CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 27293/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28126-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, PIAZZA [OSCURATO:PERSONA] gestione separata R.G.N. 28126/2019 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 46/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 18/03/2019 R.G.N. 188/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.28126/2019 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Perugia ha rigettato il gravame dell’INPS avverso la pronuncia del Tribunale della stessa città, che aveva parzialmente accolto l’opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], avvocato iscritto all’Albo ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza forense, avverso l’avviso bonario con cui alla stessa era stata comunicata l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata quale libera professionista e la conseguente richiesta di contributi per l’anno 2009, ritenendo prescritta la relativa pretesa; la Corte territoriale, richiamati i precedenti di legittimità, ha identificato il termine di decorrenza della prescrizione nella data di scadenza del versamento dei contributi, nel caso di specie il 16.06.2010, ed ha riscontrato lo spirare del termine rispetto all’intimazione di pagamento, avendo ritenuto inapplicabile il differimento di cui al DPCM 10.06.2010, posto che la professionista usufruiva del regime fiscale dei minimi, con esclusione, quindi, dell’applicazione degli studi di settore; la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale;con Ordinanza Cass. n. 17406 del 2022 la Sesta sezione ha rimesso la causa alla Sezione Quarta civile di questa Corte avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione ai sensi dell’art. 380 bis., ult. co., cod. proc. civ.; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 cod. civ., dell’art. 2, commi 26-31 della l. n. 335 del 1995 e dell’art. 18 co.12 del d.l. n. 98 del 2011 conv. in l. n. 111 del 2011 con modificazioni; il mezzo contesta la mancata applicazione, da parte della sentenza gravata, del termine di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 n. 8 cod. civ., prospettando che la mancata compilazione del Quadro RR della dichiarazione dei redditi da parte della professionista sarebbe stata sufficiente a provare l’esistenza di una condotta dolosa, rivolta ad occultare il credito dovuto all’INPS; che quindi la Corte d’appello avrebbe errato nell’escludere la sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito per omessa compilazione del Quadro RR da parte della professionista; il ricorso è fondato, nei termini e per i motivi di seguito precisati; è necessario premettere che la questione, devoluta a questa Corte da parte dell’Istituto previdenziale con l’unico mezzo, dedotto per violazione di legge, concerne l’intero tema del decorso della prescrizione del credito preteso e la sua possibile maturazione in base alla disciplina di legge applicabile alla fattispecie, e non soltanto la prospettata sospensione del medesimo; in proposito la Corte territoriale ha accertato che il termine iniziale della prescrizione del credito ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] decorreva dal giorno in cui lo stesso poteva essere fatto valere (16.06.2010), mentre la richiesta di pagamento del 30giugno 2015 da parte dell’INPS non era idonea ad interrompere la prescrizione perché intervenuta oltre il quinquennio; ha dichiarato, pertanto, prescritto il credito per il sopraggiungere della causa estintiva; è pur vero che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, ex multis, Cass. n. 27950 del 2018; Cass. n. 19403 del 2019; Cass. n.1557 del 2020), ma è altrettanto vero che il d.lgs. n. 241 del 1997 (art. 12, co.5) devolve a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione; per quanto concerne i redditi prodotti nel 2009, il d.P.C.M. 10.06.2010, ha differito i termini di pagamento dei contributi dal 16.06.2010 al 6.07.2010, senza maggiorazioni; l’INPS, dunque, può far valere i propri diritti a partire da tale termine, che rappresenta il dies a quosul quale computare il quinquennio ai fini del decorso della prescrizione; quanto alle implicazioni “soggettive” del differimento, questa Corte ha chiarito che ne beneficiano tutti i contribuenti allorché esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore; il differimento non si applica, quindi, soltanto a coloro i quali in concreto alle risultanze di tali studi fossero fisicamente assoggettati per non avere scelto un diverso regime d’imposizione (Cfr. Cass n. 10273 del 2021); pertanto, ciò che rileva ai fini del predetto differimento è il fattore oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile ad una di quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi (ex multis, cfr. Cass. n. 22336 del 2022; Cass. n. 23314 e n. 23309 del 2022; Cass. n. 24668 del 2022); la sentenza impugnata, nel far decorrere la prescrizione dal 16.06.2010,ha trascurato di tener conto del differimento al 6.07.2010, applicabile in base alle richiamate previsioni del decreto, inscindibilmente connesse con la fonte primaria; l’unico motivo di ricorso si appunta sulla sospensione della prescrizione; l’ordinanzainterlocutoria ha rimesso la causa a questa sezione allo scopo di valutare se, a fronte di un ricorso così strutturato, sia rilevabile d’ufficio in questa sede – o sia per contro preclusa dal giudicato interno –la questione della corretta individuazione della decorrenza del termine di prescrizione dei contributi; l’individuazione del dies a quodella prescrizione non soltanto ha priorità logica rispetto al tema della sospensione, posto dall’unico motivo di ricorso, ma si rivela anche dirimente: la considerazione del dies a quosancito dalla legge renderebbe efficace l’atto interruttivo datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] e potenzialmente superflua quella disamina sulla sospensione che il motivo di ricorso presuppone; nell’arresto Cass. n. 32685 del 2022 questa Corte ha già affrontato la questione dedotta col presente ricorso relativamente ad una fattispecie sovrapponibile, formulando il principio di diritto, al quale va data in questa sede continuità, secondo cui una volta che la sentenza d’appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all’occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell’art. 2941, co.1, n.8 cod. civ.), l’intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspettologicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso; la mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno della prescrizione dei contributi, differita dal d.P.CM. 10.06.2010, in applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies a quo; la sentenza impugnata pertanto, va cassata, in relazione al profilo preliminare dell'individuazione del termine di prescrizione; restano assorbiti gli ulteriori profili, dedotti con il motivo di ricorso; in definitiva, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, che dovrà scrutinare il tema della prescrizione dei contributi alla luce degli enunciati principi di diritto e provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio; in considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione