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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21342/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ANCINI, domiciliato e difeso all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege all’indirizzo Pec i atti.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DELL’AQUILA n. 1264/2024depositata il 11/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27213/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 21342/2026Data pubblicazione 23/06/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decretoingiuntivo n. 14/2021 con cui gli veniva ingiunto, su istanza della societàDe [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il pagamento, in favore di quest’ultima, dieuro 14.985,49, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di residuosaldo del corrispettivo della fornitura di materiale edile.In via preliminare, eccepiva la prescrizione presuntiva ex art. 2955,n. 5, c.c., assumendo che fosse decorso oltre un anno dall’esecuzionedelle prestazioni.

Nel merito, pur non contestando l’avvenuta fornitura,deduceva di avere pagato integralmente il dovuto in contanti; negava,inoltre, di avere ricevuto le fatture prodotte dalla società, nonché diavere ricevuto o sottoscritto le bolle di consegna, disconoscendone lefirme in quanto non a lui riconducibili.Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., resistendo e chiedendoil rigetto dell’opposizione.

In particolare, la società deduceva che ilmateriale edile, pacificamente acquistato dal Mancini, non era statofornito in un’unica soluzione: parte era stata ritirata presso i magazzinidella società da [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di incaricatodall’opponente; altra parte era stata invece consegnata allo stesso Radupresso l’immobile oggetto dei lavori, sicché il disconoscimento dellesottoscrizioni effettuato dal Macini doveva ritenersi, oltre che generico,irrilevante.

Contestava, infine, l’eccezione di prescrizione presuntiva,sostenendo che la norma invocata non fosse applicabile ai commerciantiall’ingrosso e che, comunque, l’eccezione fosse incompatibile con ledifese svolte dall’opponente.2.

Con sentenza n. 41/2023 il Tribunale di Vasto rigettaval’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.3.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cuiresisteva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Numero registro generale 27213/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 21342/2026Data pubblicazione 23/06/20264.

Con sentenza n. 1264/2024 la Corte d’Appello dell’Aquila rigettavail gravame, confermando integralmente la sentenza di prime cure.5.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso percassazione, affidato a sette motivi.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.6.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denunzia “Violazione degli artt.214 e 633 e segg. c.p.c. in relazione all'art. 360 1° comma n.ri 3 e 4c.p.c.

Nullita' della sentenza per difetto di motivazione”.Lamenta che nel negare la validità del disconoscimento operatodall'opponente sulle bolle di consegna della merce fornita, la corteterritoriale avrebbe svolto una motivazione illogica ed in ultima analisiapparente, affermando che “l'opponente avrebbe disconosciuto non lesue proprie firme, ma quelle di un tale, rimasto sconosciuto, che è statochiamato [OSCURATO:PERSONA]”.Tanto premesso, la motivazione sarebbe priva di senso nella misurain cui sostiene che “l'opponente avrebbe disconosciuto delle firme altruie non (come, invece, ha ritualmente fatto) delle firme e delle bolle, a luiingiustamente attribuite”.Lamenta altresì che la corte territoriale avrebbe reso unamotivazione incomprensibile là dove ha affermato che “l'attribuzionedelle firme all'opponente avrebbe avuto soltanto "l'evidente fine dellaconcessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo".1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

In disparte il pur non marginale rilievo per cui asseriscel’illogicità della motivazione resa dalla corte territoriale in relazione allasua diversità di contenuto rispetto alla sentenza di prime cure, inviolazione del costante orientamento di legittimità secondo cui l’illogicitàNumero registro generale 27213/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 21342/2026Data pubblicazione 23/06/2026della motivazione deve essere intrinseca al provvedimento, e non certovalutata in riferimento ad elementi desunti aliunde (v.

Cass., Sez.

Un. n.8053 e n. 805 del 2014 e successive conformi), con il motivo ilricorrente censura passaggi isolati dell’impugnata sentenza, la quale,peraltro, si fonda sulla precisa ratio decidendi secondo cui “ildisconoscimento, avanzato dall’opponente, delle firme apposte sullebolle di trasporto prodotte, mai avrebbe potuto condurre allaverificazione delle scritture, non potendo, ovviamente, il soggetto,contro cui il documento era stato prodotto, disconoscere una firmapacificamente non apposta dallo stesso, ma da un terzo”, e, pertanto“pur nella consapevolezza che - trattandosi di documenti sottoscritti daterzi, non essendovi identità tra il soggetto che ha apposto le firme equello contro cui i documenti sono prodotti - non possano assurgere alrango di prova piena ex art. 2702 c.c.”, ha espressamente ritenuto“corretta la decisione del primo giudice di dare rilevanza alle stesse intermini indiziari.

Le scritture private provenienti da terzi, infatti,costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramenteindiziario, ma possono sempre contribuire a fondare il convincimento delgiudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo”.

Ditalchè, la corte d’appello ha confermato la sentenza di prime cure sulrilievo non soltanto dell’esistenza di documentazione sottoscritta daterzi, ma anche della contestazione solo generica, da parte dell’alloraappellante, oggi ricorrente, di tutta la documentazione fiscale prodotta ele sottoscrizioni relative, ritenendole a sé non riconducibili, nonché dellamancata contestazione circa la circostanza, riferita ex adverso, delladelega di incarico ad un soggetto terzo per il ritiro della merce fornita.La corte d’appello ha pertanto motivato in conformità al costanteorientamento di legittimità secondo cui, posto che “Non è infatticoncettualmente configurabile, dal punto di vista giuridico, ilriconoscimento o il disconoscimento della sottoscrizione altrui” (v.

Cass.,Numero registro generale 27213/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 21342/2026Data pubblicazione 23/06/2026n. 491/1964), l'onere di disconoscimento della scrittura privata previstodagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.

“presuppone che il documentoprodotto contro una parte del processo provenga dalla parte stessa,mentre non opera nel diverso caso della scrittura proveniente daun terzo, non producendosi in tal caso l'effetto di inutilizzabilità dellascrittura che - disconosciuta - non sia stata fatta oggetto di verificazioneex art. 216 cod. proc. civ.

Ne consegue che, se la scrittura provenienteda un terzo sia stata disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta ingiudizio, la stessa va valutata, con valore indiziario, nel contesto deglialtri elementi circostanziali, ai fini della decisione” (v.

Cass., n.20814/2018; Cass., n. 9329/2024, nonché Cass., n. 23155/2014,espressamente richiamata nell’impugnata sentenza).1.3.

In applicazione dei principi richiamati, ai quali il Collegio intendedare continuità, risulta altresì del tutto erroneo l’assunto del ricorrente,secondo cui il disconoscimento delle sottoscrizioni, non seguìto daverificazione, avrebbe determinato la “nullificazione” delladocumentazione prodotta.Tale prospettazione muove da una premessa non condivisibile,poiché riconduce la fattispecie all’ambito di operatività degli artt. 214 ess. c.p.c.; nel caso di specie, non viene in rilievo l’istituto deldisconoscimento della scrittura privata, né può prodursi l’effetto diinutilizzabilità del documento non sottoposto a verificazione, dato che lascrittura proveniente da terzi resta, piuttosto, liberamente apprezzabiledal giudice di merito quale elemento indiziario, da valutarsi nel quadrocomplessivo delle risultanze istruttorie.A tale principio si è correttamente attenuta la corte territoriale, laquale non ha attribuito alle bolle di consegna un valore di prova piena,ma le ha considerate unitamente agli altri elementi acquisiti,pervenendo - con apprezzamento di merito non sindacabile in questasede se non nei ristretti, e qui insussistenti, limiti del vizio motivazionaleNumero registro generale 27213/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 21342/2026Data pubblicazione 23/06/2026di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. - alla conclusione dell’avvenuta integralericezione della fornitura da parte dell’allora appellante.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia “Violazione dell'alloravigente art. 183 5° comma c.p.c. ora da vedersi nell'art. 171 ter 1°comma n. 1 c.p.c. in relazione all'art. 360 1° comma n. 3 c.p.c.

Nullita'della sentenza”.Deduce che l’avversaria società creditrice, dopo avere “nel suoricorso per ingiunzione [...] falsamente attribuito all'opponente le bolle ele relative sottoscrizioni, per portare a supporto del ricorso la provadocumentale delle sue forniture dei materiali”, così impostando la“domanda introduttiva della pretesa creditoria” secondo “una chiaralinea di difesa di carattere documentale, con cui s'intendeva provare ilcredito vantato”, nel giudizio di opposizione avrebbe poi mutatoradicalmente prospettazione, cambiando “totalmente linea difensiva,sostenendo che voleva provare la sua domanda creditoria, non piùtestimoni, che avrebbero potuto confermare che le forniture riportatesulle bolle, in quegli esatti termini, fino ai più insignificanti particolari,erano davvero avvenute, fino a coincidere nel loro valore, al precisoammontare, del credito preteso in giudizio”, e lamenta che l’impugnatasentenza avrebbe omesso di considerare tale mutamento, che avrebbeinvece dovuto essere rilevato e qualificato come vera e propria mutatiolibelli.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

Il ricorrente, riproponendo sotto solo parziale diversa forma ledoglianze già svolte in appello, trascura di considerare quanto motivatodall’impugnata sentenza che, nel confermare la sentenza di prime cure,ha escluso la configurabilità nel caso di specie di una inammissibilemutatio libelli, dato che la società creditrice ha soltanto precisatol’identità del soggetto terzo, che aveva sottoscritto le bolle in vece delNumero registro generale 27213/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 21342/2026Data pubblicazione 23/06/2026debitore, senza tuttavia introdurre modificazioni, in termini di petitum edi causa petendi, tali da innovare sulla sostanza della pretesa creditoriagià azionata in sede monitoria, bensì mere precisazioni utili “solamentea definirla, puntualizzarla, circostanziarla e chiarirla”.Così argomentando, la corte territoriale ha svolto un apprezzamentoin fatto, motivandolo in diritto conformemente al costante orientamentodi legittimità, secondo cui si configura mutatio libelli solo in caso dideduzione di un fatto diverso da quello originariamente posto afondamento della domanda, tale da comportare l’introduzione di unnuovo tema di indagine (Cass., n. 32952/2024; Cass., n. 24072/2017;Cass., n. 20870/2019, espressamente richiamata nell’impugnatasentenza).2.3.

A mente dei summenzionati precedenti, il motivo - che neppurededuce l’introduzione di “fatti” o “titoli” diversi da parte della societàcreditrice a fondamento della propria pretesa, bensì si limita a lamentareuna diversa strategia di difesa della controparte, volta a valorizzare,rispetto alla documentazione prodotta in sede monitoria, la provatestimoniale dedotta in sede di giudizio di opposizione - risultamanifestamente infondato, dato che del rapporto tra mutatio edemendatio è possibile discettare in jure soltanto in riferimento adintervenute modificazioni del petitum o della causa petendi delladomanda proposta, e non certo rispetto alle istanze e deduzioniistruttorie, che, oltretutto, sono state formulate dalla società creditricenel pieno rispetto del consolidato orientamento di legittimità, secondocui nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che in quantogiudizio a cognizione piena, impone al creditore un onere della prova piùapprofondito rispetto a quello proprio della fase monitoria, che siesaurisce nella prova scritta (v.

Cass., n. 19944/2023: “La fattura ètitolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'haemessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa nonNumero registro generale 27213/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 21342/2026Data pubblicazione 23/06/2026costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostratocon gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”).3.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazione dell'art. 1151° comma c.p.c. e degli artt. 115, 132, 2° comma n. 4 e 118 dd. aa.c.p.c.

Manifesta illogicità e contraddizione della sentenza e, quindi, suanullità, in relazione all'art. 360 1° comma n. 4 c.p.c.”.Censura, lamentandone la contraddittorietà, l’impugnata sentenza làdove ha, per un verso, affermato "il Mancini disconoscevagenericamente tutta la documentazione fiscale prodotta e lesottoscrizioni relative, ritenendole a sé non riconducibili; .... limitandosinei successivi scritti difensivi ad insistere nel disconoscimento di ognidocumento, a lamentare la mancata verificazione delle scritture, asostenere l'inammissibilità della ritenuta mutatio libelli", e, per altroverso, altresì ritenuto che "nessuna contestazione da parte del Mancini(vi era stata) in merito alla consegna ed alle modalità di consegna delmateriale ...".3.1.

Il motivo è inammissibile.3.2.

Evoca in maniera generica ed assertiva la intrinsecacontradditorietà della motivazione, mentre, proprio sulla scorta deipassaggi motivazionali riportarti nel motivo stesso, risulta invece che,senza incorrere in contraddittorietà alcuna, la corte di merito ha rilevatoche alcuna contestazione era stata svolta dal debitore né sulla avvenutaconsegna né sulle modalità di consegna delle merci fornite e che, postoche alcun disconoscimento era configurabile in relazione allesottoscrizioni di un terzo sulle bolle di consegna, siffattadocumentazione non era stata altrimenti contestata.Le censure svolte, sotto la formale evocazione del vizio di violazionedi legge, in relazione all’art. 115 c.p.c., sostanzialmente sollecitano unriesame del fatto e della prova secondo una interpretazione più graditaal ricorrente, senza considerare che i vizi censurabili per cassazione nonNumero registro generale 27213/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 21342/2026Data pubblicazione 23/06/2026possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delleprove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte,spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprioconvincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e laconcludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idoneea dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altromezzo di prova, mentre a questa Suprema Corte non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa,bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e dellacorrettezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice delmerito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (cfr. ex multis Cass., n.32505/2023; Cass., n. 9097/2017).4.

Con il quarto motivo il ricorrente denunzia “Violazione degli artt.245 e 257 c.p.c.

Illogicità manifesta in proposito ed anche nullita' dellasentenza per difetto di motivazione, riguardante la mancata ammissionedi un testimone, in relazione all'art. 360 1° comma n. 4 c.p.c.”.Lamenta che, pur essendo l’ammissione della prova testimonialerimessa, ai sensi degli artt. 245 e 257 c.p.c., alla valutazionediscrezionale del giudice di merito, il relativo diniego deve esseresorretto da congrua e logica motivazione, che, nella specie, sarebbeinvece mancata.

Nel caso di specie, la mancata escussione del testeRadu Nicolae, già ammesso e poi non richiamato a deporre, ai sensidell'art. 257 c.p.c., all'esito dell'audizione di tutti gli altri testi, apparesommamente illogica, per un verso, ed ancor più assolutamente carentedi motivazione.4.1.

Il motivo è infondato.4.2.

Dalla lettura della impugnata sentenza (v. p. 10 e ss.) emergeche il diniego della prova testimoniale è stato adeguatamente motivato,con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, che ha anche fattoespresso riferimento al principio per cui “La riduzione delle listeNumero registro generale 27213/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 21342/2026Data pubblicazione 23/06/2026testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamentediscrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corsodell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame ditutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritengasuperflua l'ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae alsindacato di legittimità se congruamente motivato anche per implicitodal complesso della motivazione” (v.

Cass., n. 9551/2009; Cass., n.11810/2016).

La censura, piuttosto, sotto la formale invocazione delvizio di violazione di legge, mira a sostituire alla valutazione del giudicedi merito una diversa lettura dell’istruttoria, fondata sulla pretesamaggiore rilevanza di un teste non escusso rispetto alle deposizioni giàassunte, pertanto in manifesta violazione del costante orientamento dilegittimità, secondo cui la valutazione delle prove, al pari della scelta,tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee asorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fattoriservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprioconvincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza esseretenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori nonaccolti, anche se allegati dalle parti (v., tra le tante, Cass., n.20871/2024; Cass., n. 42 del 2009; Cass., n. 11511 del 2014; Cass., n.16467 del 2017).Il giudice di legittimità, per contro, ha soltanto la facoltà delcontrollare, sotto il profilo della coerenza logico-formale, leargomentazioni svolte in ordine alla ricognizione della fattispecieconcreta dal giudice di merito, così come esposte nella pronunciaimpugnata, cui spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fontidel proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e laconcludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processoquelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fattiad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro deiNumero registro generale 27213/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 21342/2026Data pubblicazione 23/06/2026mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge(cfr., ex plurimis, Cass. n. 40872 del 2021, in motiv.; Cass. n. 21098 del2016; Cass. n. 27197 del 2011).Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere onon condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisioneimpugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propriavalutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass., n.3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesseovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo)coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del2007), dovendo, invece, controllare se abbiano dato effettivamenteconto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativoapprezzamento come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se lamotivazione non sia meramente apparente ovvero perplessa ocontraddittoria ( Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se ilragionamento probatorio reso manifesto nella motivazione delprovvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storicirilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato si sia come nella speciemantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile ( cfr. Cass. n. 11176del 2017 ).5.

Con il quinto motivo il ricorrente denunzia “Violazione dell'art. 214c.p.c. in relazione all'art. 360 1° comma n. 3 c.p.c.”.Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la cortedi merito avrebbe valorizzato la prova testimoniale quale elementoidoneo a corroborare la documentazione prodotta in sede monitoria,segnatamente le bolle di consegna.

Assume, in particolare, che “dueprove inammissibili in sé, non possono essere messe insieme, per darsiforza reciprocamente, onde produrre l'unica vera prova decisiva delprocesso, sull'avversa pretesa creditoria” (v. p. 20 del ricorso).Numero registro generale 27213/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 21342/2026Data pubblicazione 23/06/20265.1.

Il motivo è infondato.5.2.

Il ricorrente muove da una premessa erronea, già disattesanello scrutinio del primo motivo: quella secondo cui le sottoscrizioniapposte sulle bolle di consegna dovessero ritenersi da lui validamentedisconosciute, con conseguente inutilizzabilità della relativadocumentazione.Tale assunto non è condivisibile.

Come già rilevato in sede discrutinio del primo motivo, il disconoscimento della sottoscrizioneapposta da un terzo non produce gli effetti propri degli artt. 214 e ss.c.p.c.; ne consegue che la scrittura proveniente da terzi restaliberamente apprezzabile dal giudice di merito, quale elementoindiziario, unitamente alle altre risultanze istruttorie.

A tale principio si ècorrettamente attenuta la corte territoriale, che, diversamente daquanto asserito dal ricorrente, non ha “messo insieme due proveinammissibili in sé”, ma ha attribuito alle bolle di consegna della mercesottoscritte dal terzo il valore indiziario loro proprio, valutandoleunitamente alle altre risultanze istruttorie, ivi compresa la provatestimoniale espletata.6.

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia “Violazione degli artt.214 c.p.c. e 2702 c.c. in riferimento all'art. 360 1° comma n. 3 c.p.c.”.Lamenta che, erroneamente, la corte di merito ha finito per porre afondamento della sua decisione soltanto la documentazione prodotta incausa, nonostante l’intervenuto disconoscimento delle sottoscrizioni.6.1.

Il motivo è infondato.6.2.

Il ricorrente reitera la censura già disattesa con riguardo alprecedente motivo, assumendo che la corte di merito avrebbe attribuitorilievo alle bolle di consegna senza considerare l’intervenutodisconoscimento delle relative sottoscrizioni e solo apparentemente leavrebbe valutate come meri elementi indiziari.

Secondo il ricorrente,infatti, “non c'era null'altro in causa, che poteva essere valutatoNumero registro generale 27213/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 21342/2026Data pubblicazione 23/06/2026"unitamente" alle scritture disconosciute, a parte la prova testimoniale,che traeva forza proprio e soltanto da quelle scritture disconosciute”, dalmomento che i testi escussi sarebbero stati inattendibili.La doglianza non coglie nel segno.Come già rilevato, le bolle di consegna, in quanto sottoscritte da unterzo e non dal debitore, non erano inutilizzabili per effetto deldisconoscimento, ma liberamente valutabili dal giudice di merito qualielementi indiziari.

La corte territoriale si è attenuta a tale principio,apprezzando dette bolle non isolatamente né come prova legale, bensìnel quadro complessivo delle altre risultanze istruttorie, e segnatamentealla luce degli esiti della prova testimoniale espletata.Quanto, poi, alla dedotta inattendibilità dei testi, la censura, fondatasull’assunto che essi avrebbero riferito particolari “che, a distanza ditanti anni, era impossibile ricordare, meno che meno conquell'incredibile precisione”, risulta meramente assertiva e generica etrascura, tuttavia, che la corte d’appello ha espressamente ritenutoquanto tale non più sindacabile nella presente sede di legittimità.7.

Con il settimo motivo il ricorrente denunzia “Violazione dell'art.2955 n. 5 c.c. in relazione all'art. 360 1° comma n. 3 c.p.c.”.Lamenta che, erroneamente rigettando la relativa eccezione, la corteterritoriale ha escluso che il credito della controparte si fosse prescrittoper prescrizione presuntiva annuale ex art. 2955, n. 5, c.c.7.1.

Il motivo è infondato.7.2.

Dalla sentenza impugnata si evince che il rigetto dell’eccezionedi prescrizione presuntiva è fondato su due rationes decidendi: l’una, incui è stato escluso che ricorressero i presupposti di applicazionedell’istituto; l’altra per il fatto che l’allora appellante avesse “negato ilcredito”, per cui non poteva eccepirne al contempo l’intervenutaprescrizione.Numero registro generale 27213/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 21342/2026Data pubblicazione 23/06/2026Orbene, là dove ha affermato che "la prescrizione presuntivaannuale dei crediti dei commercianti di cui all'art. 2955 n. 5 c.c. nonopera quando siano stati pattuiti dalle parti il differimento del saldoprevio versamento di uno o più acconti o il frazionamento delpagamento, in quanto in entrambi i casi il corrispettivo viene versato inpiù soluzioni, essendo il pagamento del prezzo della merce diluito neltempo a seguito di un accordo tra le parti, e si è pertanto fuori al di fuoridi quei rapporti aventi ad oggetto l'acquisto al minuto di beni", la cortedi merito ha correttamente applicato il principio, che qui si intenderibadire, secondo cui “La prescrizione presuntiva contemplata dall'art.2955, n. 5, c.c., in relazione al credito del commerciante "per il prezzodelle merci vendute a chi non ne fa commercio", si riferisce allealienazioni "al minuto" di beni di largo e generalizzato consumo,personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instauratisenza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamentoimmediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio diquietanza (v.

Cass., n. 38591/2021; Cass., n. 24759/2013).Su tale motivazione, pienamente conforme a diritto, l’impugnatasentenza dunque si consolida, né possono indurre a diverse conclusionile ulteriori censure svolte nel motivo che, sostanzialmente, si risolvononel sollecitare a questa Suprema Corte un riesame degli aspetti fattualidelle vicende di causa, che è invece estraneo al giudizio di legittimità.8.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza.Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somma ex art.96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.MNumero registro generale 27213/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 21342/2026Data pubblicazione 23/06/2026La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 3.800,00 (di cui euro 3.600,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge; b) della somma di euro 3.600,00 exart. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 29 aprile 2026.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANCINI, domiciliato e difeso all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege all’indirizzo Pec i atti.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DELL’AQUILA n. 1264/2024depositata il 11/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27213/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 21342/2026Data pubblicazione 23/06/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decretoingiuntivo n. 14/2021 con cui gli veniva ingiunto, su istanza della societàDe [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il pagamento, in favore di quest’ultima, dieuro 14.985,49, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di residuosaldo del corrispettivo della fornitura di materiale edile.In via preliminare, eccepiva la prescrizione presuntiva ex art. 2955,n. 5, c.c., assumendo che fosse decorso oltre un anno dall’esecuzionedelle prestazioni. Nel merito, pur non contestando l’avvenuta fornitura,deduceva di avere pagato integralmente il dovuto in contanti; negava,inoltre, di avere ricevuto le fatture prodotte dalla società, nonché diavere ricevuto o sottoscritto le bolle di consegna, disconoscendone lefirme in quanto non a lui riconducibili.Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., resistendo e chiedendoil rigetto dell’opposizione. In particolare, la società deduceva che ilmateriale edile, pacificamente acquistato dal Mancini, non era statofornito in un’unica soluzione: parte era stata ritirata presso i magazzinidella società da [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di incaricatodall’opponente; altra parte era stata invece consegnata allo stesso Radupresso l’immobile oggetto dei lavori, sicché il disconoscimento dellesottoscrizioni effettuato dal Macini doveva ritenersi, oltre che generico,irrilevante. Contestava, infine, l’eccezione di prescrizione presuntiva,sostenendo che la norma invocata non fosse applicabile ai commerciantiall’ingrosso e che, comunque, l’eccezione fosse incompatibile con ledifese svolte dall’opponente.2. Con sentenza n. 41/2023 il Tribunale di Vasto rigettaval’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cuiresisteva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Numero registro generale 27213/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 21342/2026Data pubblicazione 23/06/20264. Con sentenza n. 1264/2024 la Corte d’Appello dell’Aquila rigettavail gravame, confermando integralmente la sentenza di prime cure.5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso percassazione, affidato a sette motivi.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia “Violazione degli artt.214 e 633 e segg. c.p.c. in relazione all'art. 360 1° comma n.ri 3 e 4c.p.c. Nullita' della sentenza per difetto di motivazione”.Lamenta che nel negare la validità del disconoscimento operatodall'opponente sulle bolle di consegna della merce fornita, la corteterritoriale avrebbe svolto una motivazione illogica ed in ultima analisiapparente, affermando che “l'opponente avrebbe disconosciuto non lesue proprie firme, ma quelle di un tale, rimasto sconosciuto, che è statochiamato [OSCURATO:PERSONA]”.Tanto premesso, la motivazione sarebbe priva di senso nella misurain cui sostiene che “l'opponente avrebbe disconosciuto delle firme altruie non (come, invece, ha ritualmente fatto) delle firme e delle bolle, a luiingiustamente attribuite”.Lamenta altresì che la corte territoriale avrebbe reso unamotivazione incomprensibile là dove ha affermato che “l'attribuzionedelle firme all'opponente avrebbe avuto soltanto "l'evidente fine dellaconcessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo".1.1. Il motivo è infondato.1.2. In disparte il pur non marginale rilievo per cui asseriscel’illogicità della motivazione resa dalla corte territoriale in relazione allasua diversità di contenuto rispetto alla sentenza di prime cure, inviolazione del costante orientamento di legittimità secondo cui l’illogicitàNumero registro generale 27213/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 21342/2026Data pubblicazione 23/06/2026della motivazione deve essere intrinseca al provvedimento, e non certovalutata in riferimento ad elementi desunti aliunde (v. Cass., Sez. Un. n.8053 e n. 805 del 2014 e successive conformi), con il motivo ilricorrente censura passaggi isolati dell’impugnata sentenza, la quale,peraltro, si fonda sulla precisa ratio decidendi secondo cui “ildisconoscimento, avanzato dall’opponente, delle firme apposte sullebolle di trasporto prodotte, mai avrebbe potuto condurre allaverificazione delle scritture, non potendo, ovviamente, il soggetto,contro cui il documento era stato prodotto, disconoscere una firmapacificamente non apposta dallo stesso, ma da un terzo”, e, pertanto“pur nella consapevolezza che - trattandosi di documenti sottoscritti daterzi, non essendovi identità tra il soggetto che ha apposto le firme equello contro cui i documenti sono prodotti - non possano assurgere alrango di prova piena ex art. 2702 c.c.”, ha espressamente ritenuto“corretta la decisione del primo giudice di dare rilevanza alle stesse intermini indiziari. Le scritture private provenienti da terzi, infatti,costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramenteindiziario, ma possono sempre contribuire a fondare il convincimento delgiudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo”. Ditalchè, la corte d’appello ha confermato la sentenza di prime cure sulrilievo non soltanto dell’esistenza di documentazione sottoscritta daterzi, ma anche della contestazione solo generica, da parte dell’alloraappellante, oggi ricorrente, di tutta la documentazione fiscale prodotta ele sottoscrizioni relative, ritenendole a sé non riconducibili, nonché dellamancata contestazione circa la circostanza, riferita ex adverso, delladelega di incarico ad un soggetto terzo per il ritiro della merce fornita.La corte d’appello ha pertanto motivato in conformità al costanteorientamento di legittimità secondo cui, posto che “Non è infatticoncettualmente configurabile, dal punto di vista giuridico, ilriconoscimento o il disconoscimento della sottoscrizione altrui” (v. Cass.,Numero registro generale 27213/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 21342/2026Data pubblicazione 23/06/2026n. 491/1964), l'onere di disconoscimento della scrittura privata previstodagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. “presuppone che il documentoprodotto contro una parte del processo provenga dalla parte stessa,mentre non opera nel diverso caso della scrittura proveniente daun terzo, non producendosi in tal caso l'effetto di inutilizzabilità dellascrittura che - disconosciuta - non sia stata fatta oggetto di verificazioneex art. 216 cod. proc. civ. Ne consegue che, se la scrittura provenienteda un terzo sia stata disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta ingiudizio, la stessa va valutata, con valore indiziario, nel contesto deglialtri elementi circostanziali, ai fini della decisione” (v. Cass., n.20814/2018; Cass., n. 9329/2024, nonché Cass., n. 23155/2014,espressamente richiamata nell’impugnata sentenza).1.3. In applicazione dei principi richiamati, ai quali il Collegio intendedare continuità, risulta altresì del tutto erroneo l’assunto del ricorrente,secondo cui il disconoscimento delle sottoscrizioni, non seguìto daverificazione, avrebbe determinato la “nullificazione” delladocumentazione prodotta.Tale prospettazione muove da una premessa non condivisibile,poiché riconduce la fattispecie all’ambito di operatività degli artt. 214 ess. c.p.c.; nel caso di specie, non viene in rilievo l’istituto deldisconoscimento della scrittura privata, né può prodursi l’effetto diinutilizzabilità del documento non sottoposto a verificazione, dato che lascrittura proveniente da terzi resta, piuttosto, liberamente apprezzabiledal giudice di merito quale elemento indiziario, da valutarsi nel quadrocomplessivo delle risultanze istruttorie.A tale principio si è correttamente attenuta la corte territoriale, laquale non ha attribuito alle bolle di consegna un valore di prova piena,ma le ha considerate unitamente agli altri elementi acquisiti,pervenendo - con apprezzamento di merito non sindacabile in questasede se non nei ristretti, e qui insussistenti, limiti del vizio motivazionaleNumero registro generale 27213/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 21342/2026Data pubblicazione 23/06/2026di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. - alla conclusione dell’avvenuta integralericezione della fornitura da parte dell’allora appellante.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia “Violazione dell'alloravigente art. 183 5° comma c.p.c. ora da vedersi nell'art. 171 ter 1°comma n. 1 c.p.c. in relazione all'art. 360 1° comma n. 3 c.p.c. Nullita'della sentenza”.Deduce che l’avversaria società creditrice, dopo avere “nel suoricorso per ingiunzione [...] falsamente attribuito all'opponente le bolle ele relative sottoscrizioni, per portare a supporto del ricorso la provadocumentale delle sue forniture dei materiali”, così impostando la“domanda introduttiva della pretesa creditoria” secondo “una chiaralinea di difesa di carattere documentale, con cui s'intendeva provare ilcredito vantato”, nel giudizio di opposizione avrebbe poi mutatoradicalmente prospettazione, cambiando “totalmente linea difensiva,sostenendo che voleva provare la sua domanda creditoria, non piùtestimoni, che avrebbero potuto confermare che le forniture riportatesulle bolle, in quegli esatti termini, fino ai più insignificanti particolari,erano davvero avvenute, fino a coincidere nel loro valore, al precisoammontare, del credito preteso in giudizio”, e lamenta che l’impugnatasentenza avrebbe omesso di considerare tale mutamento, che avrebbeinvece dovuto essere rilevato e qualificato come vera e propria mutatiolibelli.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Il ricorrente, riproponendo sotto solo parziale diversa forma ledoglianze già svolte in appello, trascura di considerare quanto motivatodall’impugnata sentenza che, nel confermare la sentenza di prime cure,ha escluso la configurabilità nel caso di specie di una inammissibilemutatio libelli, dato che la società creditrice ha soltanto precisatol’identità del soggetto terzo, che aveva sottoscritto le bolle in vece delNumero registro generale 27213/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 21342/2026Data pubblicazione 23/06/2026debitore, senza tuttavia introdurre modificazioni, in termini di petitum edi causa petendi, tali da innovare sulla sostanza della pretesa creditoriagià azionata in sede monitoria, bensì mere precisazioni utili “solamentea definirla, puntualizzarla, circostanziarla e chiarirla”.Così argomentando, la corte territoriale ha svolto un apprezzamentoin fatto, motivandolo in diritto conformemente al costante orientamentodi legittimità, secondo cui si configura mutatio libelli solo in caso dideduzione di un fatto diverso da quello originariamente posto afondamento della domanda, tale da comportare l’introduzione di unnuovo tema di indagine (Cass., n. 32952/2024; Cass., n. 24072/2017;Cass., n. 20870/2019, espressamente richiamata nell’impugnatasentenza).2.3. A mente dei summenzionati precedenti, il motivo - che neppurededuce l’introduzione di “fatti” o “titoli” diversi da parte della societàcreditrice a fondamento della propria pretesa, bensì si limita a lamentareuna diversa strategia di difesa della controparte, volta a valorizzare,rispetto alla documentazione prodotta in sede monitoria, la provatestimoniale dedotta in sede di giudizio di opposizione - risultamanifestamente infondato, dato che del rapporto tra mutatio edemendatio è possibile discettare in jure soltanto in riferimento adintervenute modificazioni del petitum o della causa petendi delladomanda proposta, e non certo rispetto alle istanze e deduzioniistruttorie, che, oltretutto, sono state formulate dalla società creditricenel pieno rispetto del consolidato orientamento di legittimità, secondocui nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che in quantogiudizio a cognizione piena, impone al creditore un onere della prova piùapprofondito rispetto a quello proprio della fase monitoria, che siesaurisce nella prova scritta (v. Cass., n. 19944/2023: “La fattura ètitolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'haemessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa nonNumero registro generale 27213/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 21342/2026Data pubblicazione 23/06/2026costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostratocon gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”).3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazione dell'art. 1151° comma c.p.c. e degli artt. 115, 132, 2° comma n. 4 e 118 dd. aa.c.p.c. Manifesta illogicità e contraddizione della sentenza e, quindi, suanullità, in relazione all'art. 360 1° comma n. 4 c.p.c.”.Censura, lamentandone la contraddittorietà, l’impugnata sentenza làdove ha, per un verso, affermato "il Mancini disconoscevagenericamente tutta la documentazione fiscale prodotta e lesottoscrizioni relative, ritenendole a sé non riconducibili; .... limitandosinei successivi scritti difensivi ad insistere nel disconoscimento di ognidocumento, a lamentare la mancata verificazione delle scritture, asostenere l'inammissibilità della ritenuta mutatio libelli", e, per altroverso, altresì ritenuto che "nessuna contestazione da parte del Mancini(vi era stata) in merito alla consegna ed alle modalità di consegna delmateriale ...".3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. Evoca in maniera generica ed assertiva la intrinsecacontradditorietà della motivazione, mentre, proprio sulla scorta deipassaggi motivazionali riportarti nel motivo stesso, risulta invece che,senza incorrere in contraddittorietà alcuna, la corte di merito ha rilevatoche alcuna contestazione era stata svolta dal debitore né sulla avvenutaconsegna né sulle modalità di consegna delle merci fornite e che, postoche alcun disconoscimento era configurabile in relazione allesottoscrizioni di un terzo sulle bolle di consegna, siffattadocumentazione non era stata altrimenti contestata.Le censure svolte, sotto la formale evocazione del vizio di violazionedi legge, in relazione all’art. 115 c.p.c., sostanzialmente sollecitano unriesame del fatto e della prova secondo una interpretazione più graditaal ricorrente, senza considerare che i vizi censurabili per cassazione nonNumero registro generale 27213/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 21342/2026Data pubblicazione 23/06/2026possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delleprove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte,spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprioconvincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e laconcludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idoneea dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altromezzo di prova, mentre a questa Suprema Corte non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa,bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e dellacorrettezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice delmerito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (cfr. ex multis Cass., n.32505/2023; Cass., n. 9097/2017).4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia “Violazione degli artt.245 e 257 c.p.c. Illogicità manifesta in proposito ed anche nullita' dellasentenza per difetto di motivazione, riguardante la mancata ammissionedi un testimone, in relazione all'art. 360 1° comma n. 4 c.p.c.”.Lamenta che, pur essendo l’ammissione della prova testimonialerimessa, ai sensi degli artt. 245 e 257 c.p.c., alla valutazionediscrezionale del giudice di merito, il relativo diniego deve esseresorretto da congrua e logica motivazione, che, nella specie, sarebbeinvece mancata. Nel caso di specie, la mancata escussione del testeRadu Nicolae, già ammesso e poi non richiamato a deporre, ai sensidell'art. 257 c.p.c., all'esito dell'audizione di tutti gli altri testi, apparesommamente illogica, per un verso, ed ancor più assolutamente carentedi motivazione.4.1. Il motivo è infondato.4.2. Dalla lettura della impugnata sentenza (v. p. 10 e ss.) emergeche il diniego della prova testimoniale è stato adeguatamente motivato,con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, che ha anche fattoespresso riferimento al principio per cui “La riduzione delle listeNumero registro generale 27213/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 21342/2026Data pubblicazione 23/06/2026testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamentediscrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corsodell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame ditutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritengasuperflua l'ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae alsindacato di legittimità se congruamente motivato anche per implicitodal complesso della motivazione” (v. Cass., n. 9551/2009; Cass., n.11810/2016). La censura, piuttosto, sotto la formale invocazione delvizio di violazione di legge, mira a sostituire alla valutazione del giudicedi merito una diversa lettura dell’istruttoria, fondata sulla pretesamaggiore rilevanza di un teste non escusso rispetto alle deposizioni giàassunte, pertanto in manifesta violazione del costante orientamento dilegittimità, secondo cui la valutazione delle prove, al pari della scelta,tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee asorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fattoriservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprioconvincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza esseretenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori nonaccolti, anche se allegati dalle parti (v., tra le tante, Cass., n.20871/2024; Cass., n. 42 del 2009; Cass., n. 11511 del 2014; Cass., n.16467 del 2017).Il giudice di legittimità, per contro, ha soltanto la facoltà delcontrollare, sotto il profilo della coerenza logico-formale, leargomentazioni svolte in ordine alla ricognizione della fattispecieconcreta dal giudice di merito, così come esposte nella pronunciaimpugnata, cui spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fontidel proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e laconcludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processoquelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fattiad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro deiNumero registro generale 27213/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 21342/2026Data pubblicazione 23/06/2026mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge(cfr., ex plurimis, Cass. n. 40872 del 2021, in motiv.; Cass. n. 21098 del2016; Cass. n. 27197 del 2011).Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere onon condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisioneimpugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propriavalutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass., n.3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesseovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo)coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del2007), dovendo, invece, controllare se abbiano dato effettivamenteconto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativoapprezzamento come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se lamotivazione non sia meramente apparente ovvero perplessa ocontraddittoria ( Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se ilragionamento probatorio reso manifesto nella motivazione delprovvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storicirilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato si sia come nella speciemantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile ( cfr. Cass. n. 11176del 2017 ).5. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia “Violazione dell'art. 214c.p.c. in relazione all'art. 360 1° comma n. 3 c.p.c.”.Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la cortedi merito avrebbe valorizzato la prova testimoniale quale elementoidoneo a corroborare la documentazione prodotta in sede monitoria,segnatamente le bolle di consegna. Assume, in particolare, che “dueprove inammissibili in sé, non possono essere messe insieme, per darsiforza reciprocamente, onde produrre l'unica vera prova decisiva delprocesso, sull'avversa pretesa creditoria” (v. p. 20 del ricorso).Numero registro generale 27213/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 21342/2026Data pubblicazione 23/06/20265.1. Il motivo è infondato.5.2. Il ricorrente muove da una premessa erronea, già disattesanello scrutinio del primo motivo: quella secondo cui le sottoscrizioniapposte sulle bolle di consegna dovessero ritenersi da lui validamentedisconosciute, con conseguente inutilizzabilità della relativadocumentazione.Tale assunto non è condivisibile. Come già rilevato in sede discrutinio del primo motivo, il disconoscimento della sottoscrizioneapposta da un terzo non produce gli effetti propri degli artt. 214 e ss.c.p.c.; ne consegue che la scrittura proveniente da terzi restaliberamente apprezzabile dal giudice di merito, quale elementoindiziario, unitamente alle altre risultanze istruttorie. A tale principio si ècorrettamente attenuta la corte territoriale, che, diversamente daquanto asserito dal ricorrente, non ha “messo insieme due proveinammissibili in sé”, ma ha attribuito alle bolle di consegna della mercesottoscritte dal terzo il valore indiziario loro proprio, valutandoleunitamente alle altre risultanze istruttorie, ivi compresa la provatestimoniale espletata.6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia “Violazione degli artt.214 c.p.c. e 2702 c.c. in riferimento all'art. 360 1° comma n. 3 c.p.c.”.Lamenta che, erroneamente, la corte di merito ha finito per porre afondamento della sua decisione soltanto la documentazione prodotta incausa, nonostante l’intervenuto disconoscimento delle sottoscrizioni.6.1. Il motivo è infondato.6.2. Il ricorrente reitera la censura già disattesa con riguardo alprecedente motivo, assumendo che la corte di merito avrebbe attribuitorilievo alle bolle di consegna senza considerare l’intervenutodisconoscimento delle relative sottoscrizioni e solo apparentemente leavrebbe valutate come meri elementi indiziari. Secondo il ricorrente,infatti, “non c'era null'altro in causa, che poteva essere valutatoNumero registro generale 27213/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 21342/2026Data pubblicazione 23/06/2026"unitamente" alle scritture disconosciute, a parte la prova testimoniale,che traeva forza proprio e soltanto da quelle scritture disconosciute”, dalmomento che i testi escussi sarebbero stati inattendibili.La doglianza non coglie nel segno.Come già rilevato, le bolle di consegna, in quanto sottoscritte da unterzo e non dal debitore, non erano inutilizzabili per effetto deldisconoscimento, ma liberamente valutabili dal giudice di merito qualielementi indiziari. La corte territoriale si è attenuta a tale principio,apprezzando dette bolle non isolatamente né come prova legale, bensìnel quadro complessivo delle altre risultanze istruttorie, e segnatamentealla luce degli esiti della prova testimoniale espletata.Quanto, poi, alla dedotta inattendibilità dei testi, la censura, fondatasull’assunto che essi avrebbero riferito particolari “che, a distanza ditanti anni, era impossibile ricordare, meno che meno conquell'incredibile precisione”, risulta meramente assertiva e generica etrascura, tuttavia, che la corte d’appello ha espressamente ritenutoquanto tale non più sindacabile nella presente sede di legittimità.7. Con il settimo motivo il ricorrente denunzia “Violazione dell'art.2955 n. 5 c.c. in relazione all'art. 360 1° comma n. 3 c.p.c.”.Lamenta che, erroneamente rigettando la relativa eccezione, la corteterritoriale ha escluso che il credito della controparte si fosse prescrittoper prescrizione presuntiva annuale ex art. 2955, n. 5, c.c.7.1. Il motivo è infondato.7.2. Dalla sentenza impugnata si evince che il rigetto dell’eccezionedi prescrizione presuntiva è fondato su due rationes decidendi: l’una, incui è stato escluso che ricorressero i presupposti di applicazionedell’istituto; l’altra per il fatto che l’allora appellante avesse “negato ilcredito”, per cui non poteva eccepirne al contempo l’intervenutaprescrizione.Numero registro generale 27213/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 21342/2026Data pubblicazione 23/06/2026Orbene, là dove ha affermato che "la prescrizione presuntivaannuale dei crediti dei commercianti di cui all'art. 2955 n. 5 c.c. nonopera quando siano stati pattuiti dalle parti il differimento del saldoprevio versamento di uno o più acconti o il frazionamento delpagamento, in quanto in entrambi i casi il corrispettivo viene versato inpiù soluzioni, essendo il pagamento del prezzo della merce diluito neltempo a seguito di un accordo tra le parti, e si è pertanto fuori al di fuoridi quei rapporti aventi ad oggetto l'acquisto al minuto di beni", la cortedi merito ha correttamente applicato il principio, che qui si intenderibadire, secondo cui “La prescrizione presuntiva contemplata dall'art.2955, n. 5, c.c., in relazione al credito del commerciante "per il prezzodelle merci vendute a chi non ne fa commercio", si riferisce allealienazioni "al minuto" di beni di largo e generalizzato consumo,personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instauratisenza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamentoimmediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio diquietanza (v. Cass., n. 38591/2021; Cass., n. 24759/2013).Su tale motivazione, pienamente conforme a diritto, l’impugnatasentenza dunque si consolida, né possono indurre a diverse conclusionile ulteriori censure svolte nel motivo che, sostanzialmente, si risolvononel sollecitare a questa Suprema Corte un riesame degli aspetti fattualidelle vicende di causa, che è invece estraneo al giudizio di legittimità.8. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza.Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somma ex art.96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MNumero registro generale 27213/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 21342/2026Data pubblicazione 23/06/2026La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 3.800,00 (di cui euro 3.600,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge; b) della somma di euro 3.600,00 exart. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 29 aprile 2026.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21342/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris