CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 39600/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 12/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pescara in data 03/04/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 640 cod. pen., con la recidiva ex art. 99 comma secondo n. 2 cod.pen. Considerato che il primo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 cod. proc.pen., 640 cod.pen. e artt. 62 bis e 133 cod. pen., sono inammissibili poiché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificati il ricorso e dei correlati congrui riferimenti all'atto impugnato, oltre che meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente oblitera il confronto (si veda, in particolar modo, pag. 3 della sentenza impugnata sulle incontrovertibili risultanze probatorie gravanti sul prevenuto e adeguatamente evidenziate dai giudici di appello e ancora pag. 3 sulla congruità della pena inflitta, ritenuta adeguata ai fatti commessi, tenuto conto anche dei precedenti recenti e gravi del prevenuto, che hanno correttamente escluso in radice la concessione dei benefici di legge invocati); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contestala violazione dell'art.641 cod. pen. per aver la Corte territoriale omesso la riqualificazione dei fatti come insolvenza fraudolenta (in luogo della più grave ipotesi contestata di truffa contrattuale), è manifestamente infondato in quanto la prospettazione difensiva risulta smentito dalla doppia sentenza conforme, che ha adeguatamente argomentato circa la sussistenza del reato per cui è stata ritenuta la responsabilità. La diversa tesi prospettata dal difensore necessita di valutazioni in fatto, non consentite in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 [OSCURATO:PERSONA] .