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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 32007/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15933/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 04555440967, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 00390840239, quale mandataria per la gestione dei crediti, in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 823/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/03/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto di rinuncia al ricorso risulta inoltre sottoscritto per adesione dal difensore della società controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che l a rinunc ia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15933/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 04555440967, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 00390840239, quale mandataria per la gestione dei crediti, in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 823/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/03/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto di rinuncia al ricorso risulta inoltre sottoscritto per adesione dal difensore della società controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che l a rinunc ia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione; P.Q.M. Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso i
Decreto Cassazione n. 32007/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris