CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19931/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso venga dichiarato inammissibileRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 24 settembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Anconarigettava l’appello proposto avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza di Ancona cheaveva dichiarato attuale la pericolosità sociale di XXXXXXXXXXXXX e, per l’effetto, avevadisposto darsi esecuzione alla misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale,applicata con sentenza del Tribunale di Ravenna del 13.2.2015.Il Tribunale di sorveglianza, premesso che l’appello aveva ad oggetto la valutazione dipericolosità sociale del ricorrente e la presenza di cause ostative costituite da riferimentipersonali e familiari in Italia, tali da integrare il divieto di espulsione, quanto alla pericolositàsociale rilevava che: l’appellante si era reso responsabile di plurimi e gravi reati, per i qualiaveva maturato una pena complessiva di 11 anni, 9 mesi e 10 gg. di reclusione; dallerelazioni delle FFOO e delle case di reclusione risultava una condotta ininterrottamenteincline alla violenza, alla sopraffazione, all’assoluto spregio delle regole giuridiche e sociali,nonché di ogni altra forma di autorità; che, pur essendo giunto in Italia nel 2005 perricongiungimento familiare, non aveva mai dato segno di integrazione, non aveva mai svoltoche, nonostante i lunghi ininterrotti anni di carcerazione, non era stato in grado di aderire aqualche forma di reale rieducazione e di cambiamento della personalità deviante, come si èevinto dalla condotta tenuta durante l’intero periodo di detenzione che ha portato a ripetuticambiamenti di istituto detentivo per lo più dovuti a motivi di ordine e sicurezza.Quanto alle cause ostative all’espulsione, osservava che XXXXXX non si è maiintegrato ed ha condotto uno stile di vita lontano da ogni canone civile; i familiari presenti inItalia, pur avendo acquisito la cittadinanza italiana, negano la devianza del detenuto e sidubita siano realmente integrati posto che la madre non parla la lingua italiana ed il fratelloha portato in carcere stupefacenti da consegnare all’odierno ricorrente; che, comunque, eglinon conviveva con il nucleo familiare prima della carcerazione, essendo stato dapprima,dimorante in altro Comune e avendo vissuto con i familiari solo durante il periodo di arrestidomiciliari che, peraltro, sono durati pochissimo tempo, essendo stata aggravata la misuracon la custodia inframuraria; la moglie di XXXXXX si è separata da tempo a causa deimaltrattamenti subiti dal ricorrente, il quale è stato dichiarato decaduto dalla potestà sul figliominore, con il quale ha vissuto pochissimo e solo nei primi anni di vita del bambino e con ilquale ha riagganciato i contatti solo negli ultimi tempi di carcerazione; che egli non ha unvalido permesso di soggiorno; che nel paese di provenienza ha, ancora, membri dellafamiglia ovvero due fratelli.Concludeva, quindi, ritenendo che la spiccata pericolosità sociale poteva esserefronteggiata solo con l’espulsione in quanto altre misure non detentive quali la libertà vigilatanon potevano ritenersi idonee a contenere la capacità criminale del soggetto, dato ilfallimento di tutte le precedenti esperienze sia extracarcerarie, sia carcerarie.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando due motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge perinosservanza del disposto dell’art. 19, comma 2 lett. c) d.lgs. n. 286 del1998, essendo egli convivente con i propri genitori e con il fratello e nonricorrendo le condizioni di cui all’art. 13 comma 1, d.lgs. citato.2.2 Con il secondo motivo eccepisce il vizio di motivazione inrelazione alla valutazione di attuale pericolosità sociale del ricorrente,rilevando che quelle che vengono in gioco sono le eccezionali ragioni dipericolosità per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato previstidall’art. 13 comma 1 d.lgs. n. 286 del 1998 che devono essere attuali. Nelcaso in esame difetterebbe l’attualità, essendo i reati risalenti negli anni edessendo stati gli illeciti disciplinari commessi in carcere di scarsa gravità,come si evince dal fatto che sono stati sanzionati solo la blanda sanzionedell’esclusione dalle attività comuni. Evidenzia, inoltre, la contraddittorietàdella motivazione laddove dubita della effettiva integrazione del nucleofamiliare di appartenenza e con cui è convivente e lamenta che sia statosottovalutato il rapporto con il figlio minore, svilendosi l’esigenza di questi diavere il riferimento della figura paterna.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile ilricorso, essendo basato su motivi manifestamente infondatiCONSIDERATO IN DIRITTO1. L’art. 235 cod. pen. disciplina la misura di sicurezzadell’espulsione dello straniero ovvero dell’allontanamento dal territoriodello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'UnioneEuropea nei casi espressamente previsti dalla legge e quando lostraniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'UnioneEuropea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai dueanni. Si tratta di misura di sicurezza personale di carattere facoltativoapplicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione,abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale (Sez. 2, n.16400 del 17/2/2012, Rv. 281123-01). Ai fini dell’applicazione dellamisura nei confronti del condannato extracomunitario, la giurisprudenzadi legittimità, con orientamento consolidato (Sez. 5, n. 1953 del29/11/2018, dep. 2019, Rv. 274439-01; Sez. 3, n. 6707 del 12/01/2016,Rv. 266276-01; Sez. 1, n. 34562 del 12/06/2007, Rv. 237625-01), haaffermato che la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio delloStato, prevista dall'art. 235 cod. pen., o da disposizioni speciali, èdisposta, in presenza delle ulteriori condizioni di legge, nei confrontidello straniero socialmente pericoloso, titolare o meno del permesso disoggiorno, sempre che non ricorrano i divieti previsti dall'art. 19 T.U.imm. Si tratta di divieti di portata generale in quanto collegati aprevalenti esigenze umanitarie o di tutela della persona del condannatoo delle sue relazioni familiari e si applicano, quindi, a tutte le espulsionigiudiziali (Sez. 1, n. 40529 del 09/05/2017, Hassine, Rv. 270983-01;Sez. 6, n. 3516 del 1.2/01/2012, Farid, Rv. 251580-01; Sez. 3, n. 18527del 03/02/2010, Nabil, Rv. 246974-01).Nel disporre la misura di sicurezza, il giudice dovrà, quindi,ponderare, da un lato, il carattere eccezionale della minaccia dipregiudizio ai valori dell'ordine e della sicurezza, alla luce in particolaredelle pene previste o irrogate, del grado di coinvolgimento nell'attivitàcriminosa, della portata del danno e, eventualmente, della tendenza allarecidiva, della natura e gravità della violazione commessa, della duratadel soggiorno dell'interessato nello Stato membro ospitante, del periodotrascorso dalla violazione commessa e della condotta dell'interessatodurante tale periodo (Sez. 1, n. 23399 del 14/7/2020, Rv. 279440-01), e,d'altro lato, il rischio di compromettere il reinserimento sociale delcittadino e di violare i diritti fondamentali di cui l'Unione garantisce ilrispetto, tra cui specialmente rileva il diritto al rispetto della vita privata efamiliare, come sancito all'art. 7 della Carta di Nizza e all'art. 8 CEDU. «Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione ex art.235 cod. pen. nei confronti di un condannato extracomunitario che abbialegami familiari, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 25 luglio1998, n. 286, con un cittadino dell'Unione europea regolarmentesoggiornante in Italia, il magistrato di sorveglianza è tenuto adaccertare, in sede di valutazione dell'attualità della pericolosità sociale,non solo l'insussistenza delle cause ostative previste dall'art. 19 delcitato d.lgs., ma anche che ricorrano le rigide condizioni cuil 'ord inamento europeo subordina l 'adozione del la misuradell'allontanamento del cittadino dell'Unione o del familiare "qualificato"(direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004, recepita nell'ordinamentointerno dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30) » (Sez. 1, n. 23399 del14/07/2020, Rv. 279440-01). Sotto tale profilo, questa Corte haaffermato che lo straniero, onde vantare una ostatività all'espulsione chelo attinge, deve dimostrare non solo di avere legami familiari entro ilsecondo grado con cittadini di nazionalità italiana, ma altresì che laconvivenza con costoro è concreta ed effettiva e ciò quantomeno perevitare un uso strumentale della norma di salvaguardia (Sez.1, n. 22100del 28.4.2011, Rv 250241-01, in motivazione)2. Nel caso in esame, il magistrato di sorveglianza, con ampiamotivazione, e il Tribunale di sorveglianza in sede di conferma inappello, hanno ampiamente motivato in ordine al presupposto dellapericolosità sociale del ricorrente desunta: dalla pluralità e gravità deidelitti commessi (tra gli altri, porto d’armi, lesioni personali, violenzasessuale di gruppo, detenzione illecita di stupefacenti, rapina aggravata,sequestro di persona etc.), alcuni dei quali commessi anche durante lamisura cautelare degli arresti domiciliari; dalla mancata resipiscenzadell’interessato, pur nei lunghi anni di detenzione (durante i quali, lanegativa condotta ha determinato lo spostamento in vari istituti, presso iquali è stato raggiunto anche da ripetute sanzioni disciplinari), elementi,che, da un lato, escludono che la detenzione abbia avuto efficaciarieducativa e di emenda e, dall’altro, inducono a ritenere assai concretoil rischio di recidiva tenuto anche conto della persistente mancanza disollecitare una diversa valutazione degli elementi fattuali, incontestatinell’an, osservando che le violazioni disciplinari commesse in carceresono di lieve entità. Si tratta di valutazione discrezionale, spettante algiudice del merito, sulla quale la valutazione di questa Corte è limitataalla verifica di logicità e non contraddittorietà. Nel caso in esame, lamotivazione del Tribunale è immune da vizi da motivazione che,comunque, non sono neanche dedotti, essendo la censura di naturameramente rivalutativa.3. Con riferimento ai motivi ostativi, si osserva i giudici hannofornito elementi per evidenziare che la convivenza con i familiari non èeffettiva, evidenziando che il ricorrente non ha mai convissuto con ifamiliari, avendo sempre dimorato in altro Comune, se non nelbrevissimo periodo in cui è stato ristretto agli arresti domiciliari, benpresto aggravati con la misura inframuraria; che egli è separato dallamoglie, nei confronti della quale aveva posto in essere comportamentimaltrattanti; che è stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale edha intrattenuto in passato solo sporadici contatti con il figlio minore, solodi recente parzialmente ripresi; che, peraltro, ha coinvolto nella condottanegativa anche il fratello, il quale ha introdotto in carcere stupefacentiper il ricorrente.A fronte di questi argomenti, la difesa del ricorrente eccepisce laviolazione di legge sotto il profilo della omessa considerazione dellacausa ostativa della convivenza, ma non si confronta con gli argomentidel magistrato e del tribunale di sorveglianza in ordine alla non effettivitàdella convivenza, e produce documenti, esaminabili da questa Corte inquanto allegati al ricorso, che, in realtà, nulla provano. Si tratta dellacomunicazione all’Autorità di PS ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 286 del1998, effettuata dal padre del ricorrente in relazione alla moglie e alfiglio XXXXXXXXXXXX e la dichiarazione di assenso del proprietario dicasa acchè il padre del ricorrente ospiti anche l’odierno ricorrente incasa. Si tratta, quindi, di documentazione, peraltro formatasuccessivamente al provvedimento impugnato ovvero il 9.10.2025, chenon prova affatto la convivenza e, anzi, costituisce dimostrazione che,almeno sino a quella data, XXXXXXXXXXXXX non era convivente.4. Alla luce di tali argomenti, il ricorso deve essere rigettato concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.