CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 19476/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procur a a lle liti allegata al ricorso da gli A vvocat i [OSCURATO:PERSONA] Pizzi, elettivamente domiciliat a presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Donatello n. 23. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti allegata al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tolmezzo, via Q. Emacora n. 21. Controricorrente avverso la sentenza n. 146/2019 della Corte di appello di Trieste, pubblicata il 12. 3. 2019. Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 13. 6. 2024. R.G. N. 16248/2019. La Corte, letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per la cassazione della sentenza n. 146 del 12. 3. 2019 della Corte di appello di Trieste, che aveva rigettato la sua opposizione al decreto ingiuntivo che le intimava di pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 30.503,84 a titolo di prezzo per l’acquisto di merce; letto il controricorso notificato da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il procuratore della società ricorrente, munito della relativa facoltà nella procura alle liti, con atto depositato il 2. 4 . 20 24 , ha dichiarato di rinunciare al ricorso; chel’atto di rinuncia, notificato al procuratore del controricorrente, non risulta accettato, sicché deve farsi luogo alla condanna alle spesedel presente giudizio, come liquidate in dispositivo; che nulla deve disporsi in ordine alla debenza del c.d. doppio contributo, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, applicandosi tale misura soltanto nelle ipotesi in cui l'impugnazione sia rigettata ovvero dichiarata inammissibile o improcedibile,tenuto conto che nessuna pronuncia al riguardo deve essere adottata in caso di rinuncia al ricorso ( Cass. n. 14782 del 2018 ); visto l’art.391 cod. proc. civ. P.T.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la parte rinunziante Biessegi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.200,00, di cui euro 200,00per esborsi, oltre accessori di leggee spese generali. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 13 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 16248/2019.