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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30231/2025

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o (NA), elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], con sede in Napoli, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore; INTIMATA Agenzia delle Entrate - Riscossione , con sede in Roma, in persona del Presidente del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla C ommissione tributaria regionale per la Campania il 24 novembre 2020, n. 5669/20/2020; [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nellacamera di consiglio non partecipata del 28 ottobre 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 24 novembre 2020, n. 5669/20/2020, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento n. 0712013002784147 notificagli il 19 febbraio 2013 dalla “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Napoli, per conto della Regione Campania, nella misura complessiva di € 6.615,06, di cui, per la tassa automobilistica regionale relativa all’anno 2008, € 828,26 per l’autovettura targata [OSCURATO:TARGA], € 142,75 per il motociclo targatoBJ98106 ed € 202,86 per il motociclo targato DB11870, nonché € 5.786,80 per contributi minimi soggettivi dovuti dal medesimo (in qualità di avvocato) alla [OSCURATO:PERSONA]( quindi, debito extra-tributario), dopo la cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 24 giugno 2016, n. 6204/17/2016, da parte dell’ordinanza depositata dalla Sottosezione Tributaria della Sesta Sezione della Corte Suprema di Cassazione il 26 marzo 2019, n. 8410, a seguito della riassunzione del procedimento per iniziativa di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti del la Regione Campania e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (nel frattempo, succeduta ex lege alla “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A .” ) a vverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 3 dicembre 2014, n. 29467/ 31 /2014 , con co ndanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. Cassando l a precedente decisione d ella Commissione tributaria regionale, che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello per tradiva proposizione, il giudice di legittimità – oltre a dichiarare l’improcedibilità de l ricorso originario nei confronti dell’ente impositore -ha riconosc iuto la tempestività dell’appello nei confronti dell'agente della riscossione sulla base dell'art. 133, secondo comma, cod. proc. civ. (come modificato dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), secondo il quale la comunicazione da parte della Cancelleria del testo anche in forma integrale della sentenza non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 cod. proc. civ.

3. Nel prosieguo, il giudice del rinvio ha confermato la decisione di prime cure – che aveva respinto i l ricorso originario del contribuente -sul presupposto che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata al contribuente , che la prescrizione triennale non era ancora decorsa dalla notifica dell’avviso di accertamento (il 25 ottobre 2010) fino alla notifica della cartella di pagamento (il 20 febbraio 2013) a l contribuente, che la tassa automobilistica regionale era dovuta per intero in relazione ai motocicli per la mancata prova della perdita del possesso.

4. Rilevatane l’irregolarità con ordinanza interlocutoria del collegio, [OSCURATO:PERSONA] ha rinnovato la notifica del ricorso per cassazione all’Agenzia delle Entrate –Riscossione.

5. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione sono rimasteintimate. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denunciano, al contempo,violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché omessa pronuncia su circostanza decisiva della controversia con riferimento all’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado «di esprimersi sulla eccezione di prescrizione formulata dal contribuente verificando la (sola) regolarità della notifica della cartella di pagamento, senza la preventiva verifica della regolare notifica del prodromico avviso di accertamento notificato dalla Regione Campania in quanto la Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso del contribuente nei confronti di quest’ultimo ente territoriale». 1.2 Con il secondo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ., e 51 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché omessa pronuncia su circostanza decisiva della controversia con riferimento e violazione degli artt. 36 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, e 139 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., ed omessa pronuncia su circostanza decisiva della controversia con riferimento e violazione degli artt. 115 e 116 dod.

Proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.,per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di statuire «in ordine alla pur rappresentata violazione da parte dell’Amministrazione tributaria (rectius, nel caso di specie, da parte della Regione Campania) del combinato disposto degli artt. 3 e 24 della Costituzione e l’art. 14 della Legge 890/82, per come modificato dall’art.36 della Legge 31/2008». 1.3 Con il terzo motivo, si denuncia v iolazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 324 cod. proc. civ., 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente disposta dal giudice di secondo grado nei suoi confronti la condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’agente della riscossione, che non si era costituitoin tale sede.

2. Il primo motivo è infondato. 2.1 La prescrizione stricto sensu(nonostante la comune durata del termine di maturazione rispetto alla decadenza, nell’ambito della tassa automobilistica regionale) non attiene all’esercizio del potere impositivo mediante l’emanazione dell’avviso di accertamento, ma concerne il credito liquidato con avviso di accertamento ormai inoppugnabile per decorso del termine previsto dall’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 2.2 L’art. 5, comma 51, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e modificato dall'art. 3 del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60, recita: «L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte». 2.3 La norma in esame ha inteso applicare un unico termine triennale sia per i diritti del contribuente che per quelli dell’ente impositore.

Del resto, la lettera della disposizione in esame fa riferimento alla prescrizione dell’azione «per il recupero delle tasse», con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento che alla fase di riscossione, in modo da abbracciare l'intera area dei provvedimenti diretti al "recupero" delle tasse automobilistiche evase, stante l'ampiezza della formula utilizzata al riguardo dal legislatore (in termini: Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2022, n. 25204; Cass., Sez. Trib., 2 agosto 2024, n. 21915). 2.4 Dunque, ai fini della verifica della tempestività dell’iscrizione a ruolo e della successiva notificazione della cartella di pagamento per la riscossione coattiva, non può che trovare applicazione il termine indicato dal più volte citato art. 5, essendo principio di diritto espresso da questa Corte quello secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., si applica con riguardo a tutti gli atti —in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (tra le tante: Cass. Sez. 6^-3, 15 maggio 2018, n. 11800; Cass., Sez.

Un., 17 novembre 2016, n. 23397; Cass. Sez. 6^-5, 19 dicembre 2019, n. 33797; Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2021, n. 24755; Cass., Sez. 6^-5, 7 settembre 2022, n. 26359; Cass., Sez. Trib., 5 dicembre 2023, n. 33927; Cass., Sez. Trib., 2 agosto 2024, n. 21915; Cass., Sez. Trib., 25 luglio 2025, n. 21395). 2.5 In proposito, conformandosi ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza impugnata ha correttamente accertato (al punto 16 della motivazione) che: «Quanto alla prescrizione triennale del tributo richiesto in pagamento (tassa automobilistica riferita all'anno 2008 per un'autovettura e due motocicli) va rilevato che, stante la non più contestabile avvenuta notifica (da parte della Regione Campania) dell'avviso di accertamento di detto tributo in data 25.10.2010 e, quindi, entro il triennio decorrente dall'anno di riferimento 2008, alla data della notifica della cartella di pagamento (20.02.2013) non può ritenersi decorso il detto termine triennale di prescrizione che lo stesso contribuente invoca ai sensi dell'art. 5 comma 5 d.l. n. 953/1982».

3. Il secondo motivo è infondato. 3.1 Il ricorrente lamenta l’omessa comunicazione – dopo il recapito del plico contenente l’avviso di accertamento al portiere dello stabile di residenza del contribuente - di un’ulteriore raccomandata (c.d. informativa). 3.2 Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, vigente ratione temporis, anche dopo che l'art. 12 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha soppresso l'inciso «da parte dell'esattore», la notificazione della cartella di pagamento può avvenire mediante invio diretto, da parte delconcessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (tra le tante: Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2023, n. 35822; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18880). 3.3 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la notificazione a mezzo posta della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione, eseguita mediantelettera raccomandatacon avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la suafirma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale) (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., Sez. 1^, 19 gennaio 2023, n. 1686); si ha, dunque, che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, –in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l’atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 –l’agente postale si limita ad attestare l’avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza exart. 1335 cod. civ.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez. 6^-5, 3 marzo 2014, n. 4895; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2016, n. 14501); in tal senso, si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» –la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708).

Peraltro, le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all’ufficio postale.

Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (d.m. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l’ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell’avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dall’art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata.

Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d.

"compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dall'art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890, secondo cui: « La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore».

D’altra parte, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica exart. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 2 febbraio 2016, n. 2047; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2021, n. 12920; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18880).

Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall’art. 149 cod. proc. civ. e della legge 20 novembre 1982, n. 890, ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2012, n. 9111; 12081; Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2017, n. 30824; Cass., Sez. 6^- 5, 17 maggio 2018, n. Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2018, n. 33563; Cass., Sez. 5^, 29 agosto 2019, n. 21815; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 16992; Cass., Sez. 6^-5, 29 ottobre 2020, n. 23828; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2021, n. 5154; Cass. Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7464; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17712).

Pur non essendo direttamente applicabile il disposto dell’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in difetto, nel regolamento del servizio postale ordinario, di una regola (analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dall’art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890) sul momento in cui si debba ritenere pervenuto al destinatario un atto che l'agente postale abbia depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata, debba farsi applicazione - non diretta ma analogica - della regola dettata nell’art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890, secondo cui: «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore».

La Corte ha, quindi, ritenuto che la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art.14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che «la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro dei piego, se anteriore» (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 2 giugno 2016, n. 2047; Cass., Sez. 6^-5, 10 agosto 2017, n. 19958; Cass., Sez. 6^-5, 10 agosto 2017, n. 19958; Cass., Sez. 6^-5, 20 febbraio 2018, n. 4049; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34250; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18880).

Né tale orientamento sulla c.d.

“notifica postale diretta” risulta essere stato inciso dalla pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

Un., 15 aprile 2021, n. 10012), in tema di notifica degli atti impositivi e degli atti processuali a mezzo del servizio postale ex art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, con riguardo alla necessità di produrre in giudizio l’avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.a.d.), per l’ipotesi di irreperibilità “relativa” del destinatario, avendosi riguardo alla notifica a mezzo d el servizio postale da parte dell’ufficiale giudiziario.

4. Il terzo motivo è fondato per quanto di ragione. 4.1 La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore delcontumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportatospese al cui rimborso abbia diritto (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 19 giugno 2018, n. 16174; Cass., Sez. 6^- 5, 9 luglio 2019, n. 18390; Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, n. 20785; Cass., Sez. 6^-3, 26 luglio 2021, n. 21402; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3344; Cass., Sez. 3^, 14 marzo, 2023, n. 7361; Cass., Sez. Trib., 1 luglio 2024, n. 17967; Cass., Sez. 2^, 22 marzo 2025, n. 7639). 4.2 Nella specie, pur avendo dato atto –nell’esposizione delle vicende processuali - della contumacia dell’agente della riscossione nel giudizio di rinvio e nel giudizio di legittimità, la sentenza impugnata ha erroneamente condannato il contribuente alla sola rifusione delle spese di legittimità in favore dell’agente della riscossione, laddove la condanna alla rifusione delle spese di appello è corretta in quanto l’agente della riscossione si era costituito nel giudizio di appello, che era esitato nella sentenza cassata con rinvio. 4.3 Peraltro, è pacifico che il giudizio di appello e (dopo la cassazione della sentenza di secondo grado) il giudizio di rinvio siano suscettibili di liquidazione distinta delle spese giudiziali.

A tale proposito, si è affermato che il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 13 giugno 2018, n. 15506; Cass., Sez. 5^, 7 novembre 2019, n. 28698; Cass., Sez. 2^, 3 agosto 2022, n. 24053; Cass., Sez. 2^, 3 aprile 2024, n. 8842; Cass., Sez. 2^, 11 marzo 2025, n. 6527).

Nello specifico, si è aggiunto che, in materia di spese processuali, la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell'intero processo; pertanto, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione sul punto del giudice del rinvio integra un'omissione censurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-2, 22 gennaio 2020, n. 1407; Cass., Sez. 6^-2, 6 dicembre 2021, n. 38507; Cass., Sez. 6^-2, 27 ottobre 2022, n. 31814; Cass., Sez. 2^, 2 ottobre 2023, n. 27756; Cass., Sez. Trib., 30 aprile 2025, n. 11457).

Per cui, la liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado deve essere duplicata per tener conto anche della fase definita con la pronuncia della nuova sentenza di appello dopo la cassazione della vecchia sentenza di appello all’esito del giudizio di legittimità.

Difatti, la liquidazione delle spese giudiziali in base all’esito complessivo della controversia avrebbe coerentemente imposto di condannare la parte soccombente anche alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio, in aggiunta a quelle dei giudizi di merito e di legittimità (Cass., Sez. Trib., 4 agosto 2025, n. 22452).

5. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la parziale fondatezza del terzo motivo e l’infondatezza dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo parzialmente accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la conferma della sola condanna della contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore dell’agente della riscossione nella misura di € 500,00, oltre ad accessori di legge e contributo unificato tributario.

6. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo nei limiti specificati in motivazione e rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo parzialmente accolto e, decidendo nel merito, conferma la sola condanna della contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore dell’agente della riscossione nella misura di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o (NA), elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], con sede in Napoli, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore; INTIMATA Agenzia delle Entrate - Riscossione , con sede in Roma, in persona del Presidente del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla C ommissione tributaria regionale per la Campania il 24 novembre 2020, n. 5669/20/2020; [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nellacamera di consiglio non partecipata del 28 ottobre 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 24 novembre 2020, n. 5669/20/2020, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento n. 0712013002784147 notificagli il 19 febbraio 2013 dalla “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Napoli, per conto della Regione Campania, nella misura complessiva di € 6.615,06, di cui, per la tassa automobilistica regionale relativa all’anno 2008, € 828,26 per l’autovettura targata [OSCURATO:TARGA], € 142,75 per il motociclo targatoBJ98106 ed € 202,86 per il motociclo targato DB11870, nonché € 5.786,80 per contributi minimi soggettivi dovuti dal medesimo (in qualità di avvocato) alla [OSCURATO:PERSONA]( quindi, debito extra-tributario), dopo la cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 24 giugno 2016, n. 6204/17/2016, da parte dell’ordinanza depositata dalla Sottosezione Tributaria della Sesta Sezione della Corte Suprema di Cassazione il 26 marzo 2019, n. 8410, a seguito della riassunzione del procedimento per iniziativa di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti del la Regione Campania e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (nel frattempo, succeduta ex lege alla “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A .” ) a vverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 3 dicembre 2014, n. 29467/ 31 /2014 , con co ndanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Cassando l a precedente decisione d ella Commissione tributaria regionale, che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello per tradiva proposizione, il giudice di legittimità – oltre a dichiarare l’improcedibilità de l ricorso originario nei confronti dell’ente impositore -ha riconosc iuto la tempestività dell’appello nei confronti dell'agente della riscossione sulla base dell'art. 133, secondo comma, cod. proc. civ. (come modificato dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), secondo il quale la comunicazione da parte della Cancelleria del testo anche in forma integrale della sentenza non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 cod. proc. civ. 3. Nel prosieguo, il giudice del rinvio ha confermato la decisione di prime cure – che aveva respinto i l ricorso originario del contribuente -sul presupposto che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata al contribuente , che la prescrizione triennale non era ancora decorsa dalla notifica dell’avviso di accertamento (il 25 ottobre 2010) fino alla notifica della cartella di pagamento (il 20 febbraio 2013) a l contribuente, che la tassa automobilistica regionale era dovuta per intero in relazione ai motocicli per la mancata prova della perdita del possesso. 4. Rilevatane l’irregolarità con ordinanza interlocutoria del collegio, [OSCURATO:PERSONA] ha rinnovato la notifica del ricorso per cassazione all’Agenzia delle Entrate –Riscossione. 5. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione sono rimasteintimate. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denunciano, al contempo,violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché omessa pronuncia su circostanza decisiva della controversia con riferimento all’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado «di esprimersi sulla eccezione di prescrizione formulata dal contribuente verificando la (sola) regolarità della notifica della cartella di pagamento, senza la preventiva verifica della regolare notifica del prodromico avviso di accertamento notificato dalla Regione Campania in quanto la Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso del contribuente nei confronti di quest’ultimo ente territoriale». 1.2 Con il secondo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ., e 51 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché omessa pronuncia su circostanza decisiva della controversia con riferimento e violazione degli artt. 36 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, e 139 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., ed omessa pronuncia su circostanza decisiva della controversia con riferimento e violazione degli artt. 115 e 116 dod. Proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.,per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di statuire «in ordine alla pur rappresentata violazione da parte dell’Amministrazione tributaria (rectius, nel caso di specie, da parte della Regione Campania) del combinato disposto degli artt. 3 e 24 della Costituzione e l’art. 14 della Legge 890/82, per come modificato dall’art.36 della Legge 31/2008». 1.3 Con il terzo motivo, si denuncia v iolazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 324 cod. proc. civ., 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente disposta dal giudice di secondo grado nei suoi confronti la condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’agente della riscossione, che non si era costituitoin tale sede. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1 La prescrizione stricto sensu(nonostante la comune durata del termine di maturazione rispetto alla decadenza, nell’ambito della tassa automobilistica regionale) non attiene all’esercizio del potere impositivo mediante l’emanazione dell’avviso di accertamento, ma concerne il credito liquidato con avviso di accertamento ormai inoppugnabile per decorso del termine previsto dall’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 2.2 L’art. 5, comma 51, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e modificato dall'art. 3 del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60, recita: «L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte». 2.3 La norma in esame ha inteso applicare un unico termine triennale sia per i diritti del contribuente che per quelli dell’ente impositore. Del resto, la lettera della disposizione in esame fa riferimento alla prescrizione dell’azione «per il recupero delle tasse», con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento che alla fase di riscossione, in modo da abbracciare l'intera area dei provvedimenti diretti al "recupero" delle tasse automobilistiche evase, stante l'ampiezza della formula utilizzata al riguardo dal legislatore (in termini: Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2022, n. 25204; Cass., Sez. Trib., 2 agosto 2024, n. 21915). 2.4 Dunque, ai fini della verifica della tempestività dell’iscrizione a ruolo e della successiva notificazione della cartella di pagamento per la riscossione coattiva, non può che trovare applicazione il termine indicato dal più volte citato art. 5, essendo principio di diritto espresso da questa Corte quello secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., si applica con riguardo a tutti gli atti —in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (tra le tante: Cass. Sez. 6^-3, 15 maggio 2018, n. 11800; Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397; Cass. Sez. 6^-5, 19 dicembre 2019, n. 33797; Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2021, n. 24755; Cass., Sez. 6^-5, 7 settembre 2022, n. 26359; Cass., Sez. Trib., 5 dicembre 2023, n. 33927; Cass., Sez. Trib., 2 agosto 2024, n. 21915; Cass., Sez. Trib., 25 luglio 2025, n. 21395). 2.5 In proposito, conformandosi ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza impugnata ha correttamente accertato (al punto 16 della motivazione) che: «Quanto alla prescrizione triennale del tributo richiesto in pagamento (tassa automobilistica riferita all'anno 2008 per un'autovettura e due motocicli) va rilevato che, stante la non più contestabile avvenuta notifica (da parte della Regione Campania) dell'avviso di accertamento di detto tributo in data 25.10.2010 e, quindi, entro il triennio decorrente dall'anno di riferimento 2008, alla data della notifica della cartella di pagamento (20.02.2013) non può ritenersi decorso il detto termine triennale di prescrizione che lo stesso contribuente invoca ai sensi dell'art. 5 comma 5 d.l. n. 953/1982». 3. Il secondo motivo è infondato. 3.1 Il ricorrente lamenta l’omessa comunicazione – dopo il recapito del plico contenente l’avviso di accertamento al portiere dello stabile di residenza del contribuente - di un’ulteriore raccomandata (c.d. informativa). 3.2 Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, vigente ratione temporis, anche dopo che l'art. 12 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha soppresso l'inciso «da parte dell'esattore», la notificazione della cartella di pagamento può avvenire mediante invio diretto, da parte delconcessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (tra le tante: Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2023, n. 35822; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18880). 3.3 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la notificazione a mezzo posta della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione, eseguita mediantelettera raccomandatacon avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la suafirma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale) (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., Sez. 1^, 19 gennaio 2023, n. 1686); si ha, dunque, che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, –in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l’atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 –l’agente postale si limita ad attestare l’avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza exart. 1335 cod. civ.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez. 6^-5, 3 marzo 2014, n. 4895; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2016, n. 14501); in tal senso, si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» –la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708). Peraltro, le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all’ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (d.m. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l’ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell’avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dall’art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dall'art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890, secondo cui: « La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore». D’altra parte, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica exart. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 2 febbraio 2016, n. 2047; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2021, n. 12920; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18880). Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall’art. 149 cod. proc. civ. e della legge 20 novembre 1982, n. 890, ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2012, n. 9111; 12081; Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2017, n. 30824; Cass., Sez. 6^- 5, 17 maggio 2018, n. Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2018, n. 33563; Cass., Sez. 5^, 29 agosto 2019, n. 21815; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 16992; Cass., Sez. 6^-5, 29 ottobre 2020, n. 23828; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2021, n. 5154; Cass. Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7464; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17712). Pur non essendo direttamente applicabile il disposto dell’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in difetto, nel regolamento del servizio postale ordinario, di una regola (analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dall’art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890) sul momento in cui si debba ritenere pervenuto al destinatario un atto che l'agente postale abbia depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata, debba farsi applicazione - non diretta ma analogica - della regola dettata nell’art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890, secondo cui: «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore». La Corte ha, quindi, ritenuto che la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art.14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che «la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro dei piego, se anteriore» (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 2 giugno 2016, n. 2047; Cass., Sez. 6^-5, 10 agosto 2017, n. 19958; Cass., Sez. 6^-5, 10 agosto 2017, n. 19958; Cass., Sez. 6^-5, 20 febbraio 2018, n. 4049; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34250; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18880). Né tale orientamento sulla c.d. “notifica postale diretta” risulta essere stato inciso dalla pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012), in tema di notifica degli atti impositivi e degli atti processuali a mezzo del servizio postale ex art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, con riguardo alla necessità di produrre in giudizio l’avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.a.d.), per l’ipotesi di irreperibilità “relativa” del destinatario, avendosi riguardo alla notifica a mezzo d el servizio postale da parte dell’ufficiale giudiziario. 4. Il terzo motivo è fondato per quanto di ragione. 4.1 La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore delcontumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportatospese al cui rimborso abbia diritto (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 19 giugno 2018, n. 16174; Cass., Sez. 6^- 5, 9 luglio 2019, n. 18390; Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, n. 20785; Cass., Sez. 6^-3, 26 luglio 2021, n. 21402; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3344; Cass., Sez. 3^, 14 marzo, 2023, n. 7361; Cass., Sez. Trib., 1 luglio 2024, n. 17967; Cass., Sez. 2^, 22 marzo 2025, n. 7639). 4.2 Nella specie, pur avendo dato atto –nell’esposizione delle vicende processuali - della contumacia dell’agente della riscossione nel giudizio di rinvio e nel giudizio di legittimità, la sentenza impugnata ha erroneamente condannato il contribuente alla sola rifusione delle spese di legittimità in favore dell’agente della riscossione, laddove la condanna alla rifusione delle spese di appello è corretta in quanto l’agente della riscossione si era costituito nel giudizio di appello, che era esitato nella sentenza cassata con rinvio. 4.3 Peraltro, è pacifico che il giudizio di appello e (dopo la cassazione della sentenza di secondo grado) il giudizio di rinvio siano suscettibili di liquidazione distinta delle spese giudiziali. A tale proposito, si è affermato che il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 13 giugno 2018, n. 15506; Cass., Sez. 5^, 7 novembre 2019, n. 28698; Cass., Sez. 2^, 3 agosto 2022, n. 24053; Cass., Sez. 2^, 3 aprile 2024, n. 8842; Cass., Sez. 2^, 11 marzo 2025, n. 6527). Nello specifico, si è aggiunto che, in materia di spese processuali, la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell'intero processo; pertanto, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione sul punto del giudice del rinvio integra un'omissione censurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-2, 22 gennaio 2020, n. 1407; Cass., Sez. 6^-2, 6 dicembre 2021, n. 38507; Cass., Sez. 6^-2, 27 ottobre 2022, n. 31814; Cass., Sez. 2^, 2 ottobre 2023, n. 27756; Cass., Sez. Trib., 30 aprile 2025, n. 11457). Per cui, la liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado deve essere duplicata per tener conto anche della fase definita con la pronuncia della nuova sentenza di appello dopo la cassazione della vecchia sentenza di appello all’esito del giudizio di legittimità. Difatti, la liquidazione delle spese giudiziali in base all’esito complessivo della controversia avrebbe coerentemente imposto di condannare la parte soccombente anche alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio, in aggiunta a quelle dei giudizi di merito e di legittimità (Cass., Sez. Trib., 4 agosto 2025, n. 22452). 5. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la parziale fondatezza del terzo motivo e l’infondatezza dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo parzialmente accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la conferma della sola condanna della contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore dell’agente della riscossione nella misura di € 500,00, oltre ad accessori di legge e contributo unificato tributario. 6. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza. P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo nei limiti specificati in motivazione e rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo parzialmente accolto e, decidendo nel merito, conferma la sola condanna della contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore dell’agente della riscossione nella misura di
Sentenza Cassazione n. 30231/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris