CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30284/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 27 gennaio 2021, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce in data 19 novembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per una serie di episodi di truffa, con l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n. 1 cod. pen., e lo assolveva da alcune delle truffe contestate, perché estinte per intervenuta prescrizione, di conseguenza riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per le truffe contestate ai capi 11 e 30 dell'imputazione, oltre a essere del tutto generico, risulta manifestamente infondato, in quanto, contrariamente alle deduzioni della difesa, la Corte di appello, a pagina 10 della sentenza impugnata, ha argomentato in ordine alla colpevolezza del prevenuto per le ipotesi oggetto di censura, evidenziando, con valutazioni insindacabili in questa sede, poiché inerenti al merito della vicenda, come le scritture in cui questi si riconosceva debitore fossero in realtà parte integrante dei raggiri orchestrati ai danni delle vittime, così escludendo che le somme ricevute dal Faggiano costituissero un mero prestito non restituito; Considerato che anche la seconda doglianza, che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, in quanto il richiamo operato a pagina 12 alla negativa personalità dell'imputato, nonché all'assenza di elementi positivi valutabili, consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02); Per quanto riguarda il motivo relativo alla recidiva va rilevata la sua inammissibilità per aspecificità già nell'atto di appello. Da qui discende l'inammissibilità del motivo oggi esposto con il ricorso, dovendosi ribadire che «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie di inammissibilità dell'appello dovuta a tardiva presentazione dei motivi)», (Sez. 3 - , Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. il 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend