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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07026/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e comunque, manifestamente infondati (si veda p. 2, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle deduzioni, con riferimento alla tesi difensiva; la ricostruzione dei fatti - quanto alla valenza della giustificazione addotta per l'evasione - veniva 4Assorbire le pur generiche doglianze di appello in ordine al dolo, cfr. Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, Rv. 252876); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 /2022. [OSCURATO:PERSONA] e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e comunque, manifestamente infondati (si veda p. 2, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle deduzioni, con riferimento alla tesi difensiva; la ricostruzione dei fatti - quanto alla valenza della giustificazione addotta per l'evasione - veniva 4Assorbire le pur generiche doglianze di appello in ordine al dolo, cfr. Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, Rv. 252876); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 /2022. [OSCURATO:PERSONA] e
Sentenza Cassazione n. 07026/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris