ha condiviso la valutazione del primo giudice evidenziando come sia stata correttamente ritenuta l'assenza di qualsiasi segnale positivo da valutare a tal fine (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986-01, Sez. 3, n.44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere esten
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