CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13491/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ìl visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente la ricostruzione della vicenda e la natura minacciosa della condotta, è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, non consentito in questa sede, avendo i Giudici dato conto del contesto della vicenda, e risulta comunque manifestamente infondato, nella parte in cui prospetta un travisamento della prova con riguardo alla deposizione della persona offesa, che in realtà, in base alla produzione difensiva a tal fine invocata, risulta aver inteso confermare il tenore del capo di imputazione con riferimento alle frasi pronunciate dai ricorrenti, poi identificati dai colleghi della persona offesa, al di là di quanto costoro potessero aver sentito nell'immediatezza; Considerato che il secondo motivo è parimenti volto a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto, ai fini di una diversa qualificazione giuridica del reato, (ai sensi dell'art. 337 cod pen. anziché dell'art. 336 cod. pen) a fronte di quanto osservato dalla Corte circa la destinazione delle minacce, finalizzate a costringere la persona offesa a non compiere l'atto dell'ufficio, cioè l'effettuazione di videoriprese preventive allo stadio di Palermo, fermo restando che non è stato suffragato il concreto interesse dei ricorrenti alla diversa qualificazione, comunque correlata a quella determinata condotta e implicante una pena corrispondente; Rilevato infine che il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto al momento della sentenza di appello non era decorso il termine di prescrizione, decorrente dal 13/9/2013, dovendosi computare un periodo di sospensione di almeno 57 giorni, fino all'il maggio 2020, previsto dal d.l. 18 del 2020 e dal d.l. 23 del 2020, legato all'emergenza pandemica e riconosciuto costituzionalmente legittimo (Corte cost. n. 278 del 2020); Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'il febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t „ Massimo R1 ciarelli Anna ri cuoio i v [OSCURATO:PERSONA]