Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:23
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
12 marzo 2009
Causa F‑104/06
[OSCURATO:PERSONA] e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Agenti contrattuali – Assunzione – Inquadramento – Ex esperti individuali – Diploma – Esperienza professionale – Eccezione di illegittimità»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e altri quattro agenti contrattuali
della [OSCURATO:PERSONA] chiedono, in particolare, l’annullamento delle decisioni di inquadramento provenienti dall’autorità abilitata
a concludere i contratti, quali risultano dai loro contratti di assunzione.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Agenti contrattuali – Inquadramento – Agenti rientranti nel gruppo di funzioni IV
(Regime applicabile agli altri agenti, artt. 79, n. 2, e 86)
2.
Funzionari – Parità di trattamento – Trattamento differenziato delle varie categorie di agenti in materia di garanzie statutarie
e di prestazioni previdenziali – Insussistenza di discriminazione
3.
Funzionari – Ricorso – Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Rigetto della domanda di annullamento
che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
1.
Dall’art. 79, n. 2, del Regime applicabile agli altri agenti risulta che l’amministrazione dispone di un margine discrezionale
nella fissazione del numero di anni di esperienza professionale necessari ai fini dell’inquadramento degli agenti contrattuali.
Poiché l’art. 86 del detto regime prevede solo un inquadramento in tre gradi degli agenti contrattuali di cui all’art. 3 bis
rientranti nel gruppo di funzioni IV, lo scarto che separa il limite inferiore dal limite superiore del periodo di esperienza
professionale richiesto per ciascuno dei tre gradi è necessariamente elevato. Pertanto, il trattamento identico di agenti
contrattuali che si trovano in situazioni diverse quanto alla durata della loro esperienza professionale è inerente ad un
sistema di ripartizione in tre gradi degli agenti contrattuali di cui all’art. 3 bis rientranti nel gruppo di funzioni IV.
(v. punti 48, 50 e 52)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 19 marzo 2003, causa T‑213/00, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑913, punti 405‑410)
2.
Poiché il legislatore comunitario è libero di creare nuove categorie di agenti, corrispondenti a legittime esigenze dell’amministrazione
comunitaria, e poiché non possono essere messe in discussione le differenze statutarie esistenti tra le varie categorie di
persone impiegate dalle Comunità europee, vuoi come funzionari in senso proprio, vuoi come agenti appartenenti alle diverse
categorie disciplinate dal Regime applicabile agli altri agenti, dato che la definizione di ciascuna di queste categorie corrisponde
a legittime esigenze dell’amministrazione comunitaria e alla natura dei compiti, permanenti o temporanei, che essa ha la funzione
di espletare, non può considerarsi una discriminazione il fatto che, dal punto di vista delle garanzie statutarie e delle
prestazioni previdenziali, talune categorie di persone impiegate dalle Comunità possano godere di garanzie o di prestazioni
non accordate ad altre categorie. In particolare, gli agenti contrattuali di cui rispettivamente all’art. 3 bis e all’art. 3
ter del detto regime rientrano in categorie di personale diverse, in quanto, in particolare, i secondi, a differenza dei primi,
possono concludere contratti di assunzione solo per un periodo limitato, il che implica, in particolare, un inquadramento
differenziato e, pertanto, livelli retributivi diversi.
(v. punti 60, 61, 63 e 97)
Riferimento:
Corte: 6 ottobre 1983, cause riunite 118/82‑123/82, Celant e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2995, punto 22)
Tribunale di primo grado: 30 settembre 1998, causa T‑121/97, Ryan/Corte dei conti (Racc. pag. II‑3885, punti 98 e 104), e
9 luglio 2007, causa T‑415/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 54 e 55)
Tribunale della funzione pubblica: 19 ottobre 2006, causa F‑59/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑109 e II‑A‑1‑409,
punti 71 e 76)
3.
Nelle cause di personale, la domanda diretta al risarcimento di un danno dev’essere respinta qualora presenti uno stretto
collegamento con la domanda di annullamento che sia stata a sua volta dichiarata irricevibile o sia stata respinta.
(v. punto 137)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 10 giugno 2004, causa T‑330/03, Liakoura/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑191 e II‑859, punto 69),
e 13 dicembre 2005, cause riunite T‑155/03, T‑157/03 e T‑331/03, Cwik/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑411 e II‑1865, punto 207)